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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 14104/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* * Consigliere Ud 13/03/2024 CC* * Consigliere* D * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 6593/2023 R G proposto da* * * avvocatorappresentato e difeso da sé ex art 86 c p c ricorrentecontro* * * * * rappresentata edifesa dall avvocato * * * * controricorrentenell interesse di* * * * intimataavverso il DECRETO di TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] n625/2022 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024dal Consigliere * * * ** le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024Con ordinanza del 10 3 2023 il Tribunale per i minorenni diCatania affermava di essere competente a conoscere delprocedimento promosso dal P M ex artt 333 e seguenti c c atutela della minore * * e in accoglimento del ricorsointroduttivo disponeva limitarsi la responsabilità dei suoi genitori* * e * *Il Tribunale fondava l affermazione della competenza cheera stata contestata dalle parti osservando che è pendete giudiziodi separazione instaurato successivamente innanzi al Tribunaleordinario sul rilievo che la riforma dell art 38 disp att c c nellaparte in cui dispone la attrazione alla competenza del Tribunaleordinario dei procedimenti de potestate non solo quando giàpendente ma anche quando “è instaurato successivamente tra lestesse parti giudizio” innanzi al giudice ordinario è entrato invigore il 22 giugno 2022 cioè successivamente al ricorsointroduttivo del procedimento de quo 21 giugnoIl predetto provvedimento è stato impugnato da ** con regolamento di competenza * * conmemoria difensiva ha aderito alle richieste del ricorrenteE stata altresì richiesta l assegnazione del ricorso alle sezioniunite che il Presidente aggiunto ha respintoIl Procuratore generale ha concluso nel senso che lacompetenza del Tribunale minorile resta radicata pur sesuccessivamente è stato introdotto giudizio innanzi al Tribunaleordinario se il processo di cui trattasi è stato introdotto – comenella specie prima del 22 giugno 2022 in ossequio all art 5c p cRITENUTO CHE1 Il ricorrente osserva che il rinnovato art 38 disp attc c realizza pienamente la concentrazione delle tutele e il principio2 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024di economia processuale e serve altresì per far uniformare lecompetenze e specializzare i giudici che provengono da settoridiversi separazioni minorile tutelare in vista della soppressionedei tribunali minorili cosicché per tutte le separazioni iscritte aruolo a partire dal 22 giugno 2022 il giudice della separazione èchiamato ad occuparsi anche di procedimenti di limitazione dellaresponsabilità genitoriale al posto del giudice minorile a partiredal 22 giugno 2022 non dovrà essere applicato il criterio dellaprevenzione temporale cioè iscrizione a ruolo per primo pereliminare la litispendenza risultando irrilevante la data dipendenzaIl ricorrente deduce che se dal 22 giugno 2022 il protrarsidella pendenza di entrambi i giudizi causa la litispendenzal eliminazione del conflitto di giudicati derivante dalla duplicazionedel giudizio sulla materia di affidamento collocamento e limitazionedella responsabilità genitoriale risulta ancora esistente perché eragià pendente in precedenza o risulta instaurato successivamente ungiudizio di separazione o divorzio la questione non va risolta piùcon l applicazione del criterio della prevenzione cioè a favore deltribunale dei minori se in questa sede era stato instaurato ilgiudizio prima che presso il giudice della separazione o divorzio mava risolto con il trasferimento e la riunione di entrambi iprocedimenti presso il giudice della separazione anche se laseparazione è successiva e purché la litispendenza si protraggaoltre il 22 giugno a prescindere dalla fase in cui si trova ilprocedimento minorile già pendente o successivamente iscritto aruolo o instaurato2 La controricorrente nell aderire a queste argomentazioniaggiunge che è palesemente illegittima la tesi del criterio dellaprevenzione temporale richiamata nel decreto impugnato osservache l‘instaurazione del procedimento de quo viene datata 21 giugno3 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/20242022 poiché sul ricorso del Pubblico Ministero minorile è stataapposta una data a mano in calce con la dicitura “depositato incancelleria alle ore 16 e 15 minuti” del suddetto giorno 21 giugno2022 quando la cancelleria del Tribunale minorile di Catania èchiusa al pubblico alle ore 12 e 30 e la iscrizione a ruolo è inveceavvenuta il giorno successivo cioè il 22 giugno 2022 noncoincidente con l invio da parte del Pubblico Ministero* inoltre che la discrasia non si sarebbe verificata nelcaso in cui anche presso il Tribunale per i Minorenni fosse stato infunzione il processo telematico Infatti con il suddetto processotelematico l invio sarebbe stato valido sino alle ore 23 59 del21/06/2022 ma con il deposito cartaceo l invio doveva essereperfezionato entro l orario di apertura al pubblico della cancelleriache va dalle ore 08 30 alle ore 12 30 così come indicato nel sitoweb del Tribunale per i minorenni di Catania3 La richiesta di assegnazione alle sezioni unite del presenteprocesso è stata respinta con la seguente motivazione “Laquestione non è di massima perché non riguarda l individuazionein generale del regime intertemporale di applicazione della c driforma * né sempre in generale i rapporti di competenzatra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni bensì il casoparticolare della determinazione della data d instaurazione delprocedimento ex art 333 e ss c c da collocare alternativamentenella data in cui il ricorso del pubblico ministero è pervenuto incancelleria oppure il giorno successivo quando è stato messo aruolo La questione inoltre non si può configurare di particolareimportanza in quanto è relativa a una vicenda non ripetibileperché governata da un regime normativo ormai superato postoche come lo stesso ricorrente riferisce la piena operatività delprocesso telematico anche per il procedimento minorile in basealla combinazione degli artt 196 quater disp att c p c e dell art4 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/202435 terzo comma del d lgs n 149/22 come modificato dalla l n197/22 esclude la necessità di accesso in cancelleria per ildeposito di atti perdipiù in orario di chiusura al pubblico”4 Il Procuratore generale nella sua requisitoria osserva chedall esame diretto degli atti emerge che il ricorso con cui il P M hachiesto al Tribunale dei minorenni di Catania di adottare iprovvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale a tutela di* * * * risale al 21 6 2022 mentre ilricorso con cui * * ha chiesto al Tribunale di Cataniala separazione giudiziale dal marito * * è statoinstaurato con ricorso del dicembre 2022 che ai sensi dell art 1comma 37 della legge delega l art 38 disp att c c comeriformulato si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal22 6 2022 centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigoredella legge n 206/2021Il Procuratore generale osserva quindi che l art 38 disp att c cdetta una norma che segna il discrimen tra la competenza deltribunale dei minorenni ed il tribunale ordinario In ossequio alprincipio dettato dall art 5 c p c è dunque a tale norma cheoccorre fare riferimento per valutare se il tribunale dei minorennisia stato correttamente investito del procedimento di cui all art330 c p c ed è ragionevole sostenere che l art 1 comma 37 nelprevedere che l art 38 disp att c c si applichi ai procedimentiinstaurati dopo la sua entrata in vigore abbia inteso stabilire cheanche nei casi di litispendenza con un procedimento di separazioneo divorzio la competenza del tribunale dei minorenni investitopreventivamente di un procedimento ex art 333 c c debba esserevalutata alla stregua delle norme ratione temporis vigenti almomento della proposizione della domanda5 Le argomentazioni del Procuratore generale sonocondivisibili5 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/20245 1 Nel testo previgente alla riforma operata dalla legge 26novembre 2021 n 206 e dal D lgs 10 ottobre 2021 n 149 l art38 disp att c c come novellato dall art 3 della legge 10 dicembre2012 n 219 disponeva che i procedimenti ex artt 330 e 333c c venissero attratti alla competenza del Tribunale ordinario ovefosse pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione odivorzioLa norma è stata intrepretata come da giurisprudenzaconsolidata applicando il criterio della prevenzione nel senso cheil Tribunale per i minorenni restava competente a conoscere delladomanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o lalimitazione della responsabilità dei genitori se nel corso del giudiziofosse stata successivamente proposta innanzi al tribunaleordinario domanda di separazione personale dei coniugi o didivorzio Cass n 20202 del 31/07/2018 Cass n 2833 del12/02/2015 Cass n 1349 del 26/01/2015 Cass n 3780 del08/02/2023 Cass n 16340 del 10/06/20215 2 Con la più recente riforma il legislatore ha optato perun rafforzamento del principio di concentrazione delle tuteleprevedendo che detta vis attractiva operi pur se il giudizio diseparazione divorzio o affidamento del minore sia instaurato dopoil procedimento già pendente innanzi al Tribunale per i minorennistabilendo tuttavia un regime transitorio ben preciso delineatodell art 1 comma 37 della legge delega il quale prevede che l art38 disp att c c come riformulato si applica ai procedimentiinstaurati a decorrere dal 22 6 20225 3 La norma transitoria non fa riferimento alla data in cuisi verifica la litispendenza bensì alla data in cui i procedimenti dellacui competenza si discute sono instaurati e quindi deve essereletta in combinato disposto con l art 38 disp att c c nel sensoche la vis attractiva che sposta la competenza dal Tribunale6 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024minorile al Tribunale ordinario opera soltanto se il procedimentodella cui competenza si discute e che andrebbe spostato da unufficio all altro segnatamente il procedimento innanzi al giudiceminorile è stato instaurato a far data del 22 giugno 20225 4 * altri casi è operativo il principio generale di cuiall art 5 c p c correttamente richiamato dal Procuratore generalein assenza di esplicita deroga prevista dalla norma transitoriaDeve qui ricordarsi il principio secondo cui in assenza di norme chediversamente dispongano il processo civile è regolato nella suainterezza dal rito vigente al momento della proposizione delladomanda non potendo il principio del tempus regit actum inforza del quale lo ius superveniens trova applicazione immediatain materia processuale che riferirsi ai singoli atti da compiereisolatamente considerati e non già all intero nuovo rito Infattiposto che il rito è da intendersi come l insieme delle regolesistematicamente organizzate in vista della statuizione giudizialel applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato inassenza di norme transitorie che ciò autorizzino si tradurrebbe inuna non consentita applicazione retroattiva di quell insiemeinvece vietata dal principio di irretroattività della legge contenutonell art 11 delle disposizioni sulla legge in generale di cui lo stessoart 5 cod proc civ è applicazione Cass 20811/20105 6 Da ciò consegue che verranno spostati in favore delTribunale ordinario in presenza del requisito della pendenza di ungiudizio innanzi a quest ultimo soltanto quei procedimentipromossi innanzi al Tribunale minorile dal 22 giugno 2022 in poiNè vale il riferimento alla ratio legis della modifica dell art 38disp att che è quella di favorire la concentrazione delle tutelepoiché è evidente che il legislatore se da un lato ha intesoperseguire questa finalità dall altro con l introduzione di unanorma transitoria ha inteso bilanciare questa esigenza con quella di7 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024applicare regole certe in tema di competenza ed anche di nonprovocare un trasferimento massiccio e immediato di tutti iprocedimenti già pendenti per i quali sia verificata in qualunquetempo la successiva instaurazione di un giudizio di separazionedivorzio o affidamento dei figli6 Quanto al resto vale la regola generale che neiprocedimenti che si instaurano con ricorso la pendenza della lite èdata dal deposito del ricorso in cancelleria restando irrilevanti gliulteriori adempimenti che il cancelliere abbia eventualmenteritardato ad esempio iscrivendo al ruolo il processo il giornosuccessivo Il fatto che il 21 giugno 2022 il ricorso sia statodepositato alle ore 16 15 quando la cancelleria asseritamente erachiusa è una allegazione non autosufficiente e aspecifica nonessendo stato neppure comprovato l orario di apertura al pubblicodella cancelleria se non con un generico ed insufficienteriferimento alle notizie tratte dal sito web Peraltro l art 162 leggedel 23/10/1960 dispone invero che le cancellerie e segreteriegiudiziarie siano aperte al pubblico cinque ore nei giorni ferialisecondo l orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari ma ancheche “quando le esigenze dell ufficio lo richiedano il funzionario ol impiegato è tenuto a prestare servizio con il diritto allaretribuzione per lavoro straordinario anche in giorni o in ore noncomprese nell orario normale salvo che sia esonerato pergiustificati motivi” * significa che non può escludersi la possibilità– in difetto di prova contraria circa l orario di apertura al pubblico Cass 15103/2005 che il 21 giugno 2022 quando ancora non eravigente l obbligo di deposito telematico degli atti la cancelleriafosse ancora aperta anche oltre il consueto orario di apertura alpubblico In tal caso il cancelliere in servizio avrebbe compiuto unma non per questo può affermarsi che esista un generalizzato8 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024potere del Pubblico Ministero di accedere alla cancelleria in oraripreclusi all utenza il che esclude che si debba verificare lacompatibilità del fatto materiale dedotto con il sistemacostituzionale non essendovi alcuna norma di favore per il PubblicoMinistero7 Infine deve qui osservarsi per completezza che la dedottanascita del secondo figlio non rileva ai fini dello spostamento dellacontroversia al Tribunale ordinario oltre che per le ragioni giàprecisate perché la ratio della concentrazione delle tutele vaindividuata – nel regime normativo ratione temporis vigente nontanto nella esigenza di consentire una valutazione globale edunitaria del conflitto familiare e delle attitudini genitoriali deiconiugi quanto nella connessione oggettiva e soggettiva tra dettedomande e quelle di cui agli artt 330 e 333 c c che ne legittima laproposizione congiunta dinanzi al giudice del conflitto familiarenonché nella possibile interferenza tra i provvedimenti riguardantil affidamento dei figli e quelli ablativi o limitativi della responsabilitàgenitoriale e nella conseguente necessità di garantire la coerenzadelle relative determinazioni cfr [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n1349 Tale finalità se può legittimare una valutazione complessivadella situazione di ciascun minore nell ambito del contestofamiliare ai fini della scelta delle misure più opportune tra quellepreviste dagli artt 337 c c e ss e quelle di cui agli artt 330 e 333non è di per sé sufficiente a giustificare in ogni caso la trattazionecongiunta delle domande riguardanti tutti i figli nati dall unione lecui posizioni possono risultare in concreto differenziate tra loro equindi meritevoli di distinta considerazione Cass 3501/2018 inmotivazioneNe consegue il rigetto del ricorso e la dichiarazione dellacompetenza del Tribunale per i minorenni di Catania le spesesaranno regolate nel giudizio di merito9 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* * Consigliere Ud 13/03/2024 CC* * Consigliere* D * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 6593/2023 R G proposto da* * * avvocatorappresentato e difeso da sé ex art 86 c p c ricorrentecontro* * * * * rappresentata edifesa dall avvocato * * * * controricorrentenell interesse di* * * * intimataavverso il DECRETO di TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] n625/2022 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024dal Consigliere * * * ** le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024Con ordinanza del 10 3 2023 il Tribunale per i minorenni diCatania affermava di essere competente a conoscere delprocedimento promosso dal P M ex artt 333 e seguenti c c atutela della minore * * e in accoglimento del ricorsointroduttivo disponeva limitarsi la responsabilità dei suoi genitori* * e * *Il Tribunale fondava l affermazione della competenza cheera stata contestata dalle parti osservando che è pendete giudiziodi separazione instaurato successivamente innanzi al Tribunaleordinario sul rilievo che la riforma dell art 38 disp att c c nellaparte in cui dispone la attrazione alla competenza del Tribunaleordinario dei procedimenti de potestate non solo quando giàpendente ma anche quando “è instaurato successivamente tra lestesse parti giudizio” innanzi al giudice ordinario è entrato invigore il 22 giugno 2022 cioè successivamente al ricorsointroduttivo del procedimento de quo 21 giugnoIl predetto provvedimento è stato impugnato da ** con regolamento di competenza * * conmemoria difensiva ha aderito alle richieste del ricorrenteE stata altresì richiesta l assegnazione del ricorso alle sezioniunite che il Presidente aggiunto ha respintoIl Procuratore generale ha concluso nel senso che lacompetenza del Tribunale minorile resta radicata pur sesuccessivamente è stato introdotto giudizio innanzi al Tribunaleordinario se il processo di cui trattasi è stato introdotto – comenella specie prima del 22 giugno 2022 in ossequio all art 5c p cRITENUTO CHE1 Il ricorrente osserva che il rinnovato art 38 disp attc c realizza pienamente la concentrazione delle tutele e il principio2 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024di economia processuale e serve altresì per far uniformare lecompetenze e specializzare i giudici che provengono da settoridiversi separazioni minorile tutelare in vista della soppressionedei tribunali minorili cosicché per tutte le separazioni iscritte aruolo a partire dal 22 giugno 2022 il giudice della separazione èchiamato ad occuparsi anche di procedimenti di limitazione dellaresponsabilità genitoriale al posto del giudice minorile a partiredal 22 giugno 2022 non dovrà essere applicato il criterio dellaprevenzione temporale cioè iscrizione a ruolo per primo pereliminare la litispendenza risultando irrilevante la data dipendenzaIl ricorrente deduce che se dal 22 giugno 2022 il protrarsidella pendenza di entrambi i giudizi causa la litispendenzal eliminazione del conflitto di giudicati derivante dalla duplicazionedel giudizio sulla materia di affidamento collocamento e limitazionedella responsabilità genitoriale risulta ancora esistente perché eragià pendente in precedenza o risulta instaurato successivamente ungiudizio di separazione o divorzio la questione non va risolta piùcon l applicazione del criterio della prevenzione cioè a favore deltribunale dei minori se in questa sede era stato instaurato ilgiudizio prima che presso il giudice della separazione o divorzio mava risolto con il trasferimento e la riunione di entrambi iprocedimenti presso il giudice della separazione anche se laseparazione è successiva e purché la litispendenza si protraggaoltre il 22 giugno a prescindere dalla fase in cui si trova ilprocedimento minorile già pendente o successivamente iscritto aruolo o instaurato2 La controricorrente nell aderire a queste argomentazioniaggiunge che è palesemente illegittima la tesi del criterio dellaprevenzione temporale richiamata nel decreto impugnato osservache l‘instaurazione del procedimento de quo viene datata 21 giugno3 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/20242022 poiché sul ricorso del Pubblico Ministero minorile è stataapposta una data a mano in calce con la dicitura “depositato incancelleria alle ore 16 e 15 minuti” del suddetto giorno 21 giugno2022 quando la cancelleria del Tribunale minorile di Catania èchiusa al pubblico alle ore 12 e 30 e la iscrizione a ruolo è inveceavvenuta il giorno successivo cioè il 22 giugno 2022 noncoincidente con l invio da parte del Pubblico Ministero* inoltre che la discrasia non si sarebbe verificata nelcaso in cui anche presso il Tribunale per i Minorenni fosse stato infunzione il processo telematico Infatti con il suddetto processotelematico l invio sarebbe stato valido sino alle ore 23 59 del21/06/2022 ma con il deposito cartaceo l invio doveva essereperfezionato entro l orario di apertura al pubblico della cancelleriache va dalle ore 08 30 alle ore 12 30 così come indicato nel sitoweb del Tribunale per i minorenni di Catania3 La richiesta di assegnazione alle sezioni unite del presenteprocesso è stata respinta con la seguente motivazione “Laquestione non è di massima perché non riguarda l individuazionein generale del regime intertemporale di applicazione della c driforma * né sempre in generale i rapporti di competenzatra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni bensì il casoparticolare della determinazione della data d instaurazione delprocedimento ex art 333 e ss c c da collocare alternativamentenella data in cui il ricorso del pubblico ministero è pervenuto incancelleria oppure il giorno successivo quando è stato messo aruolo La questione inoltre non si può configurare di particolareimportanza in quanto è relativa a una vicenda non ripetibileperché governata da un regime normativo ormai superato postoche come lo stesso ricorrente riferisce la piena operatività delprocesso telematico anche per il procedimento minorile in basealla combinazione degli artt 196 quater disp att c p c e dell art4 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/202435 terzo comma del d lgs n 149/22 come modificato dalla l n197/22 esclude la necessità di accesso in cancelleria per ildeposito di atti perdipiù in orario di chiusura al pubblico”4 Il Procuratore generale nella sua requisitoria osserva chedall esame diretto degli atti emerge che il ricorso con cui il P M hachiesto al Tribunale dei minorenni di Catania di adottare iprovvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale a tutela di* * * * risale al 21 6 2022 mentre ilricorso con cui * * ha chiesto al Tribunale di Cataniala separazione giudiziale dal marito * * è statoinstaurato con ricorso del dicembre 2022 che ai sensi dell art 1comma 37 della legge delega l art 38 disp att c c comeriformulato si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal22 6 2022 centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigoredella legge n 206/2021Il Procuratore generale osserva quindi che l art 38 disp att c cdetta una norma che segna il discrimen tra la competenza deltribunale dei minorenni ed il tribunale ordinario In ossequio alprincipio dettato dall art 5 c p c è dunque a tale norma cheoccorre fare riferimento per valutare se il tribunale dei minorennisia stato correttamente investito del procedimento di cui all art330 c p c ed è ragionevole sostenere che l art 1 comma 37 nelprevedere che l art 38 disp att c c si applichi ai procedimentiinstaurati dopo la sua entrata in vigore abbia inteso stabilire cheanche nei casi di litispendenza con un procedimento di separazioneo divorzio la competenza del tribunale dei minorenni investitopreventivamente di un procedimento ex art 333 c c debba esserevalutata alla stregua delle norme ratione temporis vigenti almomento della proposizione della domanda5 Le argomentazioni del Procuratore generale sonocondivisibili5 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/20245 1 Nel testo previgente alla riforma operata dalla legge 26novembre 2021 n 206 e dal D lgs 10 ottobre 2021 n 149 l art38 disp att c c come novellato dall art 3 della legge 10 dicembre2012 n 219 disponeva che i procedimenti ex artt 330 e 333c c venissero attratti alla competenza del Tribunale ordinario ovefosse pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione odivorzioLa norma è stata intrepretata come da giurisprudenzaconsolidata applicando il criterio della prevenzione nel senso cheil Tribunale per i minorenni restava competente a conoscere delladomanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o lalimitazione della responsabilità dei genitori se nel corso del giudiziofosse stata successivamente proposta innanzi al tribunaleordinario domanda di separazione personale dei coniugi o didivorzio Cass n 20202 del 31/07/2018 Cass n 2833 del12/02/2015 Cass n 1349 del 26/01/2015 Cass n 3780 del08/02/2023 Cass n 16340 del 10/06/20215 2 Con la più recente riforma il legislatore ha optato perun rafforzamento del principio di concentrazione delle tuteleprevedendo che detta vis attractiva operi pur se il giudizio diseparazione divorzio o affidamento del minore sia instaurato dopoil procedimento già pendente innanzi al Tribunale per i minorennistabilendo tuttavia un regime transitorio ben preciso delineatodell art 1 comma 37 della legge delega il quale prevede che l art38 disp att c c come riformulato si applica ai procedimentiinstaurati a decorrere dal 22 6 20225 3 La norma transitoria non fa riferimento alla data in cuisi verifica la litispendenza bensì alla data in cui i procedimenti dellacui competenza si discute sono instaurati e quindi deve essereletta in combinato disposto con l art 38 disp att c c nel sensoche la vis attractiva che sposta la competenza dal Tribunale6 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024minorile al Tribunale ordinario opera soltanto se il procedimentodella cui competenza si discute e che andrebbe spostato da unufficio all altro segnatamente il procedimento innanzi al giudiceminorile è stato instaurato a far data del 22 giugno 20225 4 * altri casi è operativo il principio generale di cuiall art 5 c p c correttamente richiamato dal Procuratore generalein assenza di esplicita deroga prevista dalla norma transitoriaDeve qui ricordarsi il principio secondo cui in assenza di norme chediversamente dispongano il processo civile è regolato nella suainterezza dal rito vigente al momento della proposizione delladomanda non potendo il principio del tempus regit actum inforza del quale lo ius superveniens trova applicazione immediatain materia processuale che riferirsi ai singoli atti da compiereisolatamente considerati e non già all intero nuovo rito Infattiposto che il rito è da intendersi come l insieme delle regolesistematicamente organizzate in vista della statuizione giudizialel applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato inassenza di norme transitorie che ciò autorizzino si tradurrebbe inuna non consentita applicazione retroattiva di quell insiemeinvece vietata dal principio di irretroattività della legge contenutonell art 11 delle disposizioni sulla legge in generale di cui lo stessoart 5 cod proc civ è applicazione Cass 20811/20105 6 Da ciò consegue che verranno spostati in favore delTribunale ordinario in presenza del requisito della pendenza di ungiudizio innanzi a quest ultimo soltanto quei procedimentipromossi innanzi al Tribunale minorile dal 22 giugno 2022 in poiNè vale il riferimento alla ratio legis della modifica dell art 38disp att che è quella di favorire la concentrazione delle tutelepoiché è evidente che il legislatore se da un lato ha intesoperseguire questa finalità dall altro con l introduzione di unanorma transitoria ha inteso bilanciare questa esigenza con quella di7 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024applicare regole certe in tema di competenza ed anche di nonprovocare un trasferimento massiccio e immediato di tutti iprocedimenti già pendenti per i quali sia verificata in qualunquetempo la successiva instaurazione di un giudizio di separazionedivorzio o affidamento dei figli6 Quanto al resto vale la regola generale che neiprocedimenti che si instaurano con ricorso la pendenza della lite èdata dal deposito del ricorso in cancelleria restando irrilevanti gliulteriori adempimenti che il cancelliere abbia eventualmenteritardato ad esempio iscrivendo al ruolo il processo il giornosuccessivo Il fatto che il 21 giugno 2022 il ricorso sia statodepositato alle ore 16 15 quando la cancelleria asseritamente erachiusa è una allegazione non autosufficiente e aspecifica nonessendo stato neppure comprovato l orario di apertura al pubblicodella cancelleria se non con un generico ed insufficienteriferimento alle notizie tratte dal sito web Peraltro l art 162 leggedel 23/10/1960 dispone invero che le cancellerie e segreteriegiudiziarie siano aperte al pubblico cinque ore nei giorni ferialisecondo l orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari ma ancheche “quando le esigenze dell ufficio lo richiedano il funzionario ol impiegato è tenuto a prestare servizio con il diritto allaretribuzione per lavoro straordinario anche in giorni o in ore noncomprese nell orario normale salvo che sia esonerato pergiustificati motivi” * significa che non può escludersi la possibilità– in difetto di prova contraria circa l orario di apertura al pubblico Cass 15103/2005 che il 21 giugno 2022 quando ancora non eravigente l obbligo di deposito telematico degli atti la cancelleriafosse ancora aperta anche oltre il consueto orario di apertura alpubblico In tal caso il cancelliere in servizio avrebbe compiuto unma non per questo può affermarsi che esista un generalizzato8 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024potere del Pubblico Ministero di accedere alla cancelleria in oraripreclusi all utenza il che esclude che si debba verificare lacompatibilità del fatto materiale dedotto con il sistemacostituzionale non essendovi alcuna norma di favore per il PubblicoMinistero7 Infine deve qui osservarsi per completezza che la dedottanascita del secondo figlio non rileva ai fini dello spostamento dellacontroversia al Tribunale ordinario oltre che per le ragioni giàprecisate perché la ratio della concentrazione delle tutele vaindividuata – nel regime normativo ratione temporis vigente nontanto nella esigenza di consentire una valutazione globale edunitaria del conflitto familiare e delle attitudini genitoriali deiconiugi quanto nella connessione oggettiva e soggettiva tra dettedomande e quelle di cui agli artt 330 e 333 c c che ne legittima laproposizione congiunta dinanzi al giudice del conflitto familiarenonché nella possibile interferenza tra i provvedimenti riguardantil affidamento dei figli e quelli ablativi o limitativi della responsabilitàgenitoriale e nella conseguente necessità di garantire la coerenzadelle relative determinazioni cfr [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n1349 Tale finalità se può legittimare una valutazione complessivadella situazione di ciascun minore nell ambito del contestofamiliare ai fini della scelta delle misure più opportune tra quellepreviste dagli artt 337 c c e ss e quelle di cui agli artt 330 e 333non è di per sé sufficiente a giustificare in ogni caso la trattazionecongiunta delle domande riguardanti tutti i figli nati dall unione lecui posizioni possono risultare in concreto differenziate tra loro equindi meritevoli di distinta considerazione Cass 3501/2018 inmotivazioneNe consegue il rigetto del ricorso e la dichiarazione dellacompetenza del Tribunale per i minorenni di Catania le spesesaranno regolate nel giudizio di merito9 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024 P Q MRigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per iminorenni di CataniaIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità delle parti e gli altri titoli identificativi a norma dell art52 d lgs 196/2003Così deciso in Roma il 13/03/2024Il Presidente* *10 di 10* *P Q MRigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per iminorenni di CataniaIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità delle parti e gli altri titoli identificativi a norma dell art52 d lgs 196/2003Così deciso in Roma il 13/03/2024Il Presidente* *10 di 10* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* * Consigliere Ud 13/03/2024 CC* * Consigliere* D * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 6593/2023 R G proposto da* * * avvocatorappresentato e difeso da sé ex art 86 c p c ricorrentecontro* * * * * rappresentata edifesa dall avvocato * * * * controricorrentenell interesse di* * * * intimataavverso il DECRETO di TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] n625/2022 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024dal Consigliere * * * ** le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024Con ordinanza del 10 3 2023 il Tribunale per i minorenni diCatania affermava di essere competente a conoscere delprocedimento promosso dal P M ex artt 333 e seguenti c c atutela della minore * * e in accoglimento del ricorsointroduttivo disponeva limitarsi la responsabilità dei suoi genitori* * e * *Il Tribunale fondava l affermazione della competenza cheera stata contestata dalle parti osservando che è pendete giudiziodi separazione instaurato successivamente innanzi al Tribunaleordinario sul rilievo che la riforma dell art 38 disp att c c nellaparte in cui dispone la attrazione alla competenza del Tribunaleordinario dei procedimenti de potestate non solo quando giàpendente ma anche quando “è instaurato successivamente tra lestesse parti giudizio” innanzi al giudice ordinario è entrato invigore il 22 giugno 2022 cioè successivamente al ricorsointroduttivo del procedimento de quo 21 giugnoIl predetto provvedimento è stato impugnato da ** con regolamento di competenza * * conmemoria difensiva ha aderito alle richieste del ricorrenteE stata altresì richiesta l assegnazione del ricorso alle sezioniunite che il Presidente aggiunto ha respintoIl Procuratore generale ha concluso nel senso che lacompetenza del Tribunale minorile resta radicata pur sesuccessivamente è stato introdotto giudizio innanzi al Tribunaleordinario se il processo di cui trattasi è stato introdotto – comenella specie prima del 22 giugno 2022 in ossequio all art 5c p cRITENUTO CHE1 Il ricorrente osserva che il rinnovato art 38 disp attc c realizza pienamente la concentrazione delle tutele e il principio2 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024di economia processuale e serve altresì per far uniformare lecompetenze e specializzare i giudici che provengono da settoridiversi separazioni minorile tutelare in vista della soppressionedei tribunali minorili cosicché per tutte le separazioni iscritte aruolo a partire dal 22 giugno 2022 il giudice della separazione èchiamato ad occuparsi anche di procedimenti di limitazione dellaresponsabilità genitoriale al posto del giudice minorile a partiredal 22 giugno 2022 non dovrà essere applicato il criterio dellaprevenzione temporale cioè iscrizione a ruolo per primo pereliminare la litispendenza risultando irrilevante la data dipendenzaIl ricorrente deduce che se dal 22 giugno 2022 il protrarsidella pendenza di entrambi i giudizi causa la litispendenzal eliminazione del conflitto di giudicati derivante dalla duplicazionedel giudizio sulla materia di affidamento collocamento e limitazionedella responsabilità genitoriale risulta ancora esistente perché eragià pendente in precedenza o risulta instaurato successivamente ungiudizio di separazione o divorzio la questione non va risolta piùcon l applicazione del criterio della prevenzione cioè a favore deltribunale dei minori se in questa sede era stato instaurato ilgiudizio prima che presso il giudice della separazione o divorzio mava risolto con il trasferimento e la riunione di entrambi iprocedimenti presso il giudice della separazione anche se laseparazione è successiva e purché la litispendenza si protraggaoltre il 22 giugno a prescindere dalla fase in cui si trova ilprocedimento minorile già pendente o successivamente iscritto aruolo o instaurato2 La controricorrente nell aderire a queste argomentazioniaggiunge che è palesemente illegittima la tesi del criterio dellaprevenzione temporale richiamata nel decreto impugnato osservache l‘instaurazione del procedimento de quo viene datata 21 giugno3 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/20242022 poiché sul ricorso del Pubblico Ministero minorile è stataapposta una data a mano in calce con la dicitura “depositato incancelleria alle ore 16 e 15 minuti” del suddetto giorno 21 giugno2022 quando la cancelleria del Tribunale minorile di Catania èchiusa al pubblico alle ore 12 e 30 e la iscrizione a ruolo è inveceavvenuta il giorno successivo cioè il 22 giugno 2022 noncoincidente con l invio da parte del Pubblico Ministero* inoltre che la discrasia non si sarebbe verificata nelcaso in cui anche presso il Tribunale per i Minorenni fosse stato infunzione il processo telematico Infatti con il suddetto processotelematico l invio sarebbe stato valido sino alle ore 23 59 del21/06/2022 ma con il deposito cartaceo l invio doveva essereperfezionato entro l orario di apertura al pubblico della cancelleriache va dalle ore 08 30 alle ore 12 30 così come indicato nel sitoweb del Tribunale per i minorenni di Catania3 La richiesta di assegnazione alle sezioni unite del presenteprocesso è stata respinta con la seguente motivazione “Laquestione non è di massima perché non riguarda l individuazionein generale del regime intertemporale di applicazione della c driforma * né sempre in generale i rapporti di competenzatra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni bensì il casoparticolare della determinazione della data d instaurazione delprocedimento ex art 333 e ss c c da collocare alternativamentenella data in cui il ricorso del pubblico ministero è pervenuto incancelleria oppure il giorno successivo quando è stato messo aruolo La questione inoltre non si può configurare di particolareimportanza in quanto è relativa a una vicenda non ripetibileperché governata da un regime normativo ormai superato postoche come lo stesso ricorrente riferisce la piena operatività delprocesso telematico anche per il procedimento minorile in basealla combinazione degli artt 196 quater disp att c p c e dell art4 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/202435 terzo comma del d lgs n 149/22 come modificato dalla l n197/22 esclude la necessità di accesso in cancelleria per ildeposito di atti perdipiù in orario di chiusura al pubblico”4 Il Procuratore generale nella sua requisitoria osserva chedall esame diretto degli atti emerge che il ricorso con cui il P M hachiesto al Tribunale dei minorenni di Catania di adottare iprovvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale a tutela di* * * * risale al 21 6 2022 mentre ilricorso con cui * * ha chiesto al Tribunale di Cataniala separazione giudiziale dal marito * * è statoinstaurato con ricorso del dicembre 2022 che ai sensi dell art 1comma 37 della legge delega l art 38 disp att c c comeriformulato si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal22 6 2022 centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigoredella legge n 206/2021Il Procuratore generale osserva quindi che l art 38 disp att c cdetta una norma che segna il discrimen tra la competenza deltribunale dei minorenni ed il tribunale ordinario In ossequio alprincipio dettato dall art 5 c p c è dunque a tale norma cheoccorre fare riferimento per valutare se il tribunale dei minorennisia stato correttamente investito del procedimento di cui all art330 c p c ed è ragionevole sostenere che l art 1 comma 37 nelprevedere che l art 38 disp att c c si applichi ai procedimentiinstaurati dopo la sua entrata in vigore abbia inteso stabilire cheanche nei casi di litispendenza con un procedimento di separazioneo divorzio la competenza del tribunale dei minorenni investitopreventivamente di un procedimento ex art 333 c c debba esserevalutata alla stregua delle norme ratione temporis vigenti almomento della proposizione della domanda5 Le argomentazioni del Procuratore generale sonocondivisibili5 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/20245 1 Nel testo previgente alla riforma operata dalla legge 26novembre 2021 n 206 e dal D lgs 10 ottobre 2021 n 149 l art38 disp att c c come novellato dall art 3 della legge 10 dicembre2012 n 219 disponeva che i procedimenti ex artt 330 e 333c c venissero attratti alla competenza del Tribunale ordinario ovefosse pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione odivorzioLa norma è stata intrepretata come da giurisprudenzaconsolidata applicando il criterio della prevenzione nel senso cheil Tribunale per i minorenni restava competente a conoscere delladomanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o lalimitazione della responsabilità dei genitori se nel corso del giudiziofosse stata successivamente proposta innanzi al tribunaleordinario domanda di separazione personale dei coniugi o didivorzio Cass n 20202 del 31/07/2018 Cass n 2833 del12/02/2015 Cass n 1349 del 26/01/2015 Cass n 3780 del08/02/2023 Cass n 16340 del 10/06/20215 2 Con la più recente riforma il legislatore ha optato perun rafforzamento del principio di concentrazione delle tuteleprevedendo che detta vis attractiva operi pur se il giudizio diseparazione divorzio o affidamento del minore sia instaurato dopoil procedimento già pendente innanzi al Tribunale per i minorennistabilendo tuttavia un regime transitorio ben preciso delineatodell art 1 comma 37 della legge delega il quale prevede che l art38 disp att c c come riformulato si applica ai procedimentiinstaurati a decorrere dal 22 6 20225 3 La norma transitoria non fa riferimento alla data in cuisi verifica la litispendenza bensì alla data in cui i procedimenti dellacui competenza si discute sono instaurati e quindi deve essereletta in combinato disposto con l art 38 disp att c c nel sensoche la vis attractiva che sposta la competenza dal Tribunale6 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024minorile al Tribunale ordinario opera soltanto se il procedimentodella cui competenza si discute e che andrebbe spostato da unufficio all altro segnatamente il procedimento innanzi al giudiceminorile è stato instaurato a far data del 22 giugno 20225 4 * altri casi è operativo il principio generale di cuiall art 5 c p c correttamente richiamato dal Procuratore generalein assenza di esplicita deroga prevista dalla norma transitoriaDeve qui ricordarsi il principio secondo cui in assenza di norme chediversamente dispongano il processo civile è regolato nella suainterezza dal rito vigente al momento della proposizione delladomanda non potendo il principio del tempus regit actum inforza del quale lo ius superveniens trova applicazione immediatain materia processuale che riferirsi ai singoli atti da compiereisolatamente considerati e non già all intero nuovo rito Infattiposto che il rito è da intendersi come l insieme delle regolesistematicamente organizzate in vista della statuizione giudizialel applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato inassenza di norme transitorie che ciò autorizzino si tradurrebbe inuna non consentita applicazione retroattiva di quell insiemeinvece vietata dal principio di irretroattività della legge contenutonell art 11 delle disposizioni sulla legge in generale di cui lo stessoart 5 cod proc civ è applicazione Cass 20811/20105 6 Da ciò consegue che verranno spostati in favore delTribunale ordinario in presenza del requisito della pendenza di ungiudizio innanzi a quest ultimo soltanto quei procedimentipromossi innanzi al Tribunale minorile dal 22 giugno 2022 in poiNè vale il riferimento alla ratio legis della modifica dell art 38disp att che è quella di favorire la concentrazione delle tutelepoiché è evidente che il legislatore se da un lato ha intesoperseguire questa finalità dall altro con l introduzione di unanorma transitoria ha inteso bilanciare questa esigenza con quella di7 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024applicare regole certe in tema di competenza ed anche di nonprovocare un trasferimento massiccio e immediato di tutti iprocedimenti già pendenti per i quali sia verificata in qualunquetempo la successiva instaurazione di un giudizio di separazionedivorzio o affidamento dei figli6 Quanto al resto vale la regola generale che neiprocedimenti che si instaurano con ricorso la pendenza della lite èdata dal deposito del ricorso in cancelleria restando irrilevanti gliulteriori adempimenti che il cancelliere abbia eventualmenteritardato ad esempio iscrivendo al ruolo il processo il giornosuccessivo Il fatto che il 21 giugno 2022 il ricorso sia statodepositato alle ore 16 15 quando la cancelleria asseritamente erachiusa è una allegazione non autosufficiente e aspecifica nonessendo stato neppure comprovato l orario di apertura al pubblicodella cancelleria se non con un generico ed insufficienteriferimento alle notizie tratte dal sito web Peraltro l art 162 leggedel 23/10/1960 dispone invero che le cancellerie e segreteriegiudiziarie siano aperte al pubblico cinque ore nei giorni ferialisecondo l orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari ma ancheche “quando le esigenze dell ufficio lo richiedano il funzionario ol impiegato è tenuto a prestare servizio con il diritto allaretribuzione per lavoro straordinario anche in giorni o in ore noncomprese nell orario normale salvo che sia esonerato pergiustificati motivi” * significa che non può escludersi la possibilità– in difetto di prova contraria circa l orario di apertura al pubblico Cass 15103/2005 che il 21 giugno 2022 quando ancora non eravigente l obbligo di deposito telematico degli atti la cancelleriafosse ancora aperta anche oltre il consueto orario di apertura alpubblico In tal caso il cancelliere in servizio avrebbe compiuto unma non per questo può affermarsi che esista un generalizzato8 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024potere del Pubblico Ministero di accedere alla cancelleria in oraripreclusi all utenza il che esclude che si debba verificare lacompatibilità del fatto materiale dedotto con il sistemacostituzionale non essendovi alcuna norma di favore per il PubblicoMinistero7 Infine deve qui osservarsi per completezza che la dedottanascita del secondo figlio non rileva ai fini dello spostamento dellacontroversia al Tribunale ordinario oltre che per le ragioni giàprecisate perché la ratio della concentrazione delle tutele vaindividuata – nel regime normativo ratione temporis vigente nontanto nella esigenza di consentire una valutazione globale edunitaria del conflitto familiare e delle attitudini genitoriali deiconiugi quanto nella connessione oggettiva e soggettiva tra dettedomande e quelle di cui agli artt 330 e 333 c c che ne legittima laproposizione congiunta dinanzi al giudice del conflitto familiarenonché nella possibile interferenza tra i provvedimenti riguardantil affidamento dei figli e quelli ablativi o limitativi della responsabilitàgenitoriale e nella conseguente necessità di garantire la coerenzadelle relative determinazioni cfr [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n1349 Tale finalità se può legittimare una valutazione complessivadella situazione di ciascun minore nell ambito del contestofamiliare ai fini della scelta delle misure più opportune tra quellepreviste dagli artt 337 c c e ss e quelle di cui agli artt 330 e 333non è di per sé sufficiente a giustificare in ogni caso la trattazionecongiunta delle domande riguardanti tutti i figli nati dall unione lecui posizioni possono risultare in concreto differenziate tra loro equindi meritevoli di distinta considerazione Cass 3501/2018 inmotivazioneNe consegue il rigetto del ricorso e la dichiarazione dellacompetenza del Tribunale per i minorenni di Catania le spesesaranno regolate nel giudizio di merito9 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* * Consigliere Ud 13/03/2024 CC* * Consigliere* D * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 6593/2023 R G proposto da* * * avvocatorappresentato e difeso da sé ex art 86 c p c ricorrentecontro* * * * * rappresentata edifesa dall avvocato * * * * controricorrentenell interesse di* * * * intimataavverso il DECRETO di TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] n625/2022 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024dal Consigliere * * * ** le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024Con ordinanza del 10 3 2023 il Tribunale per i minorenni diCatania affermava di essere competente a conoscere delprocedimento promosso dal P M ex artt 333 e seguenti c c atutela della minore * * e in accoglimento del ricorsointroduttivo disponeva limitarsi la responsabilità dei suoi genitori* * e * *Il Tribunale fondava l affermazione della competenza cheera stata contestata dalle parti osservando che è pendete giudiziodi separazione instaurato successivamente innanzi al Tribunaleordinario sul rilievo che la riforma dell art 38 disp att c c nellaparte in cui dispone la attrazione alla competenza del Tribunaleordinario dei procedimenti de potestate non solo quando giàpendente ma anche quando “è instaurato successivamente tra lestesse parti giudizio” innanzi al giudice ordinario è entrato invigore il 22 giugno 2022 cioè successivamente al ricorsointroduttivo del procedimento de quo 21 giugnoIl predetto provvedimento è stato impugnato da ** con regolamento di competenza * * conmemoria difensiva ha aderito alle richieste del ricorrenteE stata altresì richiesta l assegnazione del ricorso alle sezioniunite che il Presidente aggiunto ha respintoIl Procuratore generale ha concluso nel senso che lacompetenza del Tribunale minorile resta radicata pur sesuccessivamente è stato introdotto giudizio innanzi al Tribunaleordinario se il processo di cui trattasi è stato introdotto – comenella specie prima del 22 giugno 2022 in ossequio all art 5c p cRITENUTO CHE1 Il ricorrente osserva che il rinnovato art 38 disp attc c realizza pienamente la concentrazione delle tutele e il principio2 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024di economia processuale e serve altresì per far uniformare lecompetenze e specializzare i giudici che provengono da settoridiversi separazioni minorile tutelare in vista della soppressionedei tribunali minorili cosicché per tutte le separazioni iscritte aruolo a partire dal 22 giugno 2022 il giudice della separazione èchiamato ad occuparsi anche di procedimenti di limitazione dellaresponsabilità genitoriale al posto del giudice minorile a partiredal 22 giugno 2022 non dovrà essere applicato il criterio dellaprevenzione temporale cioè iscrizione a ruolo per primo pereliminare la litispendenza risultando irrilevante la data dipendenzaIl ricorrente deduce che se dal 22 giugno 2022 il protrarsidella pendenza di entrambi i giudizi causa la litispendenzal eliminazione del conflitto di giudicati derivante dalla duplicazionedel giudizio sulla materia di affidamento collocamento e limitazionedella responsabilità genitoriale risulta ancora esistente perché eragià pendente in precedenza o risulta instaurato successivamente ungiudizio di separazione o divorzio la questione non va risolta piùcon l applicazione del criterio della prevenzione cioè a favore deltribunale dei minori se in questa sede era stato instaurato ilgiudizio prima che presso il giudice della separazione o divorzio mava risolto con il trasferimento e la riunione di entrambi iprocedimenti presso il giudice della separazione anche se laseparazione è successiva e purché la litispendenza si protraggaoltre il 22 giugno a prescindere dalla fase in cui si trova ilprocedimento minorile già pendente o successivamente iscritto aruolo o instaurato2 La controricorrente nell aderire a queste argomentazioniaggiunge che è palesemente illegittima la tesi del criterio dellaprevenzione temporale richiamata nel decreto impugnato osservache l‘instaurazione del procedimento de quo viene datata 21 giugno3 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/20242022 poiché sul ricorso del Pubblico Ministero minorile è stataapposta una data a mano in calce con la dicitura “depositato incancelleria alle ore 16 e 15 minuti” del suddetto giorno 21 giugno2022 quando la cancelleria del Tribunale minorile di Catania èchiusa al pubblico alle ore 12 e 30 e la iscrizione a ruolo è inveceavvenuta il giorno successivo cioè il 22 giugno 2022 noncoincidente con l invio da parte del Pubblico Ministero* inoltre che la discrasia non si sarebbe verificata nelcaso in cui anche presso il Tribunale per i Minorenni fosse stato infunzione il processo telematico Infatti con il suddetto processotelematico l invio sarebbe stato valido sino alle ore 23 59 del21/06/2022 ma con il deposito cartaceo l invio doveva essereperfezionato entro l orario di apertura al pubblico della cancelleriache va dalle ore 08 30 alle ore 12 30 così come indicato nel sitoweb del Tribunale per i minorenni di Catania3 La richiesta di assegnazione alle sezioni unite del presenteprocesso è stata respinta con la seguente motivazione “Laquestione non è di massima perché non riguarda l individuazionein generale del regime intertemporale di applicazione della c driforma * né sempre in generale i rapporti di competenzatra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni bensì il casoparticolare della determinazione della data d instaurazione delprocedimento ex art 333 e ss c c da collocare alternativamentenella data in cui il ricorso del pubblico ministero è pervenuto incancelleria oppure il giorno successivo quando è stato messo aruolo La questione inoltre non si può configurare di particolareimportanza in quanto è relativa a una vicenda non ripetibileperché governata da un regime normativo ormai superato postoche come lo stesso ricorrente riferisce la piena operatività delprocesso telematico anche per il procedimento minorile in basealla combinazione degli artt 196 quater disp att c p c e dell art4 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/202435 terzo comma del d lgs n 149/22 come modificato dalla l n197/22 esclude la necessità di accesso in cancelleria per ildeposito di atti perdipiù in orario di chiusura al pubblico”4 Il Procuratore generale nella sua requisitoria osserva chedall esame diretto degli atti emerge che il ricorso con cui il P M hachiesto al Tribunale dei minorenni di Catania di adottare iprovvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale a tutela di* * * * risale al 21 6 2022 mentre ilricorso con cui * * ha chiesto al Tribunale di Cataniala separazione giudiziale dal marito * * è statoinstaurato con ricorso del dicembre 2022 che ai sensi dell art 1comma 37 della legge delega l art 38 disp att c c comeriformulato si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal22 6 2022 centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigoredella legge n 206/2021Il Procuratore generale osserva quindi che l art 38 disp att c cdetta una norma che segna il discrimen tra la competenza deltribunale dei minorenni ed il tribunale ordinario In ossequio alprincipio dettato dall art 5 c p c è dunque a tale norma cheoccorre fare riferimento per valutare se il tribunale dei minorennisia stato correttamente investito del procedimento di cui all art330 c p c ed è ragionevole sostenere che l art 1 comma 37 nelprevedere che l art 38 disp att c c si applichi ai procedimentiinstaurati dopo la sua entrata in vigore abbia inteso stabilire cheanche nei casi di litispendenza con un procedimento di separazioneo divorzio la competenza del tribunale dei minorenni investitopreventivamente di un procedimento ex art 333 c c debba esserevalutata alla stregua delle norme ratione temporis vigenti almomento della proposizione della domanda5 Le argomentazioni del Procuratore generale sonocondivisibili5 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/20245 1 Nel testo previgente alla riforma operata dalla legge 26novembre 2021 n 206 e dal D lgs 10 ottobre 2021 n 149 l art38 disp att c c come novellato dall art 3 della legge 10 dicembre2012 n 219 disponeva che i procedimenti ex artt 330 e 333c c venissero attratti alla competenza del Tribunale ordinario ovefosse pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione odivorzioLa norma è stata intrepretata come da giurisprudenzaconsolidata applicando il criterio della prevenzione nel senso cheil Tribunale per i minorenni restava competente a conoscere delladomanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o lalimitazione della responsabilità dei genitori se nel corso del giudiziofosse stata successivamente proposta innanzi al tribunaleordinario domanda di separazione personale dei coniugi o didivorzio Cass n 20202 del 31/07/2018 Cass n 2833 del12/02/2015 Cass n 1349 del 26/01/2015 Cass n 3780 del08/02/2023 Cass n 16340 del 10/06/20215 2 Con la più recente riforma il legislatore ha optato perun rafforzamento del principio di concentrazione delle tuteleprevedendo che detta vis attractiva operi pur se il giudizio diseparazione divorzio o affidamento del minore sia instaurato dopoil procedimento già pendente innanzi al Tribunale per i minorennistabilendo tuttavia un regime transitorio ben preciso delineatodell art 1 comma 37 della legge delega il quale prevede che l art38 disp att c c come riformulato si applica ai procedimentiinstaurati a decorrere dal 22 6 20225 3 La norma transitoria non fa riferimento alla data in cuisi verifica la litispendenza bensì alla data in cui i procedimenti dellacui competenza si discute sono instaurati e quindi deve essereletta in combinato disposto con l art 38 disp att c c nel sensoche la vis attractiva che sposta la competenza dal Tribunale6 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024minorile al Tribunale ordinario opera soltanto se il procedimentodella cui competenza si discute e che andrebbe spostato da unufficio all altro segnatamente il procedimento innanzi al giudiceminorile è stato instaurato a far data del 22 giugno 20225 4 * altri casi è operativo il principio generale di cuiall art 5 c p c correttamente richiamato dal Procuratore generalein assenza di esplicita deroga prevista dalla norma transitoriaDeve qui ricordarsi il principio secondo cui in assenza di norme chediversamente dispongano il processo civile è regolato nella suainterezza dal rito vigente al momento della proposizione delladomanda non potendo il principio del tempus regit actum inforza del quale lo ius superveniens trova applicazione immediatain materia processuale che riferirsi ai singoli atti da compiereisolatamente considerati e non già all intero nuovo rito Infattiposto che il rito è da intendersi come l insieme delle regolesistematicamente organizzate in vista della statuizione giudizialel applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato inassenza di norme transitorie che ciò autorizzino si tradurrebbe inuna non consentita applicazione retroattiva di quell insiemeinvece vietata dal principio di irretroattività della legge contenutonell art 11 delle disposizioni sulla legge in generale di cui lo stessoart 5 cod proc civ è applicazione Cass 20811/20105 6 Da ciò consegue che verranno spostati in favore delTribunale ordinario in presenza del requisito della pendenza di ungiudizio innanzi a quest ultimo soltanto quei procedimentipromossi innanzi al Tribunale minorile dal 22 giugno 2022 in poiNè vale il riferimento alla ratio legis della modifica dell art 38disp att che è quella di favorire la concentrazione delle tutelepoiché è evidente che il legislatore se da un lato ha intesoperseguire questa finalità dall altro con l introduzione di unanorma transitoria ha inteso bilanciare questa esigenza con quella di7 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024applicare regole certe in tema di competenza ed anche di nonprovocare un trasferimento massiccio e immediato di tutti iprocedimenti già pendenti per i quali sia verificata in qualunquetempo la successiva instaurazione di un giudizio di separazionedivorzio o affidamento dei figli6 Quanto al resto vale la regola generale che neiprocedimenti che si instaurano con ricorso la pendenza della lite èdata dal deposito del ricorso in cancelleria restando irrilevanti gliulteriori adempimenti che il cancelliere abbia eventualmenteritardato ad esempio iscrivendo al ruolo il processo il giornosuccessivo Il fatto che il 21 giugno 2022 il ricorso sia statodepositato alle ore 16 15 quando la cancelleria asseritamente erachiusa è una allegazione non autosufficiente e aspecifica nonessendo stato neppure comprovato l orario di apertura al pubblicodella cancelleria se non con un generico ed insufficienteriferimento alle notizie tratte dal sito web Peraltro l art 162 leggedel 23/10/1960 dispone invero che le cancellerie e segreteriegiudiziarie siano aperte al pubblico cinque ore nei giorni ferialisecondo l orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari ma ancheche “quando le esigenze dell ufficio lo richiedano il funzionario ol impiegato è tenuto a prestare servizio con il diritto allaretribuzione per lavoro straordinario anche in giorni o in ore noncomprese nell orario normale salvo che sia esonerato pergiustificati motivi” * significa che non può escludersi la possibilità– in difetto di prova contraria circa l orario di apertura al pubblico Cass 15103/2005 che il 21 giugno 2022 quando ancora non eravigente l obbligo di deposito telematico degli atti la cancelleriafosse ancora aperta anche oltre il consueto orario di apertura alpubblico In tal caso il cancelliere in servizio avrebbe compiuto unma non per questo può affermarsi che esista un generalizzato8 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024potere del Pubblico Ministero di accedere alla cancelleria in oraripreclusi all utenza il che esclude che si debba verificare lacompatibilità del fatto materiale dedotto con il sistemacostituzionale non essendovi alcuna norma di favore per il PubblicoMinistero7 Infine deve qui osservarsi per completezza che la dedottanascita del secondo figlio non rileva ai fini dello spostamento dellacontroversia al Tribunale ordinario oltre che per le ragioni giàprecisate perché la ratio della concentrazione delle tutele vaindividuata – nel regime normativo ratione temporis vigente nontanto nella esigenza di consentire una valutazione globale edunitaria del conflitto familiare e delle attitudini genitoriali deiconiugi quanto nella connessione oggettiva e soggettiva tra dettedomande e quelle di cui agli artt 330 e 333 c c che ne legittima laproposizione congiunta dinanzi al giudice del conflitto familiarenonché nella possibile interferenza tra i provvedimenti riguardantil affidamento dei figli e quelli ablativi o limitativi della responsabilitàgenitoriale e nella conseguente necessità di garantire la coerenzadelle relative determinazioni cfr [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n1349 Tale finalità se può legittimare una valutazione complessivadella situazione di ciascun minore nell ambito del contestofamiliare ai fini della scelta delle misure più opportune tra quellepreviste dagli artt 337 c c e ss e quelle di cui agli artt 330 e 333non è di per sé sufficiente a giustificare in ogni caso la trattazionecongiunta delle domande riguardanti tutti i figli nati dall unione lecui posizioni possono risultare in concreto differenziate tra loro equindi meritevoli di distinta considerazione Cass 3501/2018 inmotivazioneNe consegue il rigetto del ricorso e la dichiarazione dellacompetenza del Tribunale per i minorenni di Catania le spesesaranno regolate nel giudizio di merito9 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 6593/2023Numero sezionale 1245/2024Numero di raccolta generale 14104/2024Data pubblicazione 21/05/2024 P Q MRigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per iminorenni di CataniaIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità delle parti e gli altri titoli identificativi a norma dell art52 d lgs 196/2003Così deciso in Roma il 13/03/2024Il Presidente* *10 di 10* *P Q MRigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per iminorenni di CataniaIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità delle parti e gli altri titoli identificativi a norma dell art52 d lgs 196/2003Così deciso in Roma il 13/03/2024Il Presidente* *10 di 10* *
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