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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 31358/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 16783- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 19/05/2022 R.G.N. 13217/2021; Oggetto R.G.N. 16783/2022 Cron.

Rep.

Ud. 11/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. con ordinanza 19 (comunicata il 20) maggio 2022, il Tribunale di Bologna – adito ai sensi dell’art. 702bis c.p.c. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento, da parte del proprio assistito, indicato in epigrafe, nei processi penali specificamente indicati davanti alle corti penali (Tribunale e Corte d’appello) bolognesi, delle proprie competenze professionali quale difensore d’ufficio – ha declinato, nella contumacia del convenuto, la propria competenza territoriale, in favore del Tribunale di Ferrara, competente in via esclusiva, a norma dell’art. 33, primo comma e secondo, lett. u) d.lgs. 206/2005, per la qualità di consumatore del predetto, in quanto residente nella sua circoscrizione;

2. con ricorso notificato il 20 (22) giugno 2022, il difensore ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., con tre motivi, illustrati da memoria finale; l’intimato non ha svolto difese;

3. il P.G. ha comunicato requisitoria ai sensi dell’art. 380ter c.p.c., nel senso dell’accoglimento del regolamento;

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., per tardivo rilievo di incompetenza territoriale, in quanto oltre la prima udienza di trattazione cartolare, fissata il 17 marzo 2017, in esito alla quale il Tribunale si riservava, senza rilevare alcuna questione, declinando la propria competenza territoriale soltanto con l’ordinanza riservata (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. il giudice investito della controversia ha, infatti, tempestivamente rilevato d’ufficio la propria incompetenza territoriale – declinandola in favore del Tribunale di Ferrara, competente in via esclusiva, a norma dell’art. 33, primo comma e secondo, lett. u) d.lgs. 206/2005 – nel rispetto dell'art. 38 c.p.c., entro la prima udienza di trattazione, sia pure a seguito di riserva assunta al suo esito (Cass. 29 ottobre 2019, n. 27731), in quanto ancora nell’ambito della stessa;

4. reputa il Collegio, in applicazione del principio di “ragione più liquida” (trattandosi di ragioni tutte processuali e pertanto non valendo l’inapplicabilità del principio per la trattazione delle questioni di merito rispetto a quelle pregiudiziali di rito: Cass. 26 novembre 2019, n. 30745; Cass. 10 novembre 2022, n. 33195), previamente esaminare la deduzione del ricorrente di violazione e falsa applicazione dell’art. 33, lett. u) d.lgs. 216/2005, per avere il Tribunale erroneamente ravvisato la competenza esclusiva del foro del consumatore, nonostante l’assenza di un contratto tra la parte e il difensore, nominato d’ufficio e così avendo assicurato la propria prestazione in adempimento di un’obbligazione ex lege: radicante la competenza, quale foro alternativo a norma dell’art. 20 c.p.c., anche del Tribunale adito quale giudice del luogo di adempimento dell’obbligazione (terzo motivo);

5. esso è fondato;

6. questa Corte ha da sempre ritenuto che l'ammissione al gratuito patrocinio escluda ogni rapporto di incarico professionale tra la parte in cui favore è stato emesso il relativo provvedimento e il difensore nominato dal giudice a norma dell'art. 13 legge n. 533/1973, sia in caso di vittoria sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato, con la conseguenza dell'incompatibilità tra detto rapporto e quello di mandato professionale (Cass.n. 1454 del 1980; Cass. 6 marzo 2018, n. 5232, in specifico riferimento alla richiesta di distrazione delle spese ed onorari, in motivazione sub p.to 1.1; Cass. 21 novembre 2019, n. 30418);

6.1. deve pertanto essere ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Bologna, quale foro alternativo delle obbligazioni (ex lege nel caso di specie), a norma dell’art. 20 c.p.c. (Cass. 29 novembre 2016, n. 24353; Cass. 26 agosto 2020, n. 17852: entrambe in riferimento all’obbligazione legale da inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive CEE in materia risarcitoria dei medici specializzandi);

7. il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., per non avere il Tribunale segnalato previamente alle parti la questione rilevata (pure tardivamente) d’ufficio, senza così rispettare il contraddittorio e negando così il diritto di difesa alle parti (secondo motivo);

8. esso è assorbito;

9. il terzo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, il primo rigettato, e il secondo assorbito, con la conferma della competenza territoriale del Tribunale di Bologna e la regolazione delle spese del giudizio alla sua definizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del regolamento, rigettato il primo, assorbito il secondo; dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Bologna e riserva la regolamentazione delle spese all’esito del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 16783- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 19/05/2022 R.G.N. 13217/2021; Oggetto R.G.N. 16783/2022 Cron. Rep. Ud. 11/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza 19 (comunicata il 20) maggio 2022, il Tribunale di Bologna – adito ai sensi dell’art. 702bis c.p.c. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento, da parte del proprio assistito, indicato in epigrafe, nei processi penali specificamente indicati davanti alle corti penali (Tribunale e Corte d’appello) bolognesi, delle proprie competenze professionali quale difensore d’ufficio – ha declinato, nella contumacia del convenuto, la propria competenza territoriale, in favore del Tribunale di Ferrara, competente in via esclusiva, a norma dell’art. 33, primo comma e secondo, lett. u) d.lgs. 206/2005, per la qualità di consumatore del predetto, in quanto residente nella sua circoscrizione; 2. con ricorso notificato il 20 (22) giugno 2022, il difensore ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., con tre motivi, illustrati da memoria finale; l’intimato non ha svolto difese; 3. il P.G. ha comunicato requisitoria ai sensi dell’art. 380ter c.p.c., nel senso dell’accoglimento del regolamento; 4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., per tardivo rilievo di incompetenza territoriale, in quanto oltre la prima udienza di trattazione cartolare, fissata il 17 marzo 2017, in esito alla quale il Tribunale si riservava, senza rilevare alcuna questione, declinando la propria competenza territoriale soltanto con l’ordinanza riservata (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. il giudice investito della controversia ha, infatti, tempestivamente rilevato d’ufficio la propria incompetenza territoriale – declinandola in favore del Tribunale di Ferrara, competente in via esclusiva, a norma dell’art. 33, primo comma e secondo, lett. u) d.lgs. 206/2005 – nel rispetto dell'art. 38 c.p.c., entro la prima udienza di trattazione, sia pure a seguito di riserva assunta al suo esito (Cass. 29 ottobre 2019, n. 27731), in quanto ancora nell’ambito della stessa; 4. reputa il Collegio, in applicazione del principio di “ragione più liquida” (trattandosi di ragioni tutte processuali e pertanto non valendo l’inapplicabilità del principio per la trattazione delle questioni di merito rispetto a quelle pregiudiziali di rito: Cass. 26 novembre 2019, n. 30745; Cass. 10 novembre 2022, n. 33195), previamente esaminare la deduzione del ricorrente di violazione e falsa applicazione dell’art. 33, lett. u) d.lgs. 216/2005, per avere il Tribunale erroneamente ravvisato la competenza esclusiva del foro del consumatore, nonostante l’assenza di un contratto tra la parte e il difensore, nominato d’ufficio e così avendo assicurato la propria prestazione in adempimento di un’obbligazione ex lege: radicante la competenza, quale foro alternativo a norma dell’art. 20 c.p.c., anche del Tribunale adito quale giudice del luogo di adempimento dell’obbligazione (terzo motivo); 5. esso è fondato; 6. questa Corte ha da sempre ritenuto che l'ammissione al gratuito patrocinio escluda ogni rapporto di incarico professionale tra la parte in cui favore è stato emesso il relativo provvedimento e il difensore nominato dal giudice a norma dell'art. 13 legge n. 533/1973, sia in caso di vittoria sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato, con la conseguenza dell'incompatibilità tra detto rapporto e quello di mandato professionale (Cass.n. 1454 del 1980; Cass. 6 marzo 2018, n. 5232, in specifico riferimento alla richiesta di distrazione delle spese ed onorari, in motivazione sub p.to 1.1; Cass. 21 novembre 2019, n. 30418); 6.1. deve pertanto essere ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Bologna, quale foro alternativo delle obbligazioni (ex lege nel caso di specie), a norma dell’art. 20 c.p.c. (Cass. 29 novembre 2016, n. 24353; Cass. 26 agosto 2020, n. 17852: entrambe in riferimento all’obbligazione legale da inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive CEE in materia risarcitoria dei medici specializzandi); 7. il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., per non avere il Tribunale segnalato previamente alle parti la questione rilevata (pure tardivamente) d’ufficio, senza così rispettare il contraddittorio e negando così il diritto di difesa alle parti (secondo motivo); 8. esso è assorbito; 9. il terzo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, il primo rigettato, e il secondo assorbito, con la conferma della competenza territoriale del Tribunale di Bologna e la regolazione delle spese del giudizio alla sua definizione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del regolamento, rigettato il primo, assorbito il secondo; dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Bologna e riserva la regolamentazione delle spese all’esito del gi
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