Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1024/2024
ECLI:EU:T:2024:352
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0182_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 5 giugno 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / BCE
(causa T-182/22) (
1
)
«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla BCE – Fissazione dei requisiti prudenziali – Impegni di pagamento irrevocabili – Ricorso di annullamento – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità parziale – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità»
1.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Competenze della Banca centrale europea (BCE) – Requisito in materia di fondi propri– Misura correttiva di detrazione e obbligo di informazione – Presupposto – Esame della situazione individuale dell’ente creditizio
[Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 16, § 2, j)]
(v. punti 42, 54, 56, 57)
2.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione realizzati dalla Banca centrale europea (BCE) – Obbligo di procedere ad un esame prudenziale individuale – Metodologia
[Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, f), 16, § 1, c), e § 2, d)]
(v. punti 61, 69, 70, 79)
Dispositivo
1)
Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] AG e diretto all’annullamento delle misure imposte su base individuale in forza del punto 1.3 della decisione ECB-SSM-2022-DEDEB-6 della Banca centrale europea (BCE), del 2 febbraio 2022, è respinto in quanto irricevibile.
2)
Il ricorso proposto dalla norisbank GmbH e diretto all’annullamento delle misure imposte su base individuale in forza del punto 1.3 della decisione ECB-SSM-2022-DEDEB-6 della BCE, del 2 febbraio 2022, è respinto in quanto irricevibile.
3)
Per il resto, il ricorso è respinto in quanto infondato.
4)
[OSCURATO:PERSONA], la BHW Bausparkasse AG e la norisbank sono condannate alle spese.
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GU C 244 del 27.6.2022
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