Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:586
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62002C0063 - IT
Avviso legale importante
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62002C0063
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 15 ottobre 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 98/83/CE. - [OSCURATO:PERSONA]63/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-00821
Conclusioni dell avvocato generale
1. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte dichiari che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato, per quanto riguarda l'[OSCURATO:PERSONA] del Nord ed il Galles, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano , o non avendo comunque comunicato le dette disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dall'art. 17, nn. 1 e 2, della detta direttiva.
2. L'art. 17 della direttiva 98/83 dispone:
«1) [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. (...)
2) [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
3. La direttiva è entrata in vigore il 25 dicembre 1998; pertanto, essa avrebbe dovuto essere trasposta entro il 25 dicembre 2000.
4. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla trasposizione, la [OSCURATO:PERSONA] avviava un procedimento per inadempimento e, con lettera 25 aprile 2001, invitava il [OSCURATO:PERSONA] a presentare le proprie osservazioni nel termine di due mesi.
5. Conseguentemente, il governo britannico trasmetteva, con lettera 18 giugno 2001, le disposizioni dirette all'attuazione della direttiva in Scozia. In ordine al Galles, all'[OSCURATO:PERSONA] del Nord e a Gibilterra, esso rendeva nota la prossima emanazione degli atti normativi necessari.
6. In data 24 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] notificava al [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato in cui impartiva al [OSCURATO:PERSONA] un termine di due mesi per adottare i provvedimenti necessari ai fini della trasposizione della direttiva nel Galles, nell'[OSCURATO:PERSONA] del Nord e a Gibilterra.
7. Con lettera 26 settembre 2001 il governo britannico trasmetteva le norme emanate ai fini della trasposizione della direttiva a Gibilterra e forniva informazioni sullo stato dei preparativi per la trasposizione nel Galles e nell'[OSCURATO:PERSONA] del Nord.
8. In data 26 febbraio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] proponeva il presente ricorso chiedendo alla Corte di pronunciare la declaratoria menzionata al precedente paragrafo 1. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] acconsente all'accoglimento della domanda. Esso fa presente che nel Galles le relative disposizioni di trasposizione sono state emanate il 7 dicembre 2001 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2002. Quanto all'[OSCURATO:PERSONA] del Nord, la trasposizione sarebbe stata ritardata da ristrettezze di risorse. L'entrata in vigore delle necessarie disposizioni sarebbe peraltro prevista per il settembre 2002.
Analisi
9. Ai sensi dell'art. 10, n. 1, CE gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Tra tali atti figurano le direttive che, a termini dell'art. 249, terzo comma, CE, sono vincolanti per lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Ciò comporta, per ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri destinatari di una direttiva, l'obbligo di adottare tempestivamente, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue .
10. Il semplice avvio della procedura di adozione di una legge diretta a garantire la trasposizione di una direttiva nell'ordinamento nazionale non soddisfa la detta esigenza .
11. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini della fondatezza della domanda è irrilevante il fatto che l'inadempimento sia stato eventualmente sanato dopo la scadenza del termine impartito nel parere motivato . Le norme dirette alla trasposizione della direttiva nel Galles sono entrate in vigore il 1° gennaio 2002, mentre, quanto all'[OSCURATO:PERSONA] del Nord, il governo britannico prevede di procedere alla trasposizione nel settembre 2002. Pertanto, considerato che le disposizioni di trasposizione sono entrate ovvero entreranno in vigore dopo la scadenza del termine prescritto, ciò non osta all'accertamento di un inadempimento.
12. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto inoltre la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Conclusione
13. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, suggerisco alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini:
«1) Non avendo adottato, per quanto riguarda l'[OSCURATO:PERSONA] del Nord ed il Galles, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, o non avendo comunque comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 17, nn. 1 e 2, della direttiva medesima.
2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese».