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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39462/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NAIR' HASSAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con distinti atti dei rispettivi difensori, Najri e Hadcloune ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo le richieste da loro avanzate con l'accordo del Pubblico ministero a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato le pene loro inflitte per vari reati di detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Comune ai due ricorsi è la doglianza, ovvero la violazione della legge penale, per essere stato apportato un distinto aumento di pena per continuazione in relazione a due "reati-satellite", pur essendo gli stessi contestati in un unico capo d'imputazione, con l'effetto di aver duplicato l'aumento di pena consentito a tale titolo dall'art. 81, cod. pen..

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, perché proposti per motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondati.

3. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

4. Nel caso in disamina, la pena è stata fissata nella misura convenuta dall'imputato con il Pubblico Ministero e non è illegale (ma anzi corretta: sul punto, vds.

Sez.

U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549; Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Illegale, infatti, è soltanto la pena che ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]. 283886; Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283813).

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NAIR' HASSAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti atti dei rispettivi difensori, Najri e Hadcloune ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo le richieste da loro avanzate con l'accordo del Pubblico ministero a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato le pene loro inflitte per vari reati di detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Comune ai due ricorsi è la doglianza, ovvero la violazione della legge penale, per essere stato apportato un distinto aumento di pena per continuazione in relazione a due "reati-satellite", pur essendo gli stessi contestati in un unico capo d'imputazione, con l'effetto di aver duplicato l'aumento di pena consentito a tale titolo dall'art. 81, cod. pen.. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, perché proposti per motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 3. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 4. Nel caso in disamina, la pena è stata fissata nella misura convenuta dall'imputato con il Pubblico Ministero e non è illegale (ma anzi corretta: sul punto, vds. Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Illegale, infatti, è soltanto la pena che ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]. 283886; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283813). 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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