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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 17448/2024

Testo disponibile della fonte

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2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36093/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliat e in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza n. 28621/2023 della Corte Suprema di cassazione depositata il 13 ottobre 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Saras –[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di pagamento e la cartella esattoriale relativa a tasse portuali per gli anni 2004-2007 per merci sbarcate e imbarcate presso il terminale petrolifero di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sfavorevole decisione della CTR della Sardegna, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, che, con ordinanza interlocutoria n. 31785/2022 era rimesso innanzi alle Sezioni Unite in relazione alla questione della compatibilità eurounitaria delle tasse portuali in rapportoall’art. 4 bis d.l. n. 68 del 2022.

3. Con sentenza n. 28621/2023 le Sezioni Unite, nel risolvere la questione, hanno rigettato i motivi nn. 3, 6e 7, rimettendo alla Sezione competente per la trattazione e decisione delle ulteriori doglianze.

4. Con istanza del 27 febbraio 2024, il difensore della Saras – [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale della citata decisione nella parte in cui, in dispositivo, la Corte ha richiamato i motivi 3, 5 e 6 anziché 3, 6 e 7, correttamente indicatinella decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza n. 28621/2023 è effettivamente affetta da errore materiale nei termini dedotti con l’istanza, presenti anche nel punto 29 della motivazione.

2. Ne deriva che deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, dovendosi leggere: -nel punto 29 della motivazione, al primo rigo, «motivi nn. 3, 6 e 7,» laddove è indicato erroneamente «motivi nn. 3, 5 e 6,»; - nel dispositivo, al primo rigo, «motivi n. 3, 6 e 7,» laddove è indicato erroneamente «motivi n. 3, 5 e 6,».

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Dispone che la sentenza di questa Corte n. 28621/2023, depositata il 13 ottobre 2023, venga corretta, dovendosi leggere, al primo rigo del punto 29 della motivazione, «motivi nn. 3, 6 e 7,» anziché «motivi nn. 3, 5 e 6,» e, al primo rigo del dispositivo, «motivi n. 3, 6 e 7,» anziché «motivi n. 3, 5 e6,».

Manda alla cancelleria per la prescrit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36093/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliat e in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza n. 28621/2023 della Corte Suprema di cassazione depositata il 13 ottobre 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Saras –[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di pagamento e la cartella esattoriale relativa a tasse portuali per gli anni 2004-2007 per merci sbarcate e imbarcate presso il terminale petrolifero di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sfavorevole decisione della CTR della Sardegna, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, che, con ordinanza interlocutoria n. 31785/2022 era rimesso innanzi alle Sezioni Unite in relazione alla questione della compatibilità eurounitaria delle tasse portuali in rapportoall’art. 4 bis d.l. n. 68 del 2022. 3. Con sentenza n. 28621/2023 le Sezioni Unite, nel risolvere la questione, hanno rigettato i motivi nn. 3, 6e 7, rimettendo alla Sezione competente per la trattazione e decisione delle ulteriori doglianze. 4. Con istanza del 27 febbraio 2024, il difensore della Saras – [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale della citata decisione nella parte in cui, in dispositivo, la Corte ha richiamato i motivi 3, 5 e 6 anziché 3, 6 e 7, correttamente indicatinella decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza n. 28621/2023 è effettivamente affetta da errore materiale nei termini dedotti con l’istanza, presenti anche nel punto 29 della motivazione. 2. Ne deriva che deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, dovendosi leggere: -nel punto 29 della motivazione, al primo rigo, «motivi nn. 3, 6 e 7,» laddove è indicato erroneamente «motivi nn. 3, 5 e 6,»; - nel dispositivo, al primo rigo, «motivi n. 3, 6 e 7,» laddove è indicato erroneamente «motivi n. 3, 5 e 6,». 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. Dispone che la sentenza di questa Corte n. 28621/2023, depositata il 13 ottobre 2023, venga corretta, dovendosi leggere, al primo rigo del punto 29 della motivazione, «motivi nn. 3, 6 e 7,» anziché «motivi nn. 3, 5 e 6,» e, al primo rigo del dispositivo, «motivi n. 3, 6 e 7,» anziché «motivi n. 3, 5 e6,». Manda alla cancelleria per la prescrit
Sentenza Cassazione n. 17448/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris