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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26986/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4431/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Milano n. 2687/2022 , pubblicata in data 2 agosto 20 2 2 ed emendata con ordinanza del 24 gennaio 2023, comunicata in data 20 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:SOCIETA]. , avendo ottenuto, in forza di contratto di comodato e di contratti di fornitura in esclusiva di prodotti carbolubrificanti ed annessa attività di rivendita di accessori e prodotti di consumo, la gestione di un impianto di distribuzione di carburanti sito sull’autostrada A4 Torino - Milano, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [OSCURATO:SOCIETA]., sub- concessionaria del medesimo impianto, chiedendo dichiararsi la nullità delle scritture privatedi contenuto economico sottoscritte dalle parti in data 24 maggio 2011 ed in data 12 marzo 2015 , per violazione dell’art. 1418 cod. civ., ed in particolare delle norme imperative di cui all’art. 19 legge n. 57/2001 sull’obbligo di contrattazione collettiva e d i cui all’ art. 9 legge n. 192/1998 sull’abuso di dipendenza economica,nonché la condanna della società convenuta al pagamento dell’importo di euro 1.382.344,24 o, in via subordinata, dell’importo di euro 992.181,56, a fronte dell’applicazione dell’accordo nazionale del 2004 e della modifica del 2010, del contratto di comodato del 30 maggio 2011 e degli altri accordi intercorsi tra le parti.

La convenuta, oltre a chiedere il rigetto delle domande di parte attrice, spiegava domanda riconvenzionale, deducendo di vantare ragioni creditorie verso l’attrice, da porre anche in compensazione con l’eventuale credito riconosciuto in favore della controparte.

Chiedeva, in particolare, il pagamento di fatture, il rilascio dell’impianto di distribuzione di carburanti ed il pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’impianto e per ogni giorno di chiusura dello stesso, oltre che il risarcimento dei danni patiti.

All’esito dell’espletata C.T.U., il Tribunale adito, con sentenza n. 5346/2020, dichiarava la nullità dei due accordi transattivi per violazione della norma imperativa di cui all’art. 19 della legge n. 57/2001 ed accertava, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., un credito di euro 110.282,11.

2. Siffatta sentenza,impugnata in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]. e in via incidentale da [OSCURATO:SOCIETA]., è stata parzialmente riformata , con conseguente rigetto dell’appello principale e accertamento di un credito, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’importo di euro 302.951,88 in luogo di quello di euro 110.282,11 indicato nella sentenza impugnata; [OSCURATO:SOCIETA]. è stata condannata a pagare, in favore della controparte, ‹‹quale quota del suo debito, accertato nell’intero in euro 302.951,88››, la somma di euro 123.087,04, oltre interessi legali dalla domanda.

Per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato il quarto motivo di gravame (esaminato congiuntamente al terzo motivo dell’appello incidentale), con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto che nulla spettava a lla controparte a fronte della pratica di overprice ad essa ascritta , per avere la Tamoils.p.a. proposto unicamente una domanda risarcitoria (conconseguente inapplicabilità della compensatio lucri cum damno), volta al ristoro dei minori ricavi derivanti da una diminuzione delle vendite e, quindi, a tutela di un danno rimasto privo di dimostrazione; precisava che, anche laddove fosse stato provato l’addebito, nulla era dovuto, poiché l’art. 3 dell’accordo del 2004 stabiliva che il riscontro di una sistematica pratica di applicazione di prezzi superiori al massimo consentito comportava il ricorso (nella specie mancante) ad una procedura condivisa tra le parti per la definizione delle conseguenze da adottare.

Sul punto, i giudici di secondo grado hanno ritenuto generiche le contestazioni sollevate dall’appellanteprincipale, osservando che l’art. 3 invocato non fosse preclusivo di un accesso diretto alla giurisdizione, né fosse vincolante per i l giudice ; sulla scorta delle evidenze emerse dalla c.t.u., hanno avallato le conclusioni del Tribunale che aveva ritenuto che i guadagni conseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto delle violazioni del prezzo massimo del carburante , dovessero essere detratti dagli impo r ti dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]., quale sconto sul prezzo del carburante, ‹‹ e ciò in quanto, avuto riguardo alla funzione di tutela dei margini di redditività del gestore assolta dagli sconti in questione, appare[appariva] evidente che, in funzione di tale ratio, i maggiori guadagni conseguiti dal gestore mediante pratica contrattualmente illecita avevano consentito al lo stesso di mantenere un margine di guadagno violando il prezzo massimo fissato, così tutelandosi dalla diminuzione dei margini derivanti dalla mancata applicazione degli sconti da dedurre››(pag. 13 della motivazione).

A seguito di deposito di istanza di correzione di errore materiale, la Corte d’appello ha emendato la sentenza, sostituendo la somma di euro 123.087,04 ‹‹con quella esatt a di euro 290.196,45 ›› .

3. [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con unico motivo la ricorrente denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 dell’accordo aziendale per la determinazione della metodologia dei rapporti economici tra gestori della rete autostradale e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) cd.

“accordo di colore” del 2004 e dell’art. 1223 c.c. – Motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.››.

Attingendo la decisione gravata nella parte in cui ha disatteso il quarto motivo di appello da essa formulato, la ricorrente prospetta tre diversi profili di doglianza: i) con il primo, sostiene che la Corte di merito avrebbe pronunciato oltre le domande ed eccezioni formulate dalle parti, in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. , non rilevabile d’ufficio, per paralizzare la domanda da essa fatta valere; ii) con il secondo, addebita ai giudici di appello la disapplicazione dell’art. 3 dell’accordo aziendale per la determinazione della metodologia dei rapporti economici tra gestori della rete autostradale e [OSCURATO:SOCIETA]., risalente al 26 febbraio 2004, che prevedeva una procedura condivisa per definire le conseguenze da adottare in caso di riscontrata e ripetuta violazione del prezzo massimo da parte del gestore; iii) con il terzo, lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicare l’istituto della compensatio lucri cum damno, che non avrebbe potuto essere utilizzato perché non vi era stato un arricchimento di essa ricorrente a fronte della produzione di un danno, posto che né la compagnia petrolifera né gli utenti avevano subito un pregiudizio economico. 2.

La censura non merita accoglimento.

2.1. Varrà preme ttere il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass., sez. 3, 18/07/2011, n. 15724), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass., sez. 3, 08/02/2007, n. 2746; Cass. , sez. 3,26/06/2012, n. 10617; Cass., sez. 3, 17/02/2020, n. 3893) .

Tale potere spetta anche al giudice di appello - e finanche al giudice di legittimità - il quale, salva l’ipotesi in cui la qualificazione della domanda od eccezione accolta dal primo giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno [a tal proposito si ricorda che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla (cfr. Cass., sez. 2,17/12/1993, n. 12499 e successiva giurisprudenza conforme)], non incorre nel vizio di extrapetizione, dando alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, anche se mai prospettata dalle parti, essendo investito del compito di individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Cass., sez. 3, 28/06/2010, n. 15383; Cass. , sez. 3, 20/10/2010, n. 21561).

Ciò comporta chela diversa qualificazione giuridica del titolo della pretesa dedotto in giudizio non comporta di per sé inammissibile mutatio libelli, né vizio di extrapetizione tutte le volte in cui i fatti allegati a sostegno della fattispecie giuridica prospettata nell'atto introduttivo coincidano o comunque siano in relazione di continenza con i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica come riqualificata dal giudice.

Questa Corte ha infatti precisato che, se la parte che agisce deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare l’ascrizione della pretesa a più titoli, non è impedito al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle azioni sui quali non si sia formato il contraddittorio (cfr. Cass., sez. 3, 08/02/2007, n. 2746; Cass. , sez. 3, 11/05/2007, n. 10830; Cass., sez. 3, 20/04/2010, n. 9325, Cass., Sez.

U, 12/12/2014, n. 26243 e n. 26242).

In applicazione di tali principi deve escludersi che, nella specie, possa ravvisarsi la violazione contestata con il primo profilo di doglianza.

Difatti, la Corte d’appello, valutando la domanda “nella sua globalità”, ha posto in rilievo che [OSCURATO:SOCIETA]., contestando al gestore di avere praticato l’overpricing, in evidente violazione degli accordi cd. ‹‹di colore›› intercorsi tra le parti, ha inteso , nella sostanza paralizzare la domanda a sua volta avanzata dall’odierna ricorrente nei suoi confronti, volta ad ottenere la restituzione degli importi riferiti ai margini integrativi da applicare nel contratto di fornitura, ed ha conseguentemente ritenuto, in conformità a quanto già deciso dal Tribunale, che i maggiori guadagni conseguiti dal gestore per effetto delle violazioni del prezzo massimo del carburante dovessero essere detratti dagli importi dovuti dalla compagnia concedente a titolo di sconto sul prezzo del carburante, spiegando che, ‹‹avuto riguardo alla funzione di tutela dei margini di redditività del gestore assolta dagli sconti in questione, appare [appariva] evidente che, in funzione di tale ratio i maggiori guadagni conseguiti dal gestore mediante pratica contrattualmente illecita hanno (avevano) consentito al medesimo di mantenere un margine di guadagno violando il prezzo massimo fissato, così tutelandosi dalla diminuzione dei margini derivanti dalla mancata applicazione degli sconti da dedurre››.

Così argomentando, la Corte territoriale non ha travalicato i limiti della domanda, essendo rimasti immutati gli elementi costitutivi delle rispettive domande, né posto a fondamento della decisione una eccezione rilevabil e solo ad istanza di parte, ma ha piuttosto preso in considerazionela correlazione sinallagmatica tra rispetto dei prezzi massimi di vendita da parte del gestore e corresponsione in suo favore, da parte della concedente,del margine integrativo e, tenuto conto che le reciproche pretese scaturivano dal medesimo rapporto contrattuale,ha stornato dall’importo riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. quello relativo all’extraprofitto da overpricing.

2.2. Non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità il secondo profilo di censura fatto valere con il motivo in disamina, in quanto la doglianza, oltre ad essere priva di specificità, non si confronta idoneamente con la ratio della decisione gravata che ha ben evidenziato che la clausola di cui all’art. 3 dell’accordo del 26 febbraio 2004 ─ che stabiliva che il riscontro di una sistematica pratica di applicazione di prezzi superiori al massimo consentito comportava il ricorso ad una procedura condivisa tra le parti per la definizione delle conseguenze da adottare –non potesse, di per sé, impedire l’accesso alla tutela giurisdizionale, né tanto meno vincolare il giudice nella delibazione della domanda.

2.3. Il terzo profilo di doglianza è inammissibile.

2.3.1. Varrà premettere che, secondo indirizzo consolidato di questa Corte, la compensatio lucri cum damnointegra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass., s ez. 3, 24/11/2020, n. 26757 ; Cass., sez. 3, 30/03/2023, n. 9003; Cass, sez. 1, 05/08/2020, n. 16702; Cass., sez. 6 – 3, 24/09/2014, n. 20111).

2.3.2. L ’effetto della compensatio lucri cum damno, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., si verifica esclusivamente allorché il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio (Cass., sez.

U, 05/03/2009, n. 5287); si è, più di recente , ulteriormente chiarito che l’istituto opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale(Cass., sez. 3, n. 9003/2023, cit).

2.3.3. Nel caso di specie, impropriamente la parte ricorrente sostiene che i giudici di merito abbiano fatto riferimento alla compensatio lucri cum damno.

Come emerso dalla c.t.u. disposta, l’odierna ricorrente ha conseguito un vantaggio derivante dall’applicazione dell’overpricing ed ha al contempo risentito di un danno in conseguenza dell’inadempimento contrattuale imputabile a [OSCURATO:SOCIETA].: il danno ed il vantaggio non sono tra loro collegati da un identico nesso causale.

Ebbene, nel caso in cui le reciproche pretese di debito e credito delle parti abbiano origine dal medesimo rapporto negoziale e entrino, come tali, a comporre il thema decidendum, nell'autonomia dei vantati rapporti, il giudice può porre d'ufficio in compensazione le due derivate voci.

Solo i l difetto del requisito di identità dei titoli, nella diversità dei relativi presupposti, è di ostacolo infatti alla operatività della cd. compensazione impropria che comporta invece, nella sinallagmaticità delle obbligazioni, a fonte unica, un mero accertamento contabile, cui il giudice può legittimamente procedere, senza che sia necessaria la proposizione di un'eccezione di parte ovvero di una apposita domanda riconvenzionale (Cass., sez. 3, 03/08/2004, n. 14808; Cass., sez.

L, 20/11/2019, n. 30220 ; Cass., sez. 1, 18/10/2021, n. 28568).

Tanto è avvenuto nel caso di specie in cui il giudice d’appello, una volta accertato che il danno patito da [OSCURATO:SOCIETA]. era inferiore all’illecito vantaggio dalla stessa ottenuto, operando una compensazione impropria, ha rideterminato le contrapposte partite sottraendo dalla posta creditoria riconosciuta alla Gemar nella sentenza di primo grado le voci liquidate a credito della [OSCURATO:SOCIETA]. (pag. 18 della sentenza impugnata).

3. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00( di cui euro 9.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 20 02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4431/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Milano n. 2687/2022 , pubblicata in data 2 agosto 20 2 2 ed emendata con ordinanza del 24 gennaio 2023, comunicata in data 20 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:SOCIETA]. , avendo ottenuto, in forza di contratto di comodato e di contratti di fornitura in esclusiva di prodotti carbolubrificanti ed annessa attività di rivendita di accessori e prodotti di consumo, la gestione di un impianto di distribuzione di carburanti sito sull’autostrada A4 Torino - Milano, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [OSCURATO:SOCIETA]., sub- concessionaria del medesimo impianto, chiedendo dichiararsi la nullità delle scritture privatedi contenuto economico sottoscritte dalle parti in data 24 maggio 2011 ed in data 12 marzo 2015 , per violazione dell’art. 1418 cod. civ., ed in particolare delle norme imperative di cui all’art. 19 legge n. 57/2001 sull’obbligo di contrattazione collettiva e d i cui all’ art. 9 legge n. 192/1998 sull’abuso di dipendenza economica,nonché la condanna della società convenuta al pagamento dell’importo di euro 1.382.344,24 o, in via subordinata, dell’importo di euro 992.181,56, a fronte dell’applicazione dell’accordo nazionale del 2004 e della modifica del 2010, del contratto di comodato del 30 maggio 2011 e degli altri accordi intercorsi tra le parti. La convenuta, oltre a chiedere il rigetto delle domande di parte attrice, spiegava domanda riconvenzionale, deducendo di vantare ragioni creditorie verso l’attrice, da porre anche in compensazione con l’eventuale credito riconosciuto in favore della controparte. Chiedeva, in particolare, il pagamento di fatture, il rilascio dell’impianto di distribuzione di carburanti ed il pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’impianto e per ogni giorno di chiusura dello stesso, oltre che il risarcimento dei danni patiti. All’esito dell’espletata C.T.U., il Tribunale adito, con sentenza n. 5346/2020, dichiarava la nullità dei due accordi transattivi per violazione della norma imperativa di cui all’art. 19 della legge n. 57/2001 ed accertava, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., un credito di euro 110.282,11. 2. Siffatta sentenza,impugnata in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]. e in via incidentale da [OSCURATO:SOCIETA]., è stata parzialmente riformata , con conseguente rigetto dell’appello principale e accertamento di un credito, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’importo di euro 302.951,88 in luogo di quello di euro 110.282,11 indicato nella sentenza impugnata; [OSCURATO:SOCIETA]. è stata condannata a pagare, in favore della controparte, ‹‹quale quota del suo debito, accertato nell’intero in euro 302.951,88››, la somma di euro 123.087,04, oltre interessi legali dalla domanda. Per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato il quarto motivo di gravame (esaminato congiuntamente al terzo motivo dell’appello incidentale), con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto che nulla spettava a lla controparte a fronte della pratica di overprice ad essa ascritta , per avere la Tamoils.p.a. proposto unicamente una domanda risarcitoria (conconseguente inapplicabilità della compensatio lucri cum damno), volta al ristoro dei minori ricavi derivanti da una diminuzione delle vendite e, quindi, a tutela di un danno rimasto privo di dimostrazione; precisava che, anche laddove fosse stato provato l’addebito, nulla era dovuto, poiché l’art. 3 dell’accordo del 2004 stabiliva che il riscontro di una sistematica pratica di applicazione di prezzi superiori al massimo consentito comportava il ricorso (nella specie mancante) ad una procedura condivisa tra le parti per la definizione delle conseguenze da adottare. Sul punto, i giudici di secondo grado hanno ritenuto generiche le contestazioni sollevate dall’appellanteprincipale, osservando che l’art. 3 invocato non fosse preclusivo di un accesso diretto alla giurisdizione, né fosse vincolante per i l giudice ; sulla scorta delle evidenze emerse dalla c.t.u., hanno avallato le conclusioni del Tribunale che aveva ritenuto che i guadagni conseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto delle violazioni del prezzo massimo del carburante , dovessero essere detratti dagli impo r ti dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]., quale sconto sul prezzo del carburante, ‹‹ e ciò in quanto, avuto riguardo alla funzione di tutela dei margini di redditività del gestore assolta dagli sconti in questione, appare[appariva] evidente che, in funzione di tale ratio, i maggiori guadagni conseguiti dal gestore mediante pratica contrattualmente illecita avevano consentito al lo stesso di mantenere un margine di guadagno violando il prezzo massimo fissato, così tutelandosi dalla diminuzione dei margini derivanti dalla mancata applicazione degli sconti da dedurre››(pag. 13 della motivazione). A seguito di deposito di istanza di correzione di errore materiale, la Corte d’appello ha emendato la sentenza, sostituendo la somma di euro 123.087,04 ‹‹con quella esatt a di euro 290.196,45 ›› . 3. [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con unico motivo la ricorrente denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 dell’accordo aziendale per la determinazione della metodologia dei rapporti economici tra gestori della rete autostradale e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) cd. “accordo di colore” del 2004 e dell’art. 1223 c.c. – Motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.››. Attingendo la decisione gravata nella parte in cui ha disatteso il quarto motivo di appello da essa formulato, la ricorrente prospetta tre diversi profili di doglianza: i) con il primo, sostiene che la Corte di merito avrebbe pronunciato oltre le domande ed eccezioni formulate dalle parti, in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. , non rilevabile d’ufficio, per paralizzare la domanda da essa fatta valere; ii) con il secondo, addebita ai giudici di appello la disapplicazione dell’art. 3 dell’accordo aziendale per la determinazione della metodologia dei rapporti economici tra gestori della rete autostradale e [OSCURATO:SOCIETA]., risalente al 26 febbraio 2004, che prevedeva una procedura condivisa per definire le conseguenze da adottare in caso di riscontrata e ripetuta violazione del prezzo massimo da parte del gestore; iii) con il terzo, lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicare l’istituto della compensatio lucri cum damno, che non avrebbe potuto essere utilizzato perché non vi era stato un arricchimento di essa ricorrente a fronte della produzione di un danno, posto che né la compagnia petrolifera né gli utenti avevano subito un pregiudizio economico. 2. La censura non merita accoglimento. 2.1. Varrà preme ttere il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass., sez. 3, 18/07/2011, n. 15724), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass., sez. 3, 08/02/2007, n. 2746; Cass. , sez. 3,26/06/2012, n. 10617; Cass., sez. 3, 17/02/2020, n. 3893) . Tale potere spetta anche al giudice di appello - e finanche al giudice di legittimità - il quale, salva l’ipotesi in cui la qualificazione della domanda od eccezione accolta dal primo giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno [a tal proposito si ricorda che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla (cfr. Cass., sez. 2,17/12/1993, n. 12499 e successiva giurisprudenza conforme)], non incorre nel vizio di extrapetizione, dando alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, anche se mai prospettata dalle parti, essendo investito del compito di individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Cass., sez. 3, 28/06/2010, n. 15383; Cass. , sez. 3, 20/10/2010, n. 21561). Ciò comporta chela diversa qualificazione giuridica del titolo della pretesa dedotto in giudizio non comporta di per sé inammissibile mutatio libelli, né vizio di extrapetizione tutte le volte in cui i fatti allegati a sostegno della fattispecie giuridica prospettata nell'atto introduttivo coincidano o comunque siano in relazione di continenza con i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica come riqualificata dal giudice. Questa Corte ha infatti precisato che, se la parte che agisce deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare l’ascrizione della pretesa a più titoli, non è impedito al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle azioni sui quali non si sia formato il contraddittorio (cfr. Cass., sez. 3, 08/02/2007, n. 2746; Cass. , sez. 3, 11/05/2007, n. 10830; Cass., sez. 3, 20/04/2010, n. 9325, Cass., Sez. U, 12/12/2014, n. 26243 e n. 26242). In applicazione di tali principi deve escludersi che, nella specie, possa ravvisarsi la violazione contestata con il primo profilo di doglianza. Difatti, la Corte d’appello, valutando la domanda “nella sua globalità”, ha posto in rilievo che [OSCURATO:SOCIETA]., contestando al gestore di avere praticato l’overpricing, in evidente violazione degli accordi cd. ‹‹di colore›› intercorsi tra le parti, ha inteso , nella sostanza paralizzare la domanda a sua volta avanzata dall’odierna ricorrente nei suoi confronti, volta ad ottenere la restituzione degli importi riferiti ai margini integrativi da applicare nel contratto di fornitura, ed ha conseguentemente ritenuto, in conformità a quanto già deciso dal Tribunale, che i maggiori guadagni conseguiti dal gestore per effetto delle violazioni del prezzo massimo del carburante dovessero essere detratti dagli importi dovuti dalla compagnia concedente a titolo di sconto sul prezzo del carburante, spiegando che, ‹‹avuto riguardo alla funzione di tutela dei margini di redditività del gestore assolta dagli sconti in questione, appare [appariva] evidente che, in funzione di tale ratio i maggiori guadagni conseguiti dal gestore mediante pratica contrattualmente illecita hanno (avevano) consentito al medesimo di mantenere un margine di guadagno violando il prezzo massimo fissato, così tutelandosi dalla diminuzione dei margini derivanti dalla mancata applicazione degli sconti da dedurre››. Così argomentando, la Corte territoriale non ha travalicato i limiti della domanda, essendo rimasti immutati gli elementi costitutivi delle rispettive domande, né posto a fondamento della decisione una eccezione rilevabil e solo ad istanza di parte, ma ha piuttosto preso in considerazionela correlazione sinallagmatica tra rispetto dei prezzi massimi di vendita da parte del gestore e corresponsione in suo favore, da parte della concedente,del margine integrativo e, tenuto conto che le reciproche pretese scaturivano dal medesimo rapporto contrattuale,ha stornato dall’importo riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. quello relativo all’extraprofitto da overpricing. 2.2. Non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità il secondo profilo di censura fatto valere con il motivo in disamina, in quanto la doglianza, oltre ad essere priva di specificità, non si confronta idoneamente con la ratio della decisione gravata che ha ben evidenziato che la clausola di cui all’art. 3 dell’accordo del 26 febbraio 2004 ─ che stabiliva che il riscontro di una sistematica pratica di applicazione di prezzi superiori al massimo consentito comportava il ricorso ad una procedura condivisa tra le parti per la definizione delle conseguenze da adottare –non potesse, di per sé, impedire l’accesso alla tutela giurisdizionale, né tanto meno vincolare il giudice nella delibazione della domanda. 2.3. Il terzo profilo di doglianza è inammissibile. 2.3.1. Varrà premettere che, secondo indirizzo consolidato di questa Corte, la compensatio lucri cum damnointegra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass., s ez. 3, 24/11/2020, n. 26757 ; Cass., sez. 3, 30/03/2023, n. 9003; Cass, sez. 1, 05/08/2020, n. 16702; Cass., sez. 6 – 3, 24/09/2014, n. 20111). 2.3.2. L ’effetto della compensatio lucri cum damno, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., si verifica esclusivamente allorché il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio (Cass., sez. U, 05/03/2009, n. 5287); si è, più di recente , ulteriormente chiarito che l’istituto opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale(Cass., sez. 3, n. 9003/2023, cit). 2.3.3. Nel caso di specie, impropriamente la parte ricorrente sostiene che i giudici di merito abbiano fatto riferimento alla compensatio lucri cum damno. Come emerso dalla c.t.u. disposta, l’odierna ricorrente ha conseguito un vantaggio derivante dall’applicazione dell’overpricing ed ha al contempo risentito di un danno in conseguenza dell’inadempimento contrattuale imputabile a [OSCURATO:SOCIETA].: il danno ed il vantaggio non sono tra loro collegati da un identico nesso causale. Ebbene, nel caso in cui le reciproche pretese di debito e credito delle parti abbiano origine dal medesimo rapporto negoziale e entrino, come tali, a comporre il thema decidendum, nell'autonomia dei vantati rapporti, il giudice può porre d'ufficio in compensazione le due derivate voci. Solo i l difetto del requisito di identità dei titoli, nella diversità dei relativi presupposti, è di ostacolo infatti alla operatività della cd. compensazione impropria che comporta invece, nella sinallagmaticità delle obbligazioni, a fonte unica, un mero accertamento contabile, cui il giudice può legittimamente procedere, senza che sia necessaria la proposizione di un'eccezione di parte ovvero di una apposita domanda riconvenzionale (Cass., sez. 3, 03/08/2004, n. 14808; Cass., sez. L, 20/11/2019, n. 30220 ; Cass., sez. 1, 18/10/2021, n. 28568). Tanto è avvenuto nel caso di specie in cui il giudice d’appello, una volta accertato che il danno patito da [OSCURATO:SOCIETA]. era inferiore all’illecito vantaggio dalla stessa ottenuto, operando una compensazione impropria, ha rideterminato le contrapposte partite sottraendo dalla posta creditoria riconosciuta alla Gemar nella sentenza di primo grado le voci liquidate a credito della [OSCURATO:SOCIETA]. (pag. 18 della sentenza impugnata). 3. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00( di cui euro 9.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 20 02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, a
Sentenza Cassazione n. 26986/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris