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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 09460/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 maggio 2024, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando la mancanza dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, secondo la prescrizione del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. per il caso di assenza dell'imputato in primo grado.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ad una mancata interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui agli artt. 89 cligs. 150/02 e ~t, 581, commi 1-ter e 1- quater cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione e contestuale questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 d.lgs. 150/22 e 581 commì i- ter e 1-quater cod. proc. pen. per violazione dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale, presunzione di non colpevolezza e giusto processo, di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella formulazione vigente al tempo dell'atto di appello e dell'ordinanza impugnata, l'art. 581 cod. proc. pen. richiedeva, nei commi 1-ter e 1-quater (introdotti dall'art. 33 dei d.igs. 150 del 2022), che unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori fosse depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (comma 1-ter), nonché, nel caso di imputato per il quale si fosse proceduto in assenza, unitamente all'atto di appello fosse depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (comma 1- quater).

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, d. igs. 10 ottobre 2022, n. 150, la predetta disposizione si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del succitato decreto (ossia dopo il 30 dicembre 2022): nel caso di specie, l'imputato ha depositato l'appello in data 22 dicembre 2023, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia il 21 settembre 2023.

Occorre pertanto fare riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui questo fu proposto, e non invece al principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole (principio espresso da Sez.

U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; in senso conforme, Sez. 5, n. 13014 del 12/12/2023, Padovan, Rv. 286112; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271207).

La precisazione si rende necessaria in quanto con la legge 9 agosto 2024, n. 114 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. è stato abrogato, mentre, con riguardo al comma 1-quater, gli adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta da un difensore d'ufficio.

Il legislatore non ha però previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il passaggio tra i diversi regimi.

Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater, come introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, devono essere valutate, sotto il profilo della ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo il principio tempus regit actum (cfr., Sez. 4, n. 41411 del 16/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37668 del 26/09/2024, non mass.).

2.1. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dl ricorrente, deve escludersi che l'anzidetta disciplina si ponga in contrasto con gli artt. 3, 4, 27 e 111 Cost.

Questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in ragione del fatto che tali disposizioni non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essg,non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324, massimata nei seguenti termini: "É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine").

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle [OSCURATO:PERSONA] A spese processuali della somma di eurol,In favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 maggio 2024, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando la mancanza dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, secondo la prescrizione del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. per il caso di assenza dell'imputato in primo grado. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ad una mancata interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui agli artt. 89 cligs. 150/02 e ~t, 581, commi 1-ter e 1- quater cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione e contestuale questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 d.lgs. 150/22 e 581 commì i- ter e 1-quater cod. proc. pen. per violazione dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale, presunzione di non colpevolezza e giusto processo, di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella formulazione vigente al tempo dell'atto di appello e dell'ordinanza impugnata, l'art. 581 cod. proc. pen. richiedeva, nei commi 1-ter e 1-quater (introdotti dall'art. 33 dei d.igs. 150 del 2022), che unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori fosse depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (comma 1-ter), nonché, nel caso di imputato per il quale si fosse proceduto in assenza, unitamente all'atto di appello fosse depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (comma 1- quater). Ai sensi dell'art. 89, comma 3, d. igs. 10 ottobre 2022, n. 150, la predetta disposizione si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del succitato decreto (ossia dopo il 30 dicembre 2022): nel caso di specie, l'imputato ha depositato l'appello in data 22 dicembre 2023, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia il 21 settembre 2023. Occorre pertanto fare riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui questo fu proposto, e non invece al principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole (principio espresso da Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; in senso conforme, Sez. 5, n. 13014 del 12/12/2023, Padovan, Rv. 286112; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271207). La precisazione si rende necessaria in quanto con la legge 9 agosto 2024, n. 114 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. è stato abrogato, mentre, con riguardo al comma 1-quater, gli adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta da un difensore d'ufficio. Il legislatore non ha però previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il passaggio tra i diversi regimi. Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater, come introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, devono essere valutate, sotto il profilo della ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo il principio tempus regit actum (cfr., Sez. 4, n. 41411 del 16/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37668 del 26/09/2024, non mass.). 2.1. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dl ricorrente, deve escludersi che l'anzidetta disciplina si ponga in contrasto con gli artt. 3, 4, 27 e 111 Cost. Questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in ragione del fatto che tali disposizioni non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essg,non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324, massimata nei seguenti termini: "É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine"). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle [OSCURATO:PERSONA] A spese processuali della somma di eurol,In favore della Cassa delle ammende. Così deci
Decreto Cassazione n. 09460/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris