CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 37979/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 ottobre 2022 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Lecco per rispondere del delitto di simulazione di reato, aggravato dalla recidiva, in quanto l'imputato avrebbe falsamente denunciato in data 13 marzo 2018, con querela presentata nella stazione dei Carabinieri di Cremella, di essere stato vittima di truffa nell'acquisto di un abbonamento alla tv satellitare, che aveva negato di aver sottoscritto. 2. Il Tribunale di Lecco, con sentenza emessa in data 24 maggio 2021, all'esito del giudizio dibattimentale, ha assolto l'imputato per carenza della prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. 3. La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Valoncini, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso e, segnatamente: - a) la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello ha ritenuto comprovato che l'imputato abbia sottoscritto il contratto di abbonamento in assenza di una perizia calligrafica e ha posto a fondamento della sentenza di condanna la circostanza che il fax che recava l'accettazione del contratto di abbonamento era stato spedito dall'edicola sita in prossimità dell'abitazione dell'imputato; tale dato probatorio sarebbe, tuttavia, inutilizzabile in quanto riferito de relato, e, dunque, in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., dal maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA] nella deposizione resa; - b) la violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia della Corte di appello sull'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., richiesta dal Procuratore generale nelle conclusioni e non preclusa dai precedenti penali dell'imputato. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 giugno 2023, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza 2 A- impugnata, limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con le conclusioni depositate in data 6 luglio 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito precisate. 2. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, in quanto la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza assolutoria emessa all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, sulla base di una valutazione delle prove opposta rispetto a quella del Tribunale, senza, tuttavia, procedere alla prescritta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. L'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, della I. 23 giugno 2017, n. 103 ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"), infatti, prevede l'obbligo della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento «per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa». Nel caso di specie, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si imponeva, in quanto la Corte di appello ha valutato in senso opposto rispetto alla sentenza del Tribunale le risultanze delle prove dichiarative decisive, costituite, nella specie, dalla testimonianza del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (ex plurimis: Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987 - 01; Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018 Ud. (dep. 28/11/2018), Rv. 274593 - 01). 3 4, 3. La violazione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. non è, invero, stata espressamente dedotta con il ricorso per cassazione in esame, ma questa Corte ritiene che si tratti di una questione comunque rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. 3.1. È riscontrabile, invero, sul punto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sin da prima dell'introduzione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. Secondo un primo orientamento, infatti, in sede di giudizio di legittimità, non sarebbe rilevabile d'ufficio la questione relativa alla violazione dell'art. 6 CEDU, per avere il giudice di appello riformato la sentenza di assoluzione di primo grado sulla base di una diversa valutazione di attendibilità di testimoni di cui non procede a nuova escussione, trattandosi di questione riconducibile, con adattamenti, alla nozione di «violazione di legge», di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e, dunque, da farsi valere, ai sensi e nei limiti disposti dall'art. 581 cod. proc. pen., mediante l'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno (in questo senso, tra le altre, Sez. 1, n. 26860 del 09/06/2015, Bagarella, Rv. 263961; Sez. 4, n. 18432 del 19/11/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 261920; Sez. 5, n. 51396 del 20/11/2013, Basile, Rv. 257831). Un orientamento opposto ha, invece, sostenuto che è rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio di legittimità, la questione relativa alla violazione dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 4 giugno 2013, nel caso Hanu c. Romania, posto che le decisioni della Corte EDU, quando evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna con la Convenzione Europea, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale sono state pronunciate (in questo senso, tra le altre, Sez. 1, n. 24384 del 03/03/2015, Mandarino, Rv. 263896; Sez. 3, n. 11648 del 12/11/2014, dep. 2015, P., Rv. 262978; Sez. 3, n. 19322 del 20/01/2015, Ruggeri, Rv. 263513; e, sia pur con rifermento alla violazione di altre norme della CEDU, Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019, Grieco, Rv. 277167; e Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Cancelli, Rv. 277363). Le Sezioni unite di questa Corte hanno optato per questa ultima interpretazione, rilevando che la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Questo principio, come noto, è stato successivamente ritenuto operante anche ove l'appello sia stato proposto dalla parte civile, essendosi affermato che il giudice di appello che riformi ai soli fini civili la sentenza assolutoria di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). 3.2. La questione della rilevabilità di ufficio della violazione del divieto di riformare la sentenza assolutoria di primo grado in ragione di un diverso apprezzamento delle prove orali assunte, in difetto di previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, si è riproposta, invero, anche in seguito all'introduzione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. nella trama sistematica del codice di procedura penale. Tale disposizione, infatti, non prevede alcuna sanzione nell'ipotesi della sua inosservanza, né tantomeno chiarisce se tale inosservanza possa essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si sta progressivamente consolidando, ritiene che sia rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l'imputato - sia pure ai soli effetti civili - sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 5, n. 45678 del 21/09/2002, non massimata; Sez. 2, n. 23931 del 4/05/2022, non massimata; Sez. 2, n. 20681 del 10/03/2022, non massimata; Sez. 5, n. 15285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata; Sez. 1, n. 12011 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata). 3.3. Tale soluzione interpretativa appare condivisibile, e ciò per due ordini di ragioni.La disposizione in argomento costituisce espressione di un principio direttamente desumibile dall'art. 6 CEDU, che connota strutturalmente il giusto processo ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, affermato in plurime sentenze che non assicura l'equità del processo un giudizio di appello, che, dopo una assoluzione dell'imputato in primo grado, si concluda con una sentenza di condanna, se le prove dichiarative poste a fondamento della sentenza siano le stesse che hanno condotto il giudice di primo grado a pronunciare sentenza di assoluzione e non siano state nuovamente assunte davanti al giudice di appello. Secondo il principio costantemente affermato dalla Corte Edu, pertanto, integra la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione la sentenza di appello che conduca ad una radicale modifica peggiorativa della decisione di primo grado, in assenza di qualsivoglia attività istruttoria, in quanto «qualora un giudice d'appello sia chiamato ad esaminare un caso in relazione ai fatti di causa e alla legge, e a fare una valutazione completa della questione relativa alla colpevolezza o all'innocenza del ricorrente, non può, per una questione di giusto processo, adeguatamente stabilire questi problemi senza una valutazione diretta delle prove» (ex plurimis: Corte Edu, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania; 4 giugno 2013, Kostecki c. Polonia; Corte Edu, 28 febbraio 2017, Manoli c. Moldavia; Corte Edu, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia; Corte Edu, 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania; Corte Edu, 24 novembre 1986, Unterpertinger c. Austria; Corte Edu, 7 luglio 1989, Bricmont c. Belgio). Secondo l'affermazione ricorrente della Corte europea, infatti, «coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità» (Corte Edu, 27 novembre 2007, Popovici c. Moldavia, § 68) La valutazione dell'attendibilità di un testimone («the assessment of the trustworthiness of a witness») è un compito complesso, che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate («by a mere reading of his or her recorded words»), anche nella ipotesi in cui né l'imputato, né il suo difensore abbiano sollecitato una nuova escussione dei testimoni (Corte Edu, 15 settembre 2015, Moinescu c. Romania; Corte Edu, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania; e, ancor prima, Corte Edu, 9 aprile 2013, n. 17520/04, Flueras c. Romania; Corte Edu, 8 marzo 2007, Dkilà c. Romania; Corte Edu, 19 febbraio 1996, Botten c. Norvegia). La Corte costituzionale (v., tra le molte, C. Cost., n. 43 del 2018; e C. Cost. n. 49 del 2018), ha, peraltro, reiteratamente affermato che il giudice italiano ha l'obbligo di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale - compresa quella "strumentale" dettata dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., concernente la rilevabilità d'ufficio di questioni nel giudizio di legittimità - in maniera conforme alle disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli addizionali e al significato loro attribuito dalla giurisprudenza della Corte EDU: disposizioni che, costituendo altrettante norme interposte rispetto al principio costituzionale dettato dall'art.117 Cost., comma 1, diventano parametro di riferimento anche per una esegesi delle norme interne che risulti costituzionalmente orientata. 3.4. D'altro canto, nella già citate sentenza Dasgupta del 20176 e Patalano del 2017, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio», la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito del giudizio di primo grado, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 - 01). Le Sezioni unite hanno, infatti, affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi. Nella sentenza resa nel caso Patalano le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che «il dovere del giudice di appello, in vista di un ribaltamento del proscioglimento in condanna, di rinnovare, anche d'ufficio, l'esame delle fonti di prova dichiarative ritenute decisive in primo grado discende non tanto e non solo dalla necessità di una interpretazione adeguatrice rispetto ai principi della CEDU, come espressi dalla Corte di Strasburgo, ma, prima ancora, dal rispetto del criterio "generalissimo" ispiratore della decisione del giudice penale, che implica l'obbligo di escludere che possa reputarsi superato il dubbio ogniqualvolta, di fronte ad una diversa valutazione della prova dichiarativa che conduca ad un risultato peggiorativo nei confronti dell'imputato, il giudice di appello non abbia provveduto, in attuazione dei canoni di oralità e immediatezza, alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale dinanzi a sé, nei casi di difforme valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive dal primo giudice ai fini dell'assoluzione». 3.5. In tale prospettiva, dunque, la regola processuale in argomento, espressione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, finisce per rappresentare una delle garanzie fondamentali del processo penale, al pari del principio di presunzione di innocenza dell'imputato, di quello dell'onere della prova a carico esclusivo dell'accusa e, ancora, dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie. 7 4-e, L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ha codificato, dunque, un principio fondamentale immanente nel nostro sistema processuale penale: con la conseguenza che, ai fini della rilevabilità nel giudizio di legittimità, le altre regole in materia di impugnazione devono cedere di fronte ad un parametro che fonda l'esercizio stesso della giurisdizione penale, posto che la mancata osservanza di quel principio finisce per qualificare la relativa sentenza di condanna come una pronuncia adottata al di fuori dei casi consentiti dalla legge, assimilabile, per certi versi, ad una sentenza che abbia applicato una pena illegale (in questo senso, sia pur con riferimento ad altre materie, Sez. 4, n. 2147 del 13/01/2021, Macellaro, Rv. 280482; Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565). 3.6. L'imputato è stato, dunque, illegittimamente privato dalla Corte di appello di Milano del diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che gli spettava. 3.7. Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, l'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. impone di ritenere che la violazione del disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. sia rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con ri