CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 18/09/2018 del G.i.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato al Grasso perché, «ricevendo sulla propria carta ricaricabile Genius n. 5264309281906502 la somma di C 10.766= proveniente dai delitti di accesso abusivo a un sistema informatico e di frode informatica ai danni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di un cliente sloveno della stessa e, successivamente, prelevando detta somma, sostituiva e trasferiva tale somma di denaro in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa. Fatto commesso in Torino, il 47/3/2015 e in epoca successiva e prossima». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino, nell'escludere il proprio concorso nei reati presupposti di accesso abusivo a un sistema informatico e di frode informatica, non avrebbe adeguatamente valutato l'elemento probatorio - acquisito nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado e richiamato nel proprio atto di appello - costituito dall'esistenza di un procedimento pendente a proprio carico davanti alla Procura della Repubblica di Aquisgrana per il reato di truffa ai danni di Jakobs GmbH (società dalla quale il Grasso aveva ricevuto il denaro di cui all'imputazione), in relazione al quale egli era stato anche sottoposto a interrogatorio, eseguito su rogatoria dell'autorità giudiziaria straniera, ciò che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Torino, non poteva essere considerato costituire una mera «ipotesi investigativa» ma che, invece, comprovava come la condotta contestatagli fosse stata da lui posta in essere quale responsabile o concorrente nei menzionati delitti presupposti, del cui provento aveva «inteso giovars[i]». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché la carenza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente rappresenta che la motivazione della Corte d'appello di Torino in ordine a tale diniego si porrebbe in contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la protesta d'innocenza dell'imputato, pur a fronte dell'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo all'analoga problematica che si pone con riguardo al reato di ricettazione, la Corte di cassazione ha chiarito - affermando un principio al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità - che, ai fini della configurabilità dello stesso reato, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430-01), atteso che l'estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma una mera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con la conseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del 2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione). Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'estraneità dell'imputato al delitto presupposto è necessaria quando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01). La Corte d'appello di Torino ha pienamente rispettato tali principi, i quali, attesa l'analogia della problematica che si pone, quanto alla prova dell'estraneità dell'imputato al delitto presupposto, con riguardo ai delitti di ricettazione e di riciclaggio, si devono ritenere applicabili anche in relazione a quest'ultimo. La Corte d'appello di Torino ha anzitutto rappresentato come il Grasso non avesse mai dedotto di avere commesso i delitti presupposti di accesso abusivo a un sistema informatico e di frode informatica, evidenziando come l'imputato avesse fornito una versione dei fatti (segnatamente, di avere ricevuto la somma da un cittadino extracomunitario, quale pagamento anticipato dell'acquisto di mobilio, che egli vendeva) che non contemplava in alcun modo la sua partecipazione ai predetti delitti. Sulla base del secondo dei rammentati principi, affermati dalla Corte di cassazione, tali elementi escludevano che, nel caso in esame, fosse necessaria la prova positiva dell'estraneità del Grasso ai menzionati delitti presupposti. Posto che, pertanto, nel caso in esame, doveva ritenersi sufficiente, sulla base del primo dei rammentati principi affermati dalla Corte di cassazione, che non emergesse la prova che il Grasso era stato concorrente in detti delitti, si deve ritenere del tutto corretta l'argomentazione della Corte d'appello di Torino là dove essa ha considerato che tale prova non poteva ritenersi emergere dalla pendenza, nei confronti dello stesso Grasso, davanti alla Procura della Repubblica di Aquisgrana, di un procedimento penale per il reato di truffa ai danni di Jakobs GmbH, atteso che la mera pendenza di un procedimento penale per un reato - e lo svolgimento, in sede di indagini preliminari, dell'interrogatorio dell'indagato - non costituiscono, evidentemente, prova che tale soggetto abbia commesso il reato, ma solo del fatto che, con riguardo allo stesso, sono svolte delle indagini nei suoi confronti. A ulteriore riprova della mancata emersione di prove che il Grasso fosse concorrente nei delitti presupposti, la Corte d'appello di Torino ha altresì logicamente evidenziato come non risultasse in alcun modo che l'imputato fosse dotato di particolari conoscenze informatiche o avesse commesso delitti che le implicavano. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. È vero che, come ricordato dal ricorrente, la Corte di cassazione ha statuito che, in tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778-01; Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rossi, Rv. 265592-01). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d'appello di Torino ha negato al Grasso la concessione delle circostanze attenuanti generiche non solo perché l'imputato non aveva confessato di avere commesso il fatto, ma, comunque, per l'assenza di elementi di segno positivo, valorizzabili ai fini del riconoscimento di dette circostanze attenuanti, e considerato anche che lo stesso Grasso era gravato da significativi precedenti penali, non aveva risarcito il danno e non aveva posto in essere alcuna condotta che potesse fare ritenere che egli aveva compreso il disvalore delle proprie azioni. La decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche, pertanto, non è stata presa dalla Corte d'appello di Torino, assumendo, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, la mancata confessione del Grasso, ma, legittimamente, anche per l'assenza, comunque, di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610- 01), e ritenendo, altresì, significativi, gli elementi - attinenti alla capacità a delinquere - dei precedenti penali dell'imputato e della sua condotta susseguente al reato (omesso risarcimento del danno e mancanza di qualsiasi condotta che potesse fare ritenere la comprensione del disvalore del fatto), così esprimendo un giudizio di fatto che, non essendo contraddittorio e dando conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti preponderanti ai fini del diniego, non è sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame