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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 27886/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9014/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39171/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato, perché le censure ivi svolte non tengono conto del principio di diritto secondo cui – nel caso, qui verificatosi, in cui la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale – non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all’equità e congruità della pena stessa (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); che il secondo e il terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., sono preclusi in questa sede, perché le questioni sono coperte da giudicato (il giudizio di rinvio verteva solo su attenuanti generiche e misura della pena); [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27886/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9014/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39171/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato, perché le censure ivi svolte non tengono conto del principio di diritto secondo cui – nel caso, qui verificatosi, in cui la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale – non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all’equità e congruità della pena stessa (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); che il secondo e il terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., sono preclusi in questa sede, perché le questioni sono coperte da giudicato (il giudizio di rinvio verteva solo su attenuanti generiche e misura della pena); [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27886/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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