CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 17981/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17571/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale Parioli n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 4780/2023 depositata il 24/03/2023; R.g. n. 17571 del 2023 Ad. 26/05/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 26/06/2025, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che chiede dichiararsi l’estinzione del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., che si riporta alla rinuncia al ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,che si riporta all’accettazione della rinunci a. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] propose dinanzi al Tribunale di Roma opposizione agli atti esecutivi a seguito della notifica di due distinte cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per crediti afferenti l’erogazione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 662 del 23/12/1996. Instaurata la fase cautelare, il Tribunale sospese l’esecutività delle cartelle e o rdinò la chiamata in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. quale titolare del credito portato dalle cartelle. All’esito del giudizio l’opposizione è stata accolta con sentenza n. 4780 del 24/03/2023, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., con atto affidato a un unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] R.g. n. 17571 del 2023 Ad. 26/05/2025; estensore: C. Valle È superfluo dare conto specificamente dell’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e(o) falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 leggen. 212 del 2000 , i n quanto la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione totale delle spese tra tutte le parti in causa. La rinuncia è stata accettata dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] senza riserva alcuna. L’art. 391, quarto comma, c.p.c prevede che , se la rinuncia è assentita dalle altre parti,la condanna alle spese non è pronunciata, cosicché, stante l’esplicita adesione della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] alla rinuncia «con ogni conseguenza di legge»,deve escludersi che possa farsi luogo a condanna alle spese della rinunciante; infatti (Cass. n. 18368 del 08/06/2022 Rv. 665166 -01), nel caso di atto di rinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compensazione delle spese, l’assenza di riserve o contestazioni da parte del difensore della controparte denota la volontà di rinunciare alla pronunciasulle spese. Viceversa,sarebbe stata la mancata accettazione della rinuncia, fermo restando l’effetto estintivo, in quanto la rinuncia non è un atto che deve essere accettato dalla controparte, a lascia re intatto il potere giudiziale di provvedere sulle spese di lite a carico del rinunciante (da ultimo Cass. n. 9474 del 22/05/2020 Rv. 657640 - 01), salvo in ogni caso il potere discrezionale di compensazione (Cass. n. 3794 del 16/04/1999 Rv. 525452 - 01) . Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. R.g. n. 17571 del 2023 Ad. 26/05/2025; estensore: C. Valle P.Q.M La Corte dichiaral’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consigl