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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2025

Cassazione n. 01324/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFTestoVuoto.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2150/2024 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32189/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 febbraio 1957; avverso la sentenza del 17 aprile 2024 della Corte d’appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, che ha insistito per l’acco- glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Dome- nico Ubertini responsabile del reato di atti persecutori commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1324/2025 Roma, lì, 13/01/2025

2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di quattro mo- tivi d’impugnazione.

2.1. Il primo deduce la radicale assenza di motivazione in ordine al profilo della contestata procedibilità del reato (alla luce della sopravvenuta remissione di querela); un’omissione idonea, secondo la difesa, a determinare ex se la nullità della sentenza.

2.2. Il secondo e il terzo deducono, sempre con riferimento al profilo della procedibilità, da un canto, l’impossibilità di ritenere legittimamente contestata, in fatto, la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 612 cod. pen. (condizione necessaria, ai sensi del quarto comma dell’art. 612-bis, per la procedibilità d’uffi- cio); dall’altro, comunque, l’insussistenza dei presupposti per ritenere le condotte minacciose (poste in essere quali modalità esecutive degli atti persecutori) sussu- mibili anche all’interno della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 612, at- teso che l’arma è stata usato solo quale strumento di danneggiamento di cose, giammai nei confronti delle persone.

2.3. Il quarto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, in partico- lare al giudizio di bilanciamento delle circostanze, invocato dalla difesa in termini di prevalenza alla luce dell’integrale soddisfazione delle pretese risarcitorie vantate dalle persone offese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è, così come formulato, indeducibile, in quanto allega, a sostegno dell’invocata nullità della sentenza impugnata, una circostanza irrile- vante: l’omessa motivazione in ordine al profilo della ritenuta procedibilità d’uffi- cio.

Circostanza irrilevante in quanto, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presup- posti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ra- gionamento offerto per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (ex multis, Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391).

2. Il secondo e il terzo motivo, invece, sono infondati.

Per come si è detto, il ricorrente deduce: a) l’impossibilità di ritenere legitti- mamente contestata in fatto la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 612 cod. pen.; b) l’insussistenza, comunque, dei relativi presupposti applicativi.

2.1. Ebbene, la prima questione è eccentrica, in quanto nella descrizione del fatto, viene esplicitamente indicato l’uso delle armi.

Per cui la questione in ordine alla necessità che la gravità delle minacce sia oggetto, nell'imputazione, di specifica contestazione (Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020, Rv. 280258; Sez. 5, n. 9403 del 24/01/2022, B., Rv. 282983) o in ordine al rinvio contenuto nella descri- zione della fattispecie normativa (alle ipotesi in cui la minaccia sia stata perpetrata nei solo modi di cui all'art. 339 cod. pen. o a tutte le ipotesi di minaccia grave ex art. 612, comma 2, cod. pen.) perde ogni rilevanza.

2.2. Quanto al secondo profilo, le minacce poste in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa, oltre ad essere state reiterate e gravi, risultano essere state effettuate, come si ricava dall’esplicita precisazione contenuta nella sentenza impugnata, anche con armi e, in particolare, attraverso l’uso di un col- tello o di una falce, dato fattuale specificamente contestato ed ampiamente docu- mentato dai filmati visionati dalla polizia giudiziaria.

In questo contesto, la circostanza per cui le armi (il coltello e la falce) siano state (direttamente) rivolte contro il patrimonio della persona offesa e non (diret- tamente) nei confronti della sua persona non esclude la configurabilità dell’aggra- vante, in ragione della direzionalità “mediata” della condotta posta in essere; una condotta in cui il danneggiamento di un bene rappresenta in sé (all’interno del complessivo contesto delle plurime condotte moleste e minacciose) un comporta- mento intimidatorio contenente, proprio perché realizzato con armi, la prospetta- zione implicita di una maggiore potenzialità lesiva.

3. Indeducibile, infine, il quarto motivo.

Deve premettersi che la graduazione della pena presuppone un apprezza- mento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).

L'obbligo di motivazione deve ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementi ritenuti rilevanti o determi- nanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410) ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione è prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, suffi- ciente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).

Tanto vale anche con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (come in concreto av- venuto, alla luce dello specifico riferimento ai profili di danno psicologico arrecato alla persona offesa), senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valu- tazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

In questo contesto, invocare una diversa e più rilevante valutazione dell’inte- grale soddisfazione delle pretese risarcitorie vantate dalle persone offese rappre- senta un’inammissibile richiesta di rivalutare il merito del sindacato esercitato dal giudice; attività che, com’è noto, è preclusa a questa Corte, chiamata non già a condividere la giustificazione offerta all’ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma alla sola verifica di logicità e coerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali.

Così deciso il 28 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2150/2024 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32189/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 febbraio 1957; avverso la sentenza del 17 aprile 2024 della Corte d’appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, che ha insistito per l’acco- glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Dome- nico Ubertini responsabile del reato di atti persecutori commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1324/2025 Roma, lì, 13/01/2025 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di quattro mo- tivi d’impugnazione. 2.1. Il primo deduce la radicale assenza di motivazione in ordine al profilo della contestata procedibilità del reato (alla luce della sopravvenuta remissione di querela); un’omissione idonea, secondo la difesa, a determinare ex se la nullità della sentenza. 2.2. Il secondo e il terzo deducono, sempre con riferimento al profilo della procedibilità, da un canto, l’impossibilità di ritenere legittimamente contestata, in fatto, la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 612 cod. pen. (condizione necessaria, ai sensi del quarto comma dell’art. 612-bis, per la procedibilità d’uffi- cio); dall’altro, comunque, l’insussistenza dei presupposti per ritenere le condotte minacciose (poste in essere quali modalità esecutive degli atti persecutori) sussu- mibili anche all’interno della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 612, at- teso che l’arma è stata usato solo quale strumento di danneggiamento di cose, giammai nei confronti delle persone. 2.3. Il quarto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, in partico- lare al giudizio di bilanciamento delle circostanze, invocato dalla difesa in termini di prevalenza alla luce dell’integrale soddisfazione delle pretese risarcitorie vantate dalle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è, così come formulato, indeducibile, in quanto allega, a sostegno dell’invocata nullità della sentenza impugnata, una circostanza irrile- vante: l’omessa motivazione in ordine al profilo della ritenuta procedibilità d’uffi- cio. Circostanza irrilevante in quanto, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presup- posti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ra- gionamento offerto per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (ex multis, Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391). 2. Il secondo e il terzo motivo, invece, sono infondati. Per come si è detto, il ricorrente deduce: a) l’impossibilità di ritenere legitti- mamente contestata in fatto la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 612 cod. pen.; b) l’insussistenza, comunque, dei relativi presupposti applicativi. 2.1. Ebbene, la prima questione è eccentrica, in quanto nella descrizione del fatto, viene esplicitamente indicato l’uso delle armi. Per cui la questione in ordine alla necessità che la gravità delle minacce sia oggetto, nell'imputazione, di specifica contestazione (Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020, Rv. 280258; Sez. 5, n. 9403 del 24/01/2022, B., Rv. 282983) o in ordine al rinvio contenuto nella descri- zione della fattispecie normativa (alle ipotesi in cui la minaccia sia stata perpetrata nei solo modi di cui all'art. 339 cod. pen. o a tutte le ipotesi di minaccia grave ex art. 612, comma 2, cod. pen.) perde ogni rilevanza. 2.2. Quanto al secondo profilo, le minacce poste in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa, oltre ad essere state reiterate e gravi, risultano essere state effettuate, come si ricava dall’esplicita precisazione contenuta nella sentenza impugnata, anche con armi e, in particolare, attraverso l’uso di un col- tello o di una falce, dato fattuale specificamente contestato ed ampiamente docu- mentato dai filmati visionati dalla polizia giudiziaria. In questo contesto, la circostanza per cui le armi (il coltello e la falce) siano state (direttamente) rivolte contro il patrimonio della persona offesa e non (diret- tamente) nei confronti della sua persona non esclude la configurabilità dell’aggra- vante, in ragione della direzionalità “mediata” della condotta posta in essere; una condotta in cui il danneggiamento di un bene rappresenta in sé (all’interno del complessivo contesto delle plurime condotte moleste e minacciose) un comporta- mento intimidatorio contenente, proprio perché realizzato con armi, la prospetta- zione implicita di una maggiore potenzialità lesiva. 3. Indeducibile, infine, il quarto motivo. Deve premettersi che la graduazione della pena presuppone un apprezza- mento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). L'obbligo di motivazione deve ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementi ritenuti rilevanti o determi- nanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410) ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione è prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, suffi- ciente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). Tanto vale anche con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (come in concreto av- venuto, alla luce dello specifico riferimento ai profili di danno psicologico arrecato alla persona offesa), senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valu- tazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). In questo contesto, invocare una diversa e più rilevante valutazione dell’inte- grale soddisfazione delle pretese risarcitorie vantate dalle persone offese rappre- senta un’inammissibile richiesta di rivalutare il merito del sindacato esercitato dal giudice; attività che, com’è noto, è preclusa a questa Corte, chiamata non già a condividere la giustificazione offerta all’ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma alla sola verifica di logicità e coerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso il 28 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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