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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 23895/2023

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13527/2019 promosso da Camera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ti tolare dell ’impresa individuale “Illuminarte” di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Belsiana 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Erba, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2591/2018 della Co rte d’appello di Firenze , pubblicata il 12/11/2018; letti gli atti e i documenti di causa;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale “Illuminarte”, ha agito in via monitoria nei confronti della Camera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito, C.C.I.A.A.) e di altri componenti del “[OSCURATO:PERSONA] a Firenze”,per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 199.604,79, quale residuo credito vantato nei confronti del menzionato Comitato a titolo di c orrispettivo per la posa , nel Natale 2003, di luminarie in alcune strade della città di Firenze , oltre al rimborso delle spese di litesostenute per ottenere illodo arbitrale esecutivo, azionato nei confronti del Comitato.

Proposta opposizione dalla C.C.I.A.A., il Tribunale ha revocatoil decreto ingiuntivo, a seguito del pagamento ad opera di altri componenti del Comitato di parte delle somme dovute, e ha condanna to la C.C.I.A.A. a corrispondere la minor somma di € 25.000,00.

La decisione è stata impugnata, ma l’appello è stato respinto e l a C.C.I.A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi .

L’intimato si è difeso con controricorso e ha formulato un motivo di ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorieex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e la falsa applicazionede ll’art. 41 c .c. , in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto che l’ente pubblico che partecipa ad un Comitatorisponde delle obbligazioni di quest’ultimo solo se ha approvato espressamente, mediante gli organi competenti, e con le forme previste dalla legge, i contratti e gli atti da cui derivano gli impegni finanziari del Comitato.Secondo la C.C.I.A.A., la Corte di appello è incorsa nella menzionata violazione di legge, in primo luogo, perché ha ritenuto che la ricorrente avesse assunto su di sé l’onere relativo al contratto di appaltostipulato con il Mariano, mentre, invece, con la Deliberazione della Giunta n. 316 del 16/12/2004 si era limitata a ripianare ildeficit accumulato dal Comitato , e , in secondo luogo, perché ha affermato che anche le passività prodottesi successivamente al 2004 fossero opponibili alla ricorrente,sulla scorta della menzionata Deliberazione,assunta prima della loro insorgenza .

In tale ottica, sempre secondo la C.C.I.A.A., per essere tenuta al pagamento dei debiti portati dal decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto risultare che essa avevaassunto, con specifico atto deliberativo, i l contratto di appalto stipulato con il Mariano, la decision e di contestare la corretta esecuzione dello stesso ed anche la scelta di avviare il contenzioso con la richiesta di arbitrato(v. in particolare p. 11 del ricorso per cassazione).

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello dato corretta applicazione ai principi che regolano il riparto dell’onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto che la C.C.I.A.A. aveva eccepito l’assenza di delibere che autorizzasse ro l’assunzione de gli obblighi del Co mitato nei confronti del Mariano e che, conseguentemente , quest’ultimo avrebbe dovuto fornire la prova della loro esistenza.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16, 17e 18 r.d. n. 2440 del 1923, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che il contratto di appalto per la posa delle luminarie non era opponibile alla C.C.I.A.A., essendo privo della forma scritta. 2.Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità e l ’ infondatezza del ricorso avversario e, in via incidentale , ha formulato un motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la nullità della sentenza per violazione delcombinato disposto degli artt. 92, comma 2, c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello motivato in modo apparente e illogico la compensazione delle spese di lite, ritenendo l’impossibilità di configurare gravi ed eccezionali ragioni, in grado di giustificare tale compensazione , quelle che avevano determinato la totale vittoria del controricorrente. 3.Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile per due ragioni .

3.1. Deve subito rilevarsi che , nei gradi di merito, la materia del contendere non ha riguardatoil tema della idoneità in sé della Deliberazione n. 316 del 16/12/2004 ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa da parte dell’ente pubblico,ma quello della idoneità di Deliberazione a valere come impegno di spesa per i debiti del Comitato portati dal decreto ingiuntivo insorti dopo l’adozione di tale Deliberazione.

Nella sentenza impugnata si legge, infatti, quanto segue: «…Con il primo motivo di appello C.C.I.A.A. espone come il debito verso i Mariano al cui pagamento la stessa è stata chiamata, con il decreto ingiuntivo opposto, a partecipare non fosse quello esistente alla data della Deliberazione della sua Giunta n. 316 del 16.12.204, bensì successivo e pertanto che il pagamento non risultasse essere stato formalmente, come necessario per gli enti pubblici, autorizzato, conseguendo peraltro il rischio di duplicazioni di pagamenti» (p. 6 della sentenza impugnata).

La Corte d’appello ha ritenuto infondato tale motivo perché, pur tenendo conto del principio per il quale la C.C.I.A.A., quale ente pubblico, dovesse ritenersi soggetta a formale deliberazione circa la partecipazione agli impegni di spesa del Comitato di cui era membro, nella specie, la somma monitoriamente ingiunta non traeva, quanto al suo nucleo principale costituito dal capitale portato, fondamento da passività venutesi a generare successivamente alla menzionata Deliberazione di Giunta n. 316 del 16/12/2004, ma da passività preesistenti, tenuto conto che lacausale della domanda monitoria risiedeva nel corrispettivo derivante dal contratto di appalto stipulato con il Mariano il 24/11/2003 per l’installazione degli impianti di illuminazione decorativa in alcune strade della città di Firenze.

Secondo la Corte di merito, ciò era avvalorato dal fatto che, in un periodo immediatamente successivo, in data cioè 21/02/2005, il Comitato veniva sciolto e posto in liquidazione, con conseguente impossibilità, fino a prova contraria (nel caso in esame non soddisfatta) di contrarre nuove obbligazioni.

La stessaCorte ha , poi, rile vato che, dopo tale Deliberazione, il debito del Comitato nei confronti del Mariano era aumentato, a causa delle spese di lite del giudizio arbitrale instaurato nel 2005 su iniziativa del Comitato e dei successivi e conseguenti procedimenti giudiziari, ma si era trattato di passività che «erano funzionalmente connesse a quelle prese in considerazione nella Deliberazione di Giunta del 16.12.2004, n. 316, e prudenzialmente esposte nel rendiconto finanziario contestualmente preso in esame dalla citata Deliberazione»(p. 6-7 della sentenza impugnata).

Il secondo motivo di appello è stato così descritto dal giudice del gravame: «…Con il secondo motivo di appello la C.C.I.A.A. espone come sia ad essa non opponibile ogni attività del Comitato successiva al 16.12.2004, per difetto di poteri di rappresentanza ed autorizzazione quanto agli impegni di spesa.»(p. 7 della sentenza impugnata).

Anche in questo caso la Corte territoriale ha ritenuto infondato ilmotivo di impugnazione, poiché, per le ragioni appena richiamate, non vi era prova né che l’attività del Comitato successiva alla data del 16/12/2004 fosse avvenuta per finalità diverse dalla definizione delle passività già in essere, né che vi fosse stato, tenuto conto delle spese complessivamente sopportate dalla C.C.I.A.A., il superamento del limite di partecipazione di quest’ultima così come formalmente autorizzato dalla menzionata Deliberazione della Giunta. 3.2.La Corte di merito, in sintesi, interrogata in ordine alla idoneità della Deliberazione della Giunta n. 316 del 16/12/2004 a costituire valido impegno di spesa, in riferimento gli obblighi del Comitato risultanti dal decreto ingiuntivo, emesso successivamente all ’ adozione d i tale Deliberazione, ha ritenuto sussistente tale idoneità, perché gli obblighi scaturivano dal contratto di appalto, stipulato dal Comitato prima dell a menzionata Deliberazione, cui erano riconducibili anche i debiti sorti successivamente a causa del contenzioso insortosempre in relazione a quel contratto.

Con il ricorso per cassazione, invece, la ricorrente ha dedotto che, per essere tenuta al pagamento dei debiti portati dal decreto ingiuntivo opposto, non bastava la descritta Deliberazione, perché la C.C.I.A.A. avrebbe dovuto autorizzare o approvare, con specifico atto deliberativo adottato nelle forme di legge, il contratto di appalto stipulato con il Mariano ed anche la decisione di contestare la corretta esecuzione di tale contratto e di avviare il contenzioso con la richiesta di arbitrato (v. in particolare p. 11 del ricorso per cassazione).

3.3. La parte non ha,tuttavia, spiegato perché ha rit enuto necessari a tale ulteriore attività , richiamando a fondamento d ella soluzione interpretativa alcuni precedenti giudiziariche non illustrano tal i conclusioni , perché affermano semplicemente - come pure ha fatto la Corte di appello, nella sentenza impugnata - l a necessità che l’ente pubblico chiamato a rispondere ex art. 41 c.c. assuma impegni finanziari per il Comitato ( sia mediante l’erogazione di contributi a favore del C omitato sia mediante l’assunzione di obbligazioni: v. p. 8 del ricorso per cassazione).

3.4. Com’è noto, l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo(Cass., Sez.U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Nel caso di specie, come appena evidenziato, parte ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, ha escluso che la menzionata Deliberazione fosse in grado di impegnare l'ente pubblico, richiedendo attività ulteriori in base a generiche e acritiche petizioni di principio e, quindi, astenendosi dal confrontarsi con le ragioni della decisione.

3.5. La censura si fonda inoltre su una prospettazione , che parte ricorrente non ha specificato di avere operato nei gradi di meritoe che, ove formulata, avrebbe richiesto ulteriori accertamenti in fatto.

La ricorrente non ha, infatti , dedotto di avere in precedenza specificamente affermatoche, per configurare la propria re sp onsabilità ex art. 41 c.c.,non fosse sufficiente l’assunzione di un impegno di spesa come quello contenuto nella Determinazione n. 316 del 16/12/2004, per essere necessaria l’autorizzazione o comunque l’approvazione dei singoli contratti e dei singoli atti posti in essere dal Comitato e costituenti titolo dell e obbligazionigravanti su quest’ultimo.

Anzi, come sopra evidenziato, la materia del contendere risulta essersi incentrata solo sulla idoneità della Deliberazione in questione a coprire anche le spese successive alla sua adozione.

3.6. Com’è noto, l a giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, qualora una questione giuridica – implicante , come nella specie, ulteri ori accertament i in fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, al fine di non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ed anche, per il principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (così Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; v. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018).

In assenza di tale allegazione, anche sotto questo profilo la censura si rivela, dunque, inammissibile.

4. I l secondo motivo di ricorso principale è inammissibile , perché prospetta sotto il profilo dell’onere della provala stessa questione, relativa alla necessità della prova degli atti amministrativi con i quali la C.C.I.A.A. avrebbe dovuto assumere le obbligazioni poste a fondamento del decreto ingiuntivoche, come sopra evidenziato, non ha adeguatamente dedotto di avere già prospettato nei gradi di merito. 5.Per le stesse ragioni è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso principale, fondato sul ri lievo attribuito al fatto che il contratto di appalto stipulato dal Comitato con il Mariano nel 2003 non avevala forma scritta e che, pertanto, non poteva essere opposto alla C.C.I.A.A., in base ad argomenti che la stessa ricorrente non ha specificamente dedottodi avere in precedenza illustrato. 6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, in ragione dell’inammissibilità dei motivi di impugnazione sui quali è basato, consegue la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell'articolo 334, comma 2, c.p.c., che risulta proposto successivamente alla scadenza del termine per impugnare.Com’è noto, infatti, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022).

7. In conclusione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.

8. Per quanto riguarda le spese di lite, questa Corte ha già precisato che, quando il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale.

L’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia, infatti,che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale, da ritenersi l’unica soccombente(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018).

Parte ricorrente deve, dunque, essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal controricorrente. 9.Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del difensore delcontroricorrente che si è dichiarato antistatario. 10.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto, tenuto conto che l’esenzione riguarda solole Amministrazione dello Stato e non tutti gli enti pubblici (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 20682 del 29/09/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in € 3.500,00per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13527/2019 promosso da Camera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ti tolare dell ’impresa individuale “Illuminarte” di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Belsiana 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Erba, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2591/2018 della Co rte d’appello di Firenze , pubblicata il 12/11/2018; letti gli atti e i documenti di causa;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale “Illuminarte”, ha agito in via monitoria nei confronti della Camera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito, C.C.I.A.A.) e di altri componenti del “[OSCURATO:PERSONA] a Firenze”,per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 199.604,79, quale residuo credito vantato nei confronti del menzionato Comitato a titolo di c orrispettivo per la posa , nel Natale 2003, di luminarie in alcune strade della città di Firenze , oltre al rimborso delle spese di litesostenute per ottenere illodo arbitrale esecutivo, azionato nei confronti del Comitato. Proposta opposizione dalla C.C.I.A.A., il Tribunale ha revocatoil decreto ingiuntivo, a seguito del pagamento ad opera di altri componenti del Comitato di parte delle somme dovute, e ha condanna to la C.C.I.A.A. a corrispondere la minor somma di € 25.000,00. La decisione è stata impugnata, ma l’appello è stato respinto e l a C.C.I.A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi . L’intimato si è difeso con controricorso e ha formulato un motivo di ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorieex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e la falsa applicazionede ll’art. 41 c .c. , in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto che l’ente pubblico che partecipa ad un Comitatorisponde delle obbligazioni di quest’ultimo solo se ha approvato espressamente, mediante gli organi competenti, e con le forme previste dalla legge, i contratti e gli atti da cui derivano gli impegni finanziari del Comitato.Secondo la C.C.I.A.A., la Corte di appello è incorsa nella menzionata violazione di legge, in primo luogo, perché ha ritenuto che la ricorrente avesse assunto su di sé l’onere relativo al contratto di appaltostipulato con il Mariano, mentre, invece, con la Deliberazione della Giunta n. 316 del 16/12/2004 si era limitata a ripianare ildeficit accumulato dal Comitato , e , in secondo luogo, perché ha affermato che anche le passività prodottesi successivamente al 2004 fossero opponibili alla ricorrente,sulla scorta della menzionata Deliberazione,assunta prima della loro insorgenza . In tale ottica, sempre secondo la C.C.I.A.A., per essere tenuta al pagamento dei debiti portati dal decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto risultare che essa avevaassunto, con specifico atto deliberativo, i l contratto di appalto stipulato con il Mariano, la decision e di contestare la corretta esecuzione dello stesso ed anche la scelta di avviare il contenzioso con la richiesta di arbitrato(v. in particolare p. 11 del ricorso per cassazione). Con il secondo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello dato corretta applicazione ai principi che regolano il riparto dell’onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto che la C.C.I.A.A. aveva eccepito l’assenza di delibere che autorizzasse ro l’assunzione de gli obblighi del Co mitato nei confronti del Mariano e che, conseguentemente , quest’ultimo avrebbe dovuto fornire la prova della loro esistenza. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16, 17e 18 r.d. n. 2440 del 1923, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che il contratto di appalto per la posa delle luminarie non era opponibile alla C.C.I.A.A., essendo privo della forma scritta. 2.Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità e l ’ infondatezza del ricorso avversario e, in via incidentale , ha formulato un motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la nullità della sentenza per violazione delcombinato disposto degli artt. 92, comma 2, c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello motivato in modo apparente e illogico la compensazione delle spese di lite, ritenendo l’impossibilità di configurare gravi ed eccezionali ragioni, in grado di giustificare tale compensazione , quelle che avevano determinato la totale vittoria del controricorrente. 3.Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile per due ragioni . 3.1. Deve subito rilevarsi che , nei gradi di merito, la materia del contendere non ha riguardatoil tema della idoneità in sé della Deliberazione n. 316 del 16/12/2004 ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa da parte dell’ente pubblico,ma quello della idoneità di Deliberazione a valere come impegno di spesa per i debiti del Comitato portati dal decreto ingiuntivo insorti dopo l’adozione di tale Deliberazione. Nella sentenza impugnata si legge, infatti, quanto segue: «…Con il primo motivo di appello C.C.I.A.A. espone come il debito verso i Mariano al cui pagamento la stessa è stata chiamata, con il decreto ingiuntivo opposto, a partecipare non fosse quello esistente alla data della Deliberazione della sua Giunta n. 316 del 16.12.204, bensì successivo e pertanto che il pagamento non risultasse essere stato formalmente, come necessario per gli enti pubblici, autorizzato, conseguendo peraltro il rischio di duplicazioni di pagamenti» (p. 6 della sentenza impugnata). La Corte d’appello ha ritenuto infondato tale motivo perché, pur tenendo conto del principio per il quale la C.C.I.A.A., quale ente pubblico, dovesse ritenersi soggetta a formale deliberazione circa la partecipazione agli impegni di spesa del Comitato di cui era membro, nella specie, la somma monitoriamente ingiunta non traeva, quanto al suo nucleo principale costituito dal capitale portato, fondamento da passività venutesi a generare successivamente alla menzionata Deliberazione di Giunta n. 316 del 16/12/2004, ma da passività preesistenti, tenuto conto che lacausale della domanda monitoria risiedeva nel corrispettivo derivante dal contratto di appalto stipulato con il Mariano il 24/11/2003 per l’installazione degli impianti di illuminazione decorativa in alcune strade della città di Firenze. Secondo la Corte di merito, ciò era avvalorato dal fatto che, in un periodo immediatamente successivo, in data cioè 21/02/2005, il Comitato veniva sciolto e posto in liquidazione, con conseguente impossibilità, fino a prova contraria (nel caso in esame non soddisfatta) di contrarre nuove obbligazioni. La stessaCorte ha , poi, rile vato che, dopo tale Deliberazione, il debito del Comitato nei confronti del Mariano era aumentato, a causa delle spese di lite del giudizio arbitrale instaurato nel 2005 su iniziativa del Comitato e dei successivi e conseguenti procedimenti giudiziari, ma si era trattato di passività che «erano funzionalmente connesse a quelle prese in considerazione nella Deliberazione di Giunta del 16.12.2004, n. 316, e prudenzialmente esposte nel rendiconto finanziario contestualmente preso in esame dalla citata Deliberazione»(p. 6-7 della sentenza impugnata). Il secondo motivo di appello è stato così descritto dal giudice del gravame: «…Con il secondo motivo di appello la C.C.I.A.A. espone come sia ad essa non opponibile ogni attività del Comitato successiva al 16.12.2004, per difetto di poteri di rappresentanza ed autorizzazione quanto agli impegni di spesa.»(p. 7 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la Corte territoriale ha ritenuto infondato ilmotivo di impugnazione, poiché, per le ragioni appena richiamate, non vi era prova né che l’attività del Comitato successiva alla data del 16/12/2004 fosse avvenuta per finalità diverse dalla definizione delle passività già in essere, né che vi fosse stato, tenuto conto delle spese complessivamente sopportate dalla C.C.I.A.A., il superamento del limite di partecipazione di quest’ultima così come formalmente autorizzato dalla menzionata Deliberazione della Giunta. 3.2.La Corte di merito, in sintesi, interrogata in ordine alla idoneità della Deliberazione della Giunta n. 316 del 16/12/2004 a costituire valido impegno di spesa, in riferimento gli obblighi del Comitato risultanti dal decreto ingiuntivo, emesso successivamente all ’ adozione d i tale Deliberazione, ha ritenuto sussistente tale idoneità, perché gli obblighi scaturivano dal contratto di appalto, stipulato dal Comitato prima dell a menzionata Deliberazione, cui erano riconducibili anche i debiti sorti successivamente a causa del contenzioso insortosempre in relazione a quel contratto. Con il ricorso per cassazione, invece, la ricorrente ha dedotto che, per essere tenuta al pagamento dei debiti portati dal decreto ingiuntivo opposto, non bastava la descritta Deliberazione, perché la C.C.I.A.A. avrebbe dovuto autorizzare o approvare, con specifico atto deliberativo adottato nelle forme di legge, il contratto di appalto stipulato con il Mariano ed anche la decisione di contestare la corretta esecuzione di tale contratto e di avviare il contenzioso con la richiesta di arbitrato (v. in particolare p. 11 del ricorso per cassazione). 3.3. La parte non ha,tuttavia, spiegato perché ha rit enuto necessari a tale ulteriore attività , richiamando a fondamento d ella soluzione interpretativa alcuni precedenti giudiziariche non illustrano tal i conclusioni , perché affermano semplicemente - come pure ha fatto la Corte di appello, nella sentenza impugnata - l a necessità che l’ente pubblico chiamato a rispondere ex art. 41 c.c. assuma impegni finanziari per il Comitato ( sia mediante l’erogazione di contributi a favore del C omitato sia mediante l’assunzione di obbligazioni: v. p. 8 del ricorso per cassazione). 3.4. Com’è noto, l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo(Cass., Sez.U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Nel caso di specie, come appena evidenziato, parte ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, ha escluso che la menzionata Deliberazione fosse in grado di impegnare l'ente pubblico, richiedendo attività ulteriori in base a generiche e acritiche petizioni di principio e, quindi, astenendosi dal confrontarsi con le ragioni della decisione. 3.5. La censura si fonda inoltre su una prospettazione , che parte ricorrente non ha specificato di avere operato nei gradi di meritoe che, ove formulata, avrebbe richiesto ulteriori accertamenti in fatto. La ricorrente non ha, infatti , dedotto di avere in precedenza specificamente affermatoche, per configurare la propria re sp onsabilità ex art. 41 c.c.,non fosse sufficiente l’assunzione di un impegno di spesa come quello contenuto nella Determinazione n. 316 del 16/12/2004, per essere necessaria l’autorizzazione o comunque l’approvazione dei singoli contratti e dei singoli atti posti in essere dal Comitato e costituenti titolo dell e obbligazionigravanti su quest’ultimo. Anzi, come sopra evidenziato, la materia del contendere risulta essersi incentrata solo sulla idoneità della Deliberazione in questione a coprire anche le spese successive alla sua adozione. 3.6. Com’è noto, l a giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, qualora una questione giuridica – implicante , come nella specie, ulteri ori accertament i in fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, al fine di non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ed anche, per il principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (così Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; v. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018). In assenza di tale allegazione, anche sotto questo profilo la censura si rivela, dunque, inammissibile. 4. I l secondo motivo di ricorso principale è inammissibile , perché prospetta sotto il profilo dell’onere della provala stessa questione, relativa alla necessità della prova degli atti amministrativi con i quali la C.C.I.A.A. avrebbe dovuto assumere le obbligazioni poste a fondamento del decreto ingiuntivoche, come sopra evidenziato, non ha adeguatamente dedotto di avere già prospettato nei gradi di merito. 5.Per le stesse ragioni è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso principale, fondato sul ri lievo attribuito al fatto che il contratto di appalto stipulato dal Comitato con il Mariano nel 2003 non avevala forma scritta e che, pertanto, non poteva essere opposto alla C.C.I.A.A., in base ad argomenti che la stessa ricorrente non ha specificamente dedottodi avere in precedenza illustrato. 6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, in ragione dell’inammissibilità dei motivi di impugnazione sui quali è basato, consegue la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell'articolo 334, comma 2, c.p.c., che risulta proposto successivamente alla scadenza del termine per impugnare.Com’è noto, infatti, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022). 7. In conclusione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. 8. Per quanto riguarda le spese di lite, questa Corte ha già precisato che, quando il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale. L’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia, infatti,che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale, da ritenersi l’unica soccombente(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018). Parte ricorrente deve, dunque, essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal controricorrente. 9.Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del difensore delcontroricorrente che si è dichiarato antistatario. 10.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto, tenuto conto che l’esenzione riguarda solole Amministrazione dello Stato e non tutti gli enti pubblici (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20682 del 29/09/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in € 3.500,00per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo u
Sentenza Cassazione n. 23895/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris