CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ENDOUBI MOHAMED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale della stessa città il 1° luglio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt.56 e 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della "minorata difesa" di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si è confrontato (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale ha compiutamente evidenziato che la commissione del delitto da parte dell'imputato era stata resa più agevole dal fatto che la persona offesa era intenta ad occuparsi del figlio piccolo, nel momento in cui l'azione era stata perpetrata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente