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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 ottobre 2026

Cassazione n. 26370/2026

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ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro3518 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -Numero registro generaalev 2v9e51r4s/2o021la sentenza n. 283/2021 della CORNTuEm Der'oA PdiP rEaLcLcOol tad gi enerale 26370/2026Numero sezionale 3518/2026 Data pubblicazione 07/10/2026MILANO, depositata il 07/06/2021 R.G.N. 1352/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:SOCIETA] impugna la sentenza n. 283/2021della Corte d’appello di Milano che, parzialmente riformando ilTribunale della medesima sede, ha respinto le domandeproposte in primo grado ove, con distinti ricorsi poi riuniti, lasocietà aveva contestato l’esito di accertamenti ispettivi dellaDTL di Brescia confluiti in quattro verbali unici di accertamentoe notificazione.1.2.

In particolare, [OSCURATO:SOCIETA] aveva stipulato conVirgin [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di appalto avente ad oggetto ilservizio di pulizia in alcune palestre in Brescia, servizio cheaveva poi subappaltato a tre cooperative: gli ispettori avevanoritenuto che sussistesse un’ipotesi di somministrazione abusivadi manodopera e attribuito a [OSCURATO:PERSONA] i rapporti di lavorodi lavoratori formalmente assunti dalle cooperative2.

Sono proposti quattro motivi di censura, illustrati damemoria, ai quali resiste l’l’INPS con controricorso mentreAgenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 16 settembre2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata per i seguenti motivi.1.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 1180 cod. civ., exart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CorteNumero registro generale 29514/2021 Numero di raccolta generale 26370/2026Numero sezionale 351e8/s20c2l6uso lo scomputo dei versamenti, che la stessa haD raittae npuubtobl icazione 07/10/2026effettuati dalle cooperative, dagli importi richiesti dall’INPS.1.2 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. – specificità della doglianzaafferente alla richiesta di scomputo degli importi già versati dalleCooperative.1.3 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. – produzione da partedell’INPS degli estratti conto contributivi, produzione delledenunce di versamento Uniemens da parte delle Cooperative.1.4 Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, dellalegge n. 335/1995 nonché del principio di rilevabilità d’ufficiodella prescrizione in materia previdenziale, ex art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ.2.

Per quanto ancora qui rileva, la Corte ha confermato ladecisione del primo giudice laddove aveva respinto le doglianzedella società secondo cui le pretese creditorie dell’INPSsarebbero state soddisfatte dai pagamenti già eseguiti dallecooperative.[OSCURATO:PERSONA], dopo aver premesso essere vera l’incidenzasatisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi aisensi dell’art. 1180 cod. civ., ovvero dal datore di lavoro fittizio,ha poi aggiunto: “è anche vero che nel caso in esame, comeemerso dal verbale ispettivo e non contestato, le cooperativeavevano omesso in parte il versamento dei contributi per icinque lavoratori.

L’omissione così accertata dimostra di per sél’infondatezza della pretesa dell’appellante di detrarre dallesomme rivendicate da INPS l'importo dei contributi versati dallecooperative che erano comunque inadempienti.In ogni caso, la doglianza della società è del tutto generica, nonessendo specificate e provate le somme per le quali la stessaNumero registro generale 29514/2021 Numero di raccolta generale 26370/2026Numero sezionale 351r8/i2t0i2e6ne di dover essere liberata pur a fronte dell’Deastpar peusbsobl icazione 07/10/2026riconoscimento nei quattro verbali unici di accertamento enotificazione da parte di INPS della liberazione dell’appellanteper tutti i pagamenti, retribuzioni e contributi già effettuati dallecooperative formali datrici di lavoro, e quindi non computati acarico dell’appellante”.3.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamenteperché aggrediscono, sub specie di vizio di legge e viziomotivazionale, la suddetta parte motiva e sono inammissibili.3.1 Con il secondo ed il terzo motivo è predicato un omessoesame in presenza di doppia conforme, in relazione alla quale,secondo il costante orientamento di legittimità, il ricorrente incassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art.360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato) - deve indicarele ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisionedi primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n.30295/2019 ex multis e precedenti ivi citati), mentre nel casoin esame le doglianze appaiono piuttosto rivolte a sollecitare unriesame del merito della causa, inibito in questa sede.Inoltre, le censure non individuano un fatto storico, decisivo econtroverso che non sarebbe stato esaminato dalla Corte ma sidolgono, in definitiva, della mancata valutazione di una tesidifensiva.Sul punto, giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che –come ex multis Cass. n. 21672/2018 – «nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicareil "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualeNumero registro generale 29514/2021 Numero di raccolta generale 26370/2026Numero sezionale 351t8r/2a02 6le parti e la sua "decisività", fermo restando che Dl'aotma peusbsobl icazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie».Nella specie, la Corte ha riportato la decisione del primo giudicesecondo il quale dai quattro verbali emergeva che l’Istitutoaveva già riconosciuto la liberazione di [OSCURATO:PERSONA] per tutti ipagamenti effettuati dalle formali datrici di lavoro, pagamentiche quindi non erano stati computati nell’importo dovuto, hadato atto del motivo di appello sul punto ed ha confermato laratio decidendi sulla scorta del tenore dei verbali unici diaccertamento.3.2 Alla luce di quanto sopra, è inammissibile anche il primomotivo, avendo la Corte affermato che non sussistevano, infatto, i presupposti per l’applicazione dell’art. 1180 cod. civ.perché le somme versate dalle cooperative erano state già statescomputate in sede ispettiva, di tal chè non erano comprese nelquantum preteso dalla società e con tale ratio il motivo non siconfronta.4.

Il quarto motivo verte sul capo di sentenza con cui è statoaccolto l’appello incidentale dell’Inps in punto prescrizione.La Corte ha rilevato che l’eccezione di prescrizione sollevata inprimo grado dalla società era generica, poiché si limitava adosservare che si era realizzata la prescrizione di parte dellesomme richieste, non essendo dato sapere a quali somme siriferiva né il momento iniziale di decorrenza; l’INPS avevacontrastato l’eccezione con una opposizione che non poteva cheessere altrettanto generica.Numero registro generale 29514/2021 Numero di raccolta generale 26370/2026Numero sezionale 351I8n/20o2l6tre, la dichiarazione di prescrizione di tutti i creditDi aotgag peutbtobl icazione 07/10/2026del giudizio n. rg. 11396/17 andava oltre la stessa eccezione,che era stata limitata a parte delle somme richieste, e si ponevain contrasto con la conferma del credito di cui all’avviso diaddebito oggetto del giudizio n. rg. 12353/17 anch’esso oggettodel giudizio di accertamento negativo di cui al giudizio n. rg.11396/17.4.1 Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.Non sfuggono a questa Corte i principi in ordine alla rilevabilitàd’ufficio della prescrizione in materia previdenziale ove, adifferenza che in quella civile, il regime della prescrizione èsottratto alla disponibilità delle parti.Nondimeno, in questa sede non vengono indicati dalla parteprivata quali sarebbero stati gli elementi di fatto ritualmenteintrodotti in giudizio che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare eche avrebbero consentito di constatare il decorso dellaprescrizione: non viene, cioè, neppure in questa fase chiaritosulla base di quali dati concreti i giudici territoriali avrebberodovuto rilevare d’ufficio la prescrizione.Per far comprendere a questa Corte la decisività delle censure,almeno nel ricorso di legittimità la parte avrebbe dovuto indicarei dati fattuali essenziali, specificando che il [OSCURATO:PERSONA] del meritoavrebbe dovuto rilevare la prescrizione d’ufficio in quanto avevaa disposizione tutti gli elementi necessari, il che non è avvenuto.5.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condannaal pagamento delle spese di legittimità secondo soccombenzanei confronti della parte costituita, come liquidate in dispositivo.6.

L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaNumero registro generiamle 2p9u51g4/n20a21zione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 2N0u mfeebrob rdai iroa c2c0ol2ta0 ,g enerale 26370/2026Numero sezionale 3518/2026 Data pubblicazione 07/10/2026n. 4315).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore di INPS dellespese del presente giudizio, che liquida in €4000,00 percompensi, in € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16 settembre2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro3518 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -Numero registro generaalev 2v9e51r4s/2o021la sentenza n. 283/2021 della CORNTuEm Der'oA PdiP rEaLcLcOol tad gi enerale 26370/2026Numero sezionale 3518/2026 Data pubblicazione 07/10/2026MILANO, depositata il 07/06/2021 R.G.N. 1352/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:SOCIETA] impugna la sentenza n. 283/2021della Corte d’appello di Milano che, parzialmente riformando ilTribunale della medesima sede, ha respinto le domandeproposte in primo grado ove, con distinti ricorsi poi riuniti, lasocietà aveva contestato l’esito di accertamenti ispettivi dellaDTL di Brescia confluiti in quattro verbali unici di accertamentoe notificazione.1.2. In particolare, [OSCURATO:SOCIETA] aveva stipulato conVirgin [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di appalto avente ad oggetto ilservizio di pulizia in alcune palestre in Brescia, servizio cheaveva poi subappaltato a tre cooperative: gli ispettori avevanoritenuto che sussistesse un’ipotesi di somministrazione abusivadi manodopera e attribuito a [OSCURATO:PERSONA] i rapporti di lavorodi lavoratori formalmente assunti dalle cooperative2. Sono proposti quattro motivi di censura, illustrati damemoria, ai quali resiste l’l’INPS con controricorso mentreAgenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 16 settembre2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata per i seguenti motivi.1.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 1180 cod. civ., exart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CorteNumero registro generale 29514/2021 Numero di raccolta generale 26370/2026Numero sezionale 351e8/s20c2l6uso lo scomputo dei versamenti, che la stessa haD raittae npuubtobl icazione 07/10/2026effettuati dalle cooperative, dagli importi richiesti dall’INPS.1.2 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. – specificità della doglianzaafferente alla richiesta di scomputo degli importi già versati dalleCooperative.1.3 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. – produzione da partedell’INPS degli estratti conto contributivi, produzione delledenunce di versamento Uniemens da parte delle Cooperative.1.4 Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, dellalegge n. 335/1995 nonché del principio di rilevabilità d’ufficiodella prescrizione in materia previdenziale, ex art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ.2. Per quanto ancora qui rileva, la Corte ha confermato ladecisione del primo giudice laddove aveva respinto le doglianzedella società secondo cui le pretese creditorie dell’INPSsarebbero state soddisfatte dai pagamenti già eseguiti dallecooperative.[OSCURATO:PERSONA], dopo aver premesso essere vera l’incidenzasatisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi aisensi dell’art. 1180 cod. civ., ovvero dal datore di lavoro fittizio,ha poi aggiunto: “è anche vero che nel caso in esame, comeemerso dal verbale ispettivo e non contestato, le cooperativeavevano omesso in parte il versamento dei contributi per icinque lavoratori. L’omissione così accertata dimostra di per sél’infondatezza della pretesa dell’appellante di detrarre dallesomme rivendicate da INPS l'importo dei contributi versati dallecooperative che erano comunque inadempienti.In ogni caso, la doglianza della società è del tutto generica, nonessendo specificate e provate le somme per le quali la stessaNumero registro generale 29514/2021 Numero di raccolta generale 26370/2026Numero sezionale 351r8/i2t0i2e6ne di dover essere liberata pur a fronte dell’Deastpar peusbsobl icazione 07/10/2026riconoscimento nei quattro verbali unici di accertamento enotificazione da parte di INPS della liberazione dell’appellanteper tutti i pagamenti, retribuzioni e contributi già effettuati dallecooperative formali datrici di lavoro, e quindi non computati acarico dell’appellante”.3. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamenteperché aggrediscono, sub specie di vizio di legge e viziomotivazionale, la suddetta parte motiva e sono inammissibili.3.1 Con il secondo ed il terzo motivo è predicato un omessoesame in presenza di doppia conforme, in relazione alla quale,secondo il costante orientamento di legittimità, il ricorrente incassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art.360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato) - deve indicarele ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisionedi primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n.30295/2019 ex multis e precedenti ivi citati), mentre nel casoin esame le doglianze appaiono piuttosto rivolte a sollecitare unriesame del merito della causa, inibito in questa sede.Inoltre, le censure non individuano un fatto storico, decisivo econtroverso che non sarebbe stato esaminato dalla Corte ma sidolgono, in definitiva, della mancata valutazione di una tesidifensiva.Sul punto, giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che –come ex multis Cass. n. 21672/2018 – «nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicareil "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualeNumero registro generale 29514/2021 Numero di raccolta generale 26370/2026Numero sezionale 351t8r/2a02 6le parti e la sua "decisività", fermo restando che Dl'aotma peusbsobl icazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie».Nella specie, la Corte ha riportato la decisione del primo giudicesecondo il quale dai quattro verbali emergeva che l’Istitutoaveva già riconosciuto la liberazione di [OSCURATO:PERSONA] per tutti ipagamenti effettuati dalle formali datrici di lavoro, pagamentiche quindi non erano stati computati nell’importo dovuto, hadato atto del motivo di appello sul punto ed ha confermato laratio decidendi sulla scorta del tenore dei verbali unici diaccertamento.3.2 Alla luce di quanto sopra, è inammissibile anche il primomotivo, avendo la Corte affermato che non sussistevano, infatto, i presupposti per l’applicazione dell’art. 1180 cod. civ.perché le somme versate dalle cooperative erano state già statescomputate in sede ispettiva, di tal chè non erano comprese nelquantum preteso dalla società e con tale ratio il motivo non siconfronta.4. Il quarto motivo verte sul capo di sentenza con cui è statoaccolto l’appello incidentale dell’Inps in punto prescrizione.La Corte ha rilevato che l’eccezione di prescrizione sollevata inprimo grado dalla società era generica, poiché si limitava adosservare che si era realizzata la prescrizione di parte dellesomme richieste, non essendo dato sapere a quali somme siriferiva né il momento iniziale di decorrenza; l’INPS avevacontrastato l’eccezione con una opposizione che non poteva cheessere altrettanto generica.Numero registro generale 29514/2021 Numero di raccolta generale 26370/2026Numero sezionale 351I8n/20o2l6tre, la dichiarazione di prescrizione di tutti i creditDi aotgag peutbtobl icazione 07/10/2026del giudizio n. rg. 11396/17 andava oltre la stessa eccezione,che era stata limitata a parte delle somme richieste, e si ponevain contrasto con la conferma del credito di cui all’avviso diaddebito oggetto del giudizio n. rg. 12353/17 anch’esso oggettodel giudizio di accertamento negativo di cui al giudizio n. rg.11396/17.4.1 Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.Non sfuggono a questa Corte i principi in ordine alla rilevabilitàd’ufficio della prescrizione in materia previdenziale ove, adifferenza che in quella civile, il regime della prescrizione èsottratto alla disponibilità delle parti.Nondimeno, in questa sede non vengono indicati dalla parteprivata quali sarebbero stati gli elementi di fatto ritualmenteintrodotti in giudizio che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare eche avrebbero consentito di constatare il decorso dellaprescrizione: non viene, cioè, neppure in questa fase chiaritosulla base di quali dati concreti i giudici territoriali avrebberodovuto rilevare d’ufficio la prescrizione.Per far comprendere a questa Corte la decisività delle censure,almeno nel ricorso di legittimità la parte avrebbe dovuto indicarei dati fattuali essenziali, specificando che il [OSCURATO:PERSONA] del meritoavrebbe dovuto rilevare la prescrizione d’ufficio in quanto avevaa disposizione tutti gli elementi necessari, il che non è avvenuto.5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condannaal pagamento delle spese di legittimità secondo soccombenzanei confronti della parte costituita, come liquidate in dispositivo.6. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaNumero registro generiamle 2p9u51g4/n20a21zione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 2N0u mfeebrob rdai iroa c2c0ol2ta0 ,g enerale 26370/2026Numero sezionale 3518/2026 Data pubblicazione 07/10/2026n. 4315).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore di INPS dellespese del presente giudizio, che liquida in €4000,00 percompensi, in € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16 settembre2026.La PresidenteGabriella Marchese