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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01014/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27037/22 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentate lesioni personali.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge per mancanza di querela.

3. Il ricorso va accolto, in quanto il reato di cui all'art. 582 cod.pen., in combinato disposto con l'art. 56 cod.pen., privo di aggravanti, è procedibile a querela di parte ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod.pen.; ebbene, tale querela risulta mancante agli atti del procedimento.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per mancanza di condizione di procedibilità; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per mancanza di condizione di procedibilità.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27037/22 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentate lesioni personali. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge per mancanza di querela. 3. Il ricorso va accolto, in quanto il reato di cui all'art. 582 cod.pen., in combinato disposto con l'art. 56 cod.pen., privo di aggravanti, è procedibile a querela di parte ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod.pen.; ebbene, tale querela risulta mancante agli atti del procedimento. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per mancanza di condizione di procedibilità; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per mancanza di condizione di procedibilità. Così deciso il 1
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