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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 30844/2022

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ORDINANZA sul ricorso 17363-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2594 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 78/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2017 R.G.N. 9300/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 10 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Civitavecchia e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali l'istante per il periodo dal 26.10.2001 al 31.8.2007 aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale collaboratore scolastico coprendo posti vacanti su organico di fatto e di diritto con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver il [OSCURATO:PERSONA], immesso nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della

I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidarido one el—ti-n—u-Ric-e---motivo, cui resiste, con controricorso, il MIUR; che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa il [OSCURATO:PERSONA] depositava atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza da' atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17363-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2594 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 78/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2017 R.G.N. 9300/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 10 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Civitavecchia e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali l'istante per il periodo dal 26.10.2001 al 31.8.2007 aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale collaboratore scolastico coprendo posti vacanti su organico di fatto e di diritto con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver il [OSCURATO:PERSONA], immesso nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidarido one el—ti-n—u-Ric-e---motivo, cui resiste, con controricorso, il MIUR; che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa il [OSCURATO:PERSONA] depositava atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza da' atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 giugno 2022
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