CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 29/5/2025 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 5/2/2024 del Tribunale di Milano, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un primo di ricorso si deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag.5f sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato e pag.7 sulle ragioni giustificatrici della disposta confisca del denaro), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Rilevato che con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per eccessività del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, con motivazione congrua, ritenendola adeguata al fatto e richiamando le modalità dell'azione in relazione alle differenti tipologie di sostanze stupefacenti detenute, l'accurata organizzazione dell'attività di spaccio e l'esorbitante profitto ricavato; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend