Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40611/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059320N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FFBB2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KP7J6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21272/25 [OSCURATO:PERSONA] + 2 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio; che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunziano vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; che tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059320N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FFBB2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KP7J6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21272/25 [OSCURATO:PERSONA] + 2 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio; che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunziano vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; che tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 40611/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris