CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato; considerato, invero, che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione della recidiva, alla luce dei precedenti del ricorrente, tra cui tre condanne per evasione dagli arresti domiciliari, e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/