Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01088/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 15/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/ sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto pluriaggravato dalla destrezza e dall'uso del mezzo fraudolento, commesso introducendosi nell'appartamento della persona offesa, quale rappresentante di prodotti cosmetici e sensitiva, per essersi impossessata della somma di euro 2000 e di alcuni oggetti in oro che la persona offesa aveva collocato, su sua indicazione, sui mobili della abitazione, al fine di scacciare il "malocchio".

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi.

2.1. Con il primo si duole della affermazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni contraddittorie e imprecise della persona offesa, anche con riguardo al riconoscimento personale effettuato nel giudizio, donde la violazione del canone dell'al di là del ragionevole dubbio.

2.2. Con il secondo motivo viene denunciatala erronea qualificazione del fatto, inquadrato nella fattispecie di furto anziché in quella di cui all'art. 640 cod. pen., dal momento che la persona offesa ha spontaneamente consegnato, indotta in errore dall'imputata che l'aveva raggirata, il denaro e i preziosi sottrattile.

Inoltre, ci si duole della eccessiva afflittività della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi inammissibili. 1.11 ricorrente non si confronta con la chiara e puntuale motivazione della Corte di appello che integra la situazione di c.d. doppia conforme di condanna, con i conseguenti stringenti limiti alla censurabilità della motivazione, giacchè, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio".

Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove, considerando altresì che il meccanismo della doppia conforme determina un unico apparato motivazionale integrato, al quale deve farsi globale riferimento per la valutazione del vizio nei limiti della sua rilevanza.

2. Ebbene, la Corte di appello ha fornito adeguata giustificazione della affidabilità del riconoscimento personale (effettuato dalla persona offesa presso il domicilio, in quanto affetta da agorafobia), in quanto la persona offesa pur a distanza di anni si è detta certa dell'identificazione avendo riconosciuto lo sguardo della donna, altresì sottolineando l'appesantimento della linea e il cambio di colore dei capelli, sicchè la Corte si è detta certa della identificazione.

La sentenza della Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 250081; Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv 257985).

3. Quanto alla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata ha ricostruito la dinamica dei fatti e ha ravvisato l'impossessamento invito domino tipico del furto, dal momento che la persona offesa aveva posto denaro e preziosi in due fazzoletti collocati su alcuni mobili della casa.

Quando, andata via la imputata, ha provato a riprenderli, ha constatato che erano stati sottratti sia il danaro che i preziosi, sostituiti da carta, sale e pezzi di metallo.

La valutazione è coerente con l'orientamento formatosi in tema di reati contro il patrimonio, ove la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sè del bene con il ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 2 n. 29567 del 27/03/2019, Rv. 276113 conf.

Sez. 5 n. 36864 del 23/10/2020, Rv. 280323).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 27 ottobre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 15/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/ sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto pluriaggravato dalla destrezza e dall'uso del mezzo fraudolento, commesso introducendosi nell'appartamento della persona offesa, quale rappresentante di prodotti cosmetici e sensitiva, per essersi impossessata della somma di euro 2000 e di alcuni oggetti in oro che la persona offesa aveva collocato, su sua indicazione, sui mobili della abitazione, al fine di scacciare il "malocchio". 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo si duole della affermazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni contraddittorie e imprecise della persona offesa, anche con riguardo al riconoscimento personale effettuato nel giudizio, donde la violazione del canone dell'al di là del ragionevole dubbio. 2.2. Con il secondo motivo viene denunciatala erronea qualificazione del fatto, inquadrato nella fattispecie di furto anziché in quella di cui all'art. 640 cod. pen., dal momento che la persona offesa ha spontaneamente consegnato, indotta in errore dall'imputata che l'aveva raggirata, il denaro e i preziosi sottrattile. Inoltre, ci si duole della eccessiva afflittività della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi inammissibili. 1.11 ricorrente non si confronta con la chiara e puntuale motivazione della Corte di appello che integra la situazione di c.d. doppia conforme di condanna, con i conseguenti stringenti limiti alla censurabilità della motivazione, giacchè, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio". Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove, considerando altresì che il meccanismo della doppia conforme determina un unico apparato motivazionale integrato, al quale deve farsi globale riferimento per la valutazione del vizio nei limiti della sua rilevanza. 2. Ebbene, la Corte di appello ha fornito adeguata giustificazione della affidabilità del riconoscimento personale (effettuato dalla persona offesa presso il domicilio, in quanto affetta da agorafobia), in quanto la persona offesa pur a distanza di anni si è detta certa dell'identificazione avendo riconosciuto lo sguardo della donna, altresì sottolineando l'appesantimento della linea e il cambio di colore dei capelli, sicchè la Corte si è detta certa della identificazione. La sentenza della Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 250081; Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv 257985). 3. Quanto alla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata ha ricostruito la dinamica dei fatti e ha ravvisato l'impossessamento invito domino tipico del furto, dal momento che la persona offesa aveva posto denaro e preziosi in due fazzoletti collocati su alcuni mobili della casa. Quando, andata via la imputata, ha provato a riprenderli, ha constatato che erano stati sottratti sia il danaro che i preziosi, sostituiti da carta, sale e pezzi di metallo. La valutazione è coerente con l'orientamento formatosi in tema di reati contro il patrimonio, ove la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sè del bene con il ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 2 n. 29567 del 27/03/2019, Rv. 276113 conf. Sez. 5 n. 36864 del 23/10/2020, Rv. 280323). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 ottobre 2021 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 01088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris