CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato e conseguentemente si chiede di dichiararne la prescrizione, è privo di specificità poiché espone doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di ricettazione (cfr., in proposito, pag. 3); osservato altresì che la ipotesi del concorso dell'imputata nel reato presupposto di furto è stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità, peraltro in termini del tutto generici: l'evidenza della detenzione per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della immediata riconducibilità della detenzione al furto, fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato solo se circostanziate e dunque attendibili (sul punto v., da ultimo, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis