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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 18185/2024

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di qualificare il ricorso come appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Lecce, quale giudice in tema di misure di prevenzione, ha parzialmente accolto le istanze avanzate dai ricorrenti in qualità di amministratori di due società i cui beni erano stati sottoposti a confisca di prevenzione poi oggetto di revoca definitiva.

Con tali istanze i ricorrenti avevano chiesto la restituzione di tutte le somme prelevate per la procedura giudiziaria nel periodo di amministrazione dei compendi societari.

Il Tribunale ha disposto la restituzione soltanto di una parte delle somme richieste, ritenendo che le altre non andassero restituite in quanto utilizzate per onorare il compenso percepito dell'amministratore giudiziario.

2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale restituito le somme inerenti ai compensi per l'amministratore delle società, le quali hanno natura di spese giudiziali e, pertanto, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico dello Stato.

3. L'atto di impugnazione, come correttamente argomentato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, deve essere qualificato come appello, con consequenziale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso.

Secondo l'espressa previsione di cui all'art. 42, comma 7, d.l. vo 6 settembre 2011 n. 159 - estendibile anche al caso, come quello in esame, nel quale l'istanza sia stata presentata dal titolare dei beni oggetto della misura ablativa - è, infatti, la Corte di appello a dover decidere sull'impugnazione dei ricorrenti del provvedimento di primo grado e, ciò, anche in sintonia con il generale sistema delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione tracciato dall'art. 10 del decreto citato.

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.03.2024.

Il Consigliere estensore ePresidente [OSCURATO:PERSONA] 'rANY [OSCURATO:PERSONA] SEZIONt t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di qualificare il ricorso come appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Lecce, quale giudice in tema di misure di prevenzione, ha parzialmente accolto le istanze avanzate dai ricorrenti in qualità di amministratori di due società i cui beni erano stati sottoposti a confisca di prevenzione poi oggetto di revoca definitiva. Con tali istanze i ricorrenti avevano chiesto la restituzione di tutte le somme prelevate per la procedura giudiziaria nel periodo di amministrazione dei compendi societari. Il Tribunale ha disposto la restituzione soltanto di una parte delle somme richieste, ritenendo che le altre non andassero restituite in quanto utilizzate per onorare il compenso percepito dell'amministratore giudiziario. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale restituito le somme inerenti ai compensi per l'amministratore delle società, le quali hanno natura di spese giudiziali e, pertanto, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico dello Stato. 3. L'atto di impugnazione, come correttamente argomentato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, deve essere qualificato come appello, con consequenziale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso. Secondo l'espressa previsione di cui all'art. 42, comma 7, d.l. vo 6 settembre 2011 n. 159 - estendibile anche al caso, come quello in esame, nel quale l'istanza sia stata presentata dal titolare dei beni oggetto della misura ablativa - è, infatti, la Corte di appello a dover decidere sull'impugnazione dei ricorrenti del provvedimento di primo grado e, ciò, anche in sintonia con il generale sistema delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione tracciato dall'art. 10 del decreto citato. P.Q.M. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.03.2024. Il Consigliere estensore ePresidente [OSCURATO:PERSONA] 'rANY [OSCURATO:PERSONA] SEZIONt t
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