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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03890/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata (ilA;LtAQ,,„- applicazione del beneficio è manifestamente infondato,\(inammissibile poiché la sentenza impugnata (cfr., pag. 4) ha motivatamente disatteso la sollecitazione difensiva volta al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena svolgendo argomentazioni (che hanno avuto ad oggetto la totale mancanza di resipiscenza manifestata dal Cascone, unitamente alla presenza di un precedente penale) non sindacabili in questa sede e con le quali ha esplicitato e motivato una valutazione prognostica sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non evidenzia alcuna manifesta illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata (ilA;LtAQ,,„- applicazione del beneficio è manifestamente infondato,\(inammissibile poiché la sentenza impugnata (cfr., pag. 4) ha motivatamente disatteso la sollecitazione difensiva volta al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena svolgendo argomentazioni (che hanno avuto ad oggetto la totale mancanza di resipiscenza manifestata dal Cascone, unitamente alla presenza di un precedente penale) non sindacabili in questa sede e con le quali ha esplicitato e motivato una valutazione prognostica sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non evidenzia alcuna manifesta illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 03890/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris