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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23141/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteisentite le conclusioni del PG 4.cd, v ío d.42. e-V t-de LA '14A r-cr i.dJ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il pubblico ministero Oti Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale della medesima città che non ha convalidato l'arresto in flagranza di reato eseguito dagli operanti di polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], intorno alle 21:35, due pattuglie del [OSCURATO:PERSONA] di Nocera, notavano quattro giovani che, alla loro vista, si allontanavano velocemente, entrando in un portone.

Prima di allontanarsi, gli operanti si avvedevano che uno di loro, successivamente indicato nel Bergaminelli, aveva chiuso, alle proprie spalle, la porta di un locale posto di fronte al portone nel quale si erano rifugiati i quattro ragazzi.

Due di questi, successivamente identificati, sostavano accanto all'auto nella quale il Bergaminelli si accingeva ad entrare, una [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata al centro del cortile dell'edificio in cui si erano introdotti i giovani.

Altri due fingevano di non udire il richiamo di uno degli operanti che, dopo essersi qualificato, li invitava a fermarsi.

Costoro venivano poi identificati, dopo essersi nascosti in una rientranza del cortile.

A domanda sulla titolarità del locale, il Bergaminelli rispondeva di non sapere nulla e di non avere chiuso alcuna porta.

Richiesto di mostrare le chiavi in suo possesso, estraeva dalla tasca dei pantaloni un mazzo di chiavi, una delle quali, inserita nella toppa della porta del locale, ne consentiva l'accesso.

All'interno del locale, venivano rinvenuti due bilancini elettronici di precisione, un pacchetto di sigarette contenente 9 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso di 1,49 gr, 3 fogli manoscritti con l'indicazione di nomi e numeri, 5 bustine con chiusura ermetica di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di gr. 7,03, una busta per congelare alimenti contenente 52 dosi di cocaina per un peso complessivo di ulteriori 11,96 gri, nonché 110 bustine in plastica di piccole dimensioni con chiusura ermetica.

Alla luce di tali evidenze la p.g. operante procedeva all'arresto in flagranza di reato del Bergaminelli.

3. Il 27/01/2021 il Giudice, ritenuto insussistente lo stato di flagranza, non convalidava l'arresto, sull'assunto che la riconducibilità del narcotico al prevenuto era stata desunta dal solo rilievo del possesso di un duplicato della chiave di apertura del portone di ingresso da parte dell'arrestato e che lo stesso operante escusso non ne aveva escluso la riconducibilità a tale [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'immobile in questione.

4. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 380, comma 2, lett. h), e 382 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso l'insegnamento della Corte di legittimità in ordine alla natura dell'accertamento che gli è richiesto in tema di convalida della misura pre-cautelare. il quale si risolve, unicamente, nella valutazione della sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della stessa e, pertanto, la situazione conosciuta o conoscibile, secondo l'ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arrestoj kovendosi escludere le informazioni acquisite successivamente, utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis. [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente atomizzato il dato del possesso della chiave, scindendolo del tutto dal contesto descritto ed evidenziato nel verbale di arresto.

Né alcun rilievo assume, ai fini della convalida, l'incensuratezza del Bergaminelli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va ricordato che1 in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti dell'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli í3rtt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità.

La valutazione da rendere al momento della convalida deve essere fatta retrocedere, dunque, alla situazione in concreto riscontrata dalle Forze di polizia per verificarne il legittimo uso dei poteri discrezionali, senza prendere in considerazioni elementi sopravvenuti acquisiti nel corso dell'udienza di convalida (ex multis, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P., Rv. 278382; Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, P.M. in proc.

Barnaba, Rv. 266930; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, P.M. in proc.

Ahmad, Rv. 262502).

2.1. Nel caso di specie, il Giudice non ha convalidato l'arresto ritenendo difettare i presupposti del fumus commissi delicti, della flagranza di reato e della gravità indiziaria.

In particolare, ha precisato che non vi era chiarezza sulla esclusiva disponibilità dell'immobile in cui era stato trovato lo stupefacente (gr. 13,45 di cocaina suddivisa in 52 dosi, e gr. 7,0:3 di marijuana oltre al materiale per il confezionamento) in capo all'indagato, anche alla luce delle stesse dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria in udienza, e della assenza di tracce di attività di spaccio, poiché nessuno dei giovani in compagnia dell'arrestato era stato trovato in possesso di droga.

E, tuttavia, come rileva il pubblico ministero ricorrente, nel verbale di arresto si metteva in risalto il comportamento dell'arrestato, e dei soggetti che con lui si accompagnavano, alla vista del personale della polizia di Stato, la circostanza che proprio l'arrestato, prima di entrare velocemente in un portone, avesse IL L Ci z: e chiuso la porta dell'adiacente locale - in cui yérd rinvenuto il narcotico e il materiale sequestrato - e possedet le relative chiavi di accesso oltre, naturalmente, il dato ponderale e le modalità di detenzione dello stupefacente, indicative di una destinazione allo spaccio.

Il richiamo del Giudice ad informazioni acquisite in fase di convalida ovvero alle dichiarazioni del proprietario dell'immobile che, peraltro, riconosceva la disponibilità dello stesso da parte dell'indagato senza offrirne ragione - dato, dunque, quantomeno equivoco, non essendo l'arrestato comproprietario, e ragionevolmente svilito dagli operanti - è operazione non correl:ta, dovendo lo scrutinio del giudice della convalida concentrarsi solo sul quadro fattuale a conoscenza della polizia giudiziaria prima dell'adozione della misura precautelare.

Nel caso concreto, il Giudice ha, pertanto, esorbitato dai binari dei poteri cognitivi e delibativi a lui consentiti nella fase della convalida, omettendo di effettuare il dovuto controllo di legittimità sull'operato della polizia giudiziaria e sostituendo, come si evince anche dalle espressioni sopra riportate, la propria valutazione in termini di gravità del fatto, più aderente alla prospettiva di una misura cautelare, rispetto a quella degli operanti che, viceversa, avevano, in modo chiaro e non irragionevole, messo in evidenza le circostanze che li avevano indotti a ritenere grave la condotta illecita tale da giustificare l'arresto, peraltro obbligatorio, attesa la contestazione dell'art. 73, commi 1 e

4. DPR. 309/90.

3. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteisentite le conclusioni del PG 4.cd, v ío d.42. e-V t-de LA '14A r-cr i.dJ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il pubblico ministero Oti Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale della medesima città che non ha convalidato l'arresto in flagranza di reato eseguito dagli operanti di polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], intorno alle 21:35, due pattuglie del [OSCURATO:PERSONA] di Nocera, notavano quattro giovani che, alla loro vista, si allontanavano velocemente, entrando in un portone. Prima di allontanarsi, gli operanti si avvedevano che uno di loro, successivamente indicato nel Bergaminelli, aveva chiuso, alle proprie spalle, la porta di un locale posto di fronte al portone nel quale si erano rifugiati i quattro ragazzi. Due di questi, successivamente identificati, sostavano accanto all'auto nella quale il Bergaminelli si accingeva ad entrare, una [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata al centro del cortile dell'edificio in cui si erano introdotti i giovani. Altri due fingevano di non udire il richiamo di uno degli operanti che, dopo essersi qualificato, li invitava a fermarsi. Costoro venivano poi identificati, dopo essersi nascosti in una rientranza del cortile. A domanda sulla titolarità del locale, il Bergaminelli rispondeva di non sapere nulla e di non avere chiuso alcuna porta. Richiesto di mostrare le chiavi in suo possesso, estraeva dalla tasca dei pantaloni un mazzo di chiavi, una delle quali, inserita nella toppa della porta del locale, ne consentiva l'accesso. All'interno del locale, venivano rinvenuti due bilancini elettronici di precisione, un pacchetto di sigarette contenente 9 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso di 1,49 gr, 3 fogli manoscritti con l'indicazione di nomi e numeri, 5 bustine con chiusura ermetica di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di gr. 7,03, una busta per congelare alimenti contenente 52 dosi di cocaina per un peso complessivo di ulteriori 11,96 gri, nonché 110 bustine in plastica di piccole dimensioni con chiusura ermetica. Alla luce di tali evidenze la p.g. operante procedeva all'arresto in flagranza di reato del Bergaminelli. 3. Il 27/01/2021 il Giudice, ritenuto insussistente lo stato di flagranza, non convalidava l'arresto, sull'assunto che la riconducibilità del narcotico al prevenuto era stata desunta dal solo rilievo del possesso di un duplicato della chiave di apertura del portone di ingresso da parte dell'arrestato e che lo stesso operante escusso non ne aveva escluso la riconducibilità a tale [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'immobile in questione. 4. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 380, comma 2, lett. h), e 382 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso l'insegnamento della Corte di legittimità in ordine alla natura dell'accertamento che gli è richiesto in tema di convalida della misura pre-cautelare. il quale si risolve, unicamente, nella valutazione della sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della stessa e, pertanto, la situazione conosciuta o conoscibile, secondo l'ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arrestoj kovendosi escludere le informazioni acquisite successivamente, utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis. [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente atomizzato il dato del possesso della chiave, scindendolo del tutto dal contesto descritto ed evidenziato nel verbale di arresto. Né alcun rilievo assume, ai fini della convalida, l'incensuratezza del Bergaminelli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va ricordato che1 in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti dell'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli í3rtt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità. La valutazione da rendere al momento della convalida deve essere fatta retrocedere, dunque, alla situazione in concreto riscontrata dalle Forze di polizia per verificarne il legittimo uso dei poteri discrezionali, senza prendere in considerazioni elementi sopravvenuti acquisiti nel corso dell'udienza di convalida (ex multis, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P., Rv. 278382; Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, P.M. in proc. Barnaba, Rv. 266930; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, P.M. in proc. Ahmad, Rv. 262502). 2.1. Nel caso di specie, il Giudice non ha convalidato l'arresto ritenendo difettare i presupposti del fumus commissi delicti, della flagranza di reato e della gravità indiziaria. In particolare, ha precisato che non vi era chiarezza sulla esclusiva disponibilità dell'immobile in cui era stato trovato lo stupefacente (gr. 13,45 di cocaina suddivisa in 52 dosi, e gr. 7,0:3 di marijuana oltre al materiale per il confezionamento) in capo all'indagato, anche alla luce delle stesse dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria in udienza, e della assenza di tracce di attività di spaccio, poiché nessuno dei giovani in compagnia dell'arrestato era stato trovato in possesso di droga. E, tuttavia, come rileva il pubblico ministero ricorrente, nel verbale di arresto si metteva in risalto il comportamento dell'arrestato, e dei soggetti che con lui si accompagnavano, alla vista del personale della polizia di Stato, la circostanza che proprio l'arrestato, prima di entrare velocemente in un portone, avesse IL L Ci z: e chiuso la porta dell'adiacente locale - in cui yérd rinvenuto il narcotico e il materiale sequestrato - e possedet le relative chiavi di accesso oltre, naturalmente, il dato ponderale e le modalità di detenzione dello stupefacente, indicative di una destinazione allo spaccio. Il richiamo del Giudice ad informazioni acquisite in fase di convalida ovvero alle dichiarazioni del proprietario dell'immobile che, peraltro, riconosceva la disponibilità dello stesso da parte dell'indagato senza offrirne ragione - dato, dunque, quantomeno equivoco, non essendo l'arrestato comproprietario, e ragionevolmente svilito dagli operanti - è operazione non correl:ta, dovendo lo scrutinio del giudice della convalida concentrarsi solo sul quadro fattuale a conoscenza della polizia giudiziaria prima dell'adozione della misura precautelare. Nel caso concreto, il Giudice ha, pertanto, esorbitato dai binari dei poteri cognitivi e delibativi a lui consentiti nella fase della convalida, omettendo di effettuare il dovuto controllo di legittimità sull'operato della polizia giudiziaria e sostituendo, come si evince anche dalle espressioni sopra riportate, la propria valutazione in termini di gravità del fatto, più aderente alla prospettiva di una misura cautelare, rispetto a quella degli operanti che, viceversa, avevano, in modo chiaro e non irragionevole, messo in evidenza le circostanze che li avevano indotti a ritenere grave la condotta illecita tale da giustificare l'arresto, peraltro obbligatorio, attesa la contestazione dell'art. 73, commi 1 e 4. DPR. 309/90. 3. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è
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