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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 agosto 1987

Cassazione n. 17260/2026

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01/2026, proposta d’ufficio nel processo a carico diGAMBINA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui ricorso è stato decisoall’udienza del 9 gennaio 2026;vista la sollecitazione alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivodella sentenza;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte, visti gli atti del procedimento n.

R.G. 33474/2025 (ricorrente[OSCURATO:PERSONA]) e quelli del proc. n.

R.G. 1391/2026, formato per la correzionedell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 9249 del 9 gennaio2026, nella parte in cui non è stata disposta la condanna dell'imputato allarifusione delle spese nei confronti delle parti civili in epigrafe indicate;letta la richiesta d'ufficio volta alla correzione dell'errore materiale predetto;rilevato che effettivamente, per mero errore materiale, nel dispositivo dellasentenza non è stata disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità;lette le conclusioni inviate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto delle parti civili,con le allegate note spese, non considerate per mero errore materiale;rilevato che tale omissione è emendabile secondo la procedura di cui all’art.130 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, Ord. n. 41856 del 26/11/2025, Scala, nonmassimata sul punto); P.Q.MDispone correggersi il dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del 9 gennaio2026 relativo al ricorso nrg 33474/2025, nel senso che dopo le parole "speseprocessuali." si aggiungano le seguenti parole: "Condanna inoltre l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro4.500,00, oltre accessori di legge”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.Così deciso, 4 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/2026, proposta d’ufficio nel processo a carico diGAMBINA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui ricorso è stato decisoall’udienza del 9 gennaio 2026;vista la sollecitazione alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivodella sentenza;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte, visti gli atti del procedimento n. R.G. 33474/2025 (ricorrente[OSCURATO:PERSONA]) e quelli del proc. n. R.G. 1391/2026, formato per la correzionedell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 9249 del 9 gennaio2026, nella parte in cui non è stata disposta la condanna dell'imputato allarifusione delle spese nei confronti delle parti civili in epigrafe indicate;letta la richiesta d'ufficio volta alla correzione dell'errore materiale predetto;rilevato che effettivamente, per mero errore materiale, nel dispositivo dellasentenza non è stata disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità;lette le conclusioni inviate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto delle parti civili,con le allegate note spese, non considerate per mero errore materiale;rilevato che tale omissione è emendabile secondo la procedura di cui all’art.130 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, Ord. n. 41856 del 26/11/2025, Scala, nonmassimata sul punto); P.Q.MDispone correggersi il dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del 9 gennaio2026 relativo al ricorso nrg 33474/2025, nel senso che dopo le parole "speseprocessuali." si aggiungano le seguenti parole: "Condanna inoltre l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro4.500,00, oltre accessori di legge”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.Così deciso, 4 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17260/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris