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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25391/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BIASI Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Verona che lo aveva rico- nosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto motivazionale in rela- zione alla utilizzabilità dei risultati dell'alcol test nonostante le carenze riscontrate in ordine alla descrizione delle attività compiute dai verbalizzanti e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura pure difettando nel verbale di accertamento qualsiasi riferimento alla intervenuta revisione e alla corretta calibratura dell'eti- lometro, evidenze che dovevano essere acquisite su iniziativa della pubblica ac- cusa e quindi assumeva non fosse stata fornita prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

3. I motivi di ricorso si presentano manifestamente infondati e privi di confronto con gli argomenti assunti dal giudice di appello in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione in ordine ad un asserito difetto di funziona- mento dell'apparecchio etilometrico con il quale era stato verificato il tasso alcolico del BIASI, 3.1 Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il cor- retto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'ac- certamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accerta- mento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimo- strando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958).

Tale onere non è stato assolto in alcun modo laddove il ricorrente non ha neppure posto in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilometrico, ma si è limitato a I porre in dubbio che la macchina fosse dotata di regolare certificato di omologa- zione e delle revisioni periodiche, dubbi certamente non scaturiti dall'accertamento (che forniva risultati simili e coerenti con la curva alcolimetrica) e del tutto com- patibili con quanto verbalizzato dagli operanti.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BIASI Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Verona che lo aveva rico- nosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto motivazionale in rela- zione alla utilizzabilità dei risultati dell'alcol test nonostante le carenze riscontrate in ordine alla descrizione delle attività compiute dai verbalizzanti e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura pure difettando nel verbale di accertamento qualsiasi riferimento alla intervenuta revisione e alla corretta calibratura dell'eti- lometro, evidenze che dovevano essere acquisite su iniziativa della pubblica ac- cusa e quindi assumeva non fosse stata fornita prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. 3. I motivi di ricorso si presentano manifestamente infondati e privi di confronto con gli argomenti assunti dal giudice di appello in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione in ordine ad un asserito difetto di funziona- mento dell'apparecchio etilometrico con il quale era stato verificato il tasso alcolico del BIASI, 3.1 Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il cor- retto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'ac- certamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accerta- mento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimo- strando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). Tale onere non è stato assolto in alcun modo laddove il ricorrente non ha neppure posto in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilometrico, ma si è limitato a I porre in dubbio che la macchina fosse dotata di regolare certificato di omologa- zione e delle revisioni periodiche, dubbi certamente non scaturiti dall'accertamento (che forniva risultati simili e coerenti con la curva alcolimetrica) e del tutto com- patibili con quanto verbalizzato dagli operanti. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in dat
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