Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09159/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12964/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Treviglio (Bergamo) via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4457/2017 depositata il 24/10/2017.

Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. La società Myenergyagiva in giudizio dinanzi il Tribunale di Pavia chiedendo l’annullamento per dolo del contratto di fornitura del 29 agosto 2012 stipulato con la società Attis o, in via subordinata, la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento della controparte e la condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro al pagamento della maggiore o minor somma di euro 3.675.270 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento e dell’ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno dell’immagine oltre accessori, nonché alla restituzione della somma di euro 462.295, 68 versata dall’attrice a titolo di corrispettivo inadempimento del contratto di fornitura.

2. La società [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attrice. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata e in corso di causa falliva con conseguente riassunzione del giudizio nei confronti del fallimento.

3. Il T ribunale di Pavia rigettava la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].

Per quel che ancora rileva, il T ribunale evidenziava che Myenergy aveva dedotto di aver stipulato con Attis un contratto relativo alla fornitura, la consegna, installazione e alla manutenzione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 999 KWP.

Il corrispettivo per la realizzazione dell’impianto avrebbe Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 dovuto essere versato da Attis a Myenergy attraverso la cessione, per tutta la durata della convenzione, del credito vantato nei confronti del gestore dei servizi energetici (GSE).

Tale credito era costituito dall’erogazione degli incentivi di cui al d.m. 11 maggio 2011, secondo le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili ivi definite.

Al fine di adempiere al suddetto contratto Myenergy acquistava da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito NEM ) al prez zo complessivo di euro 462.295,68 i moduli cosiddetti [OSCURATO:SOCIETA] descritti come moduli europei certificati, e cioè conformialle norme tecniche europee, condizione necessaria per l’erogazione degli incentivi economici da parte di GSE.

Successivamente all’istallazione dei moduli la società GSE aveva provveduto a effettuare verifiche dirette ad accertare la conformità dei predetti moduli alle prescrizioni del d.m. del 5 maggio 2011.

All’esito di tale verifica la suddetta società emanava un provvedimento di rigetto della richiesta di incentivazione presentata dalla società Attisper i motivi riferibili alla non idoneità dei moduli Z uccott i alle prescrizioni previste dalla normativa ministeriale.

Secondo il Tribunale la domanda era infondata perché per ritenere sussistenti vizi degli impianti denunciati il giudiceavrebbe dovuto basarsi solo sull’istruttoria compiuta da GSE.

Infatti, i pannelli erano stati rimossi e la perizia asseverata di parte attrice non aveva valore probatorio.

Peraltro, la pratica diretta all’ottenimento degli incentivi era stata inoltrata e gestita dalla società Attis, soggetto estraneo al giudizio.

Le intese e gli accordi contrattuali intercorsi tra Attis e Myenergy non rilevavano nei Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 confronti di NEM.

Inoltre, la produttrice e fornitrice dei beni era stata la società [OSCURATO:SOCIETA], unica ad affiancare la società Attis nel procedimento di verifica condotto da GSE.

In conclusione, la domanda spiegata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era sfornita di prova.

4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la società Myenergy.

5. La società [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in appello chiedendoneil rigetto.

6. La C orte d’ A ppello di Milano rigettava l’appello e condannava l’appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite liquidate per il primo grado in Euro 40.000 e per l’appello in altrettanti Euro 40.000, oltre accessori come per legge. 6.1 La Corte d’Appello evidenziava che, in caso di inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione, per il risarcimento o per l’adempimento deve provare la fonte del suo diritto e, nel caso di specie, Myenergy non aveva fornito tale prova.

In particolare, Myenergy doveva allegare la fonte del suo diritto e cioè il vincolo giuridico che la legava a NEM e il contenuto specifico del regolamento negoziale.

Tra le parti non era stato stipulato un contratto in forma scritta nel quale fossero indicate le caratteristiche specifiche del prodotto oggetto della compravendita e la sua compatibilità con le richieste della società acquirente.

Vi era un riferimento alla normativa europea nel documento n. 4 di Myenergy contenut o nel fascicolo di primo grado dove la controparte NEM , nella fattura del 4 dicembre 2012 , nella Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 descrizione dell’articolo indicava “[OSCURATO:SOCIETA] 240WP policristallino EU certificato”.

Tale descrizione,a parere della Corte, del tutto insoddisfacente e generica , era indice di inconsapevolezza fra le parti di quali fossero le caratteristiche tecniche necessarie del prodotto oggetto di compravendita.

Di talché, la normativa comunitaria alla quale le parti probabilmente facevano riferimento doveva ritenersi caratterizzata dal fatto che il prodotto, a partire da una determinata data, venisse immesso sul mercato o messo in servizio con la cosiddetta marcatura CE.

Tale certificazione, però, non costituiva omologazione e neanche un marchio di qualità ma semplicemente una dichiarazione,fatta dal costruttore, di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza indicati nell’allegato tecnico alle singole direttive di prodotto costituenti il parametro tecnologico voluto dal legislatore comunitario.

La dichiarazione di conformità a tali requisiti essenziali di sicurezza avveniva direttamente dal costruttore del prodotto o da parte di un cosiddetto organismo notificato,nel caso di specie non GSE.

I requisiti suddetti erano obbligatorie venivano dichiarati dal costruttore direttamente per via di un organismo notificato.

In caso di non corrispondenza della marcatura CE ai RES, il rimedio era l’attivazione della cosiddetta clausola di riserva e il ritiro della merce dal mercato.

Altra cosa dovevano considerarsi le cosiddette norme tecniche di volontaria applicazione come emanat e dai centri di normazione tecnica.

In Italia tali enti erano il CEI e l’UNI.

Si trattavadi norme nazionali il cui carattere di volontarietà stava nel fatto che nel la Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 libera circolazione dei prodotti non si potevano imporre norme tecniche nazionali ad altri paesi membri.

Ciò che era obbligatorio era no i requisiti di sicurezza europei che potevano essere integrati semmai dalle norme tecniche a discrezione delproduttore.

Il meccanismo descritto consenti va di garantire la libera circolazione del prodotto nel mercato e, allo stesso tempo, le scelte tecnologiche in relazione alle norme tecniche più affini.

In questo contesto normativo, senza una specifica tecnicaben definita per iscritto, non era possibile l’interpretazione della dizione “normativa europea” in relazione a l prodotto “[OSCURATO:SOCIETA] 240PW policristallino EU certificato”. 6.2 Il contenzioso nasceva dalla mancata specificazione di cosa l’acquirente intendesseper prodotto conforme alla normativa europea, i requisiti di sicurezza auto - dichiarati o certificati da un organismo notificato oppure le norme tecniche e, in quest’ultimo caso,senza una specificazione di quali tra le varie possibili.

In tale situazione doveva ritenersi infondata la pretesa di Myenergyavente ad oggetto l’inottemperanza di NEM in relazione alla fornitura del prodotto non conforme alla normativa europea.

Tutto il carteggio intercorso tra le parti era indice di tale indeterminatezza dei requisiti tecnici relativi al prodotto in causa.

A conferma di ciò era anche il fatto che secondo la stessa appellante era la GSE che contestava i moduli cosiddetti [OSCURATO:SOCIETA] che presentavano delle anomalie rilevanti tra le quali la più evidente risultava l’apposizione di due differenti matricole, l’una al di sopra del vetro e l’altra al di sotto, la prima con numero di matricola apparentemente conforme alla normativa europea e la seconda Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 totalmente differente e non conforme.

La stessa GSE non esplicitava nella sua determinazione di rigetto in cosa consiste sse la conformità o la non conformità alla normativa europea.

Le parti avrebbero dovuto specificare dettagliatamente il parametro richiesto cosa che sin dall’origine dell’operazione commerciale non risultavaessere avvenuta.

Pertanto, l’appellante non poteva imputare alla controparte l’inottemperanza nella fornitura di un prodotto non specificamente dettagliato per il solo fatto cheGSE non lo aveva promosso ciò a prescindere dalla natura giuridica dell’ente.

Ciò anche nella logica di un’operazione complessa sulla base di una presupposizione, peraltro non dimostrat a, che NEM fosse al corrente di tutti i risvolti dell’operazione intercorsa fra la società Attis e la società Myenergy, accollando così alla NEM il rischio dell’operazione commerciale, sottoponendola al gradimento di GSE, senza neppure la certezza dei parametri necessari per la riuscita dell’operazione.

In definitiva, proprio accedendo alla giuri sprudenza della cassazione che impone al creditore di provare la fonte del suo diritto si doveva ritenere che My en ergy non aveva soddisfatto l’onere probatorio su di essa gravanteovvero non aveva fornito la prova di avere diritto ad un prodotto avente le qualità invocate. 6.3 La Corte, inoltre, accoglieva l’appello incidentale della società NEM in relazione alla liquidazione delle spese di primo grado, effettuata senza tener conto dei minimi tariffari.

7. Myenergy ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

8. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso.

Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio.

Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2011.

La censura attiene alla decisione della Corte secondo cui l’attrice non aveva provato lafonte del proprio diritto, non avendo chiarito quali fossero le caratteristiche tecniche dei pannellioggetto della compravendita pattuite tra le parti e non potendo a tal fine supplire l’indicazione “[OSCURATO:SOCIETA] 240PW policristallino EU certificato”.

Secondo la ricorrente non vi sarebbe alcun a genericità nell’espressione certificazione europea , essendo chiaro il riferimento alle norme fondamentali che stabilisconocon precisione il significato di pannello fotovoltaico prodotto in Europa, vale a dire ilcombinato disposto dell’articolo 3, comma 1, lett.

B,e dell’articolo 14, lettera D, del d.m. 5 maggio 2011.

La C orte di secondo grado avrebbe perso di vista la circostanzadella truffa posta in essere dal produttore Zuccottidella quale la società NEM dovrebbe rispondere civilmente.

La ricorrente ribadisce l’importanza del documento 6 quater del fascicolo di primo grado , ove il produtt ore [OSCURATO:SOCIETA] scriveva allaricorrente medesima e a NEM tranquillizzando le parti sulla circostanza che i moduli fossero prodotti nel rispetto della normativa europea come da certificazione ottenuta dal produttore medesimo.

In altri termini,la Corte d’Appello avrebbe trascurato la contraffazione dei pannelli da parte del produttore [OSCURATO:SOCIETA], il cui amministratore e legale rappresentante è stato rinviat o a giudizio per truffa.

Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 I pannelli erano stati forniti con documentazione certificativ a falsa in relazione alla possibilità di accedere al sistema di incentivazione di cui al d.m. 5 maggio 2011 e al d . lgs. 3 marzo 2011 n. 28.

Non si p otrebbe, dunque , non tenere conto della responsabilità dell’intermediario dell’operazione fraudolenta.

La vendita di prodotti aventi etichette e certificazioni falsificate configurerebbeun reato di frode nell’esercizio del commercio e in conseguenza di ciò la configurabilità nella fattispecie di una causa di invalidità del contratto perché in frode a norme imperative.

Le ulteriori doglianze dell’appellante non potevano dunque considerarsi assorbite ma avrebbero dovuto essere affrontate analiticamente.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, nonché violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 42, comma 1, decreto legislativo n.28 del 2011, e 2700 c.c.

La censura attiene al valore probatorio dell’accertamento della società GSE a vente efficacia di atto pubblico con valore di piena prova fino a querela di falso.

In tale documento si evidenziava la contraffazione dei pannelli forniti con una certa applicazione denominata “[OSCURATO:PERSONA]” che avrebbe dovuto garantire la provenienza italiane e quindi europea dei pannelli.

Detta certificazione richiesta della GSE per consentire al titolare di fruire della maggiorazione del 10% sulla componente incentivante della tariffa dei pannelli per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 dell'unione europeaai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. d) del d.m. 5 maggio 2011.

Alla luce di tali elementi la Corte d’Appello avrebbe dovuto affermare l’inadempimento contrattuale ascrivibile a NEM non essendo possibile sostenere che le parti non avessero stabilito con precisione le caratteristiche dei pannelli.

Sarebbe stato sufficiente prendere buona nota del contenuto del documento proveniente dalla GSEe della sua forza probatoria. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del motivo relativo alle censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazionesu punti decisivi della controversia non rientrando più tra i motivi di ricorso per cassazione previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Peraltro, nella specie, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia e, dunque, anche volendo riqualificare il motivo come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sarebbe ugualmente inammissibile, essendo preclusa ai sensi dell’art. 348 terc.p.c..

Infatti, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dalcitato art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, adempimento che il ricorrente non ha svolto ( ex Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 plurimis Sez. 6 - 2 , Ord. n. 8320 del 2022; Sez.

L., Sent. n.20994 del 2019; Sez. 1 , Sent. n. 26774 del 2016 ). 2.2 La restante censura sollevata con il primo motivo di violazione del d. m. del 5 maggio 2011non coglie la ratio decidendi della sentenza, che non si è fondata sull’interpretazione del suddetto decreto ministeriale quanto piuttosto sull’interpretazione del rapporto contrattuale intercorso tra la ricorrente e la NEM.

Secondo la Corte d’Appello il suddetto rapporto non era regolato da un preciso contratto con forma scritta nel quale fossero indicate le caratteristiche specifiche del prodotto oggetto della compravendita e la sua compatibilità con le richieste della società acquirente.

Vi era un riferimento alla normativa europea nel documento quattro di Myenergy contenuto nel fascicolo di primo grado dove la controparte NEM nella fattura del 4 dicembre 2012 nella descrizione dell’articolo indicava “[OSCURATO:SOCIETA] 240WP policristallino EU certificato”.

Tale descrizione, a parere della Corte, era del tutto insoddisfacente e generica ed indice di inconsapevolezza fra le parti di quali fossero le caratteristiche tecniche necessarie del prodotto oggetto di compravendita.

In altri termini la ricorrente non aveva provato che NEM si era obbligata a fornire dei pannelli fotovoltaici idonei ad ottenere gli ulteriori incentivi previsti dal suddetto decreto.La Corte d’Appello, infatti, ha ritenutoche ilcarteggio intercorso tra le parti fosse indice dell’indeterminatezza dei requisiti tecnici relativi al prodotto in causa.

Le parti avrebbero dovuto specificare dettagliatamente il parametro richiesto, cosa che sin dall’origine dell’operazione commerciale nonera avvenuta.

Pertanto, l’appellante non poteva Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 imputare alla controparte l’inottemperanza nella fornitura di un prodotto non specificamente dettagliato per il solo fatto che GSE non lo aveva promosso ciò a prescindere dalla natura giuridica dell’ente.

Inoltre, mancava anche la prova che NEM fosse al corrente di tutti i risvolti dell’operazione intercorsa fra la società Attis e la società Myenergy, accollandosi il rischio dell’operazione commerciale, e del mancatogradimento di GSE. 2.3 La ricorrente ripropone le medesime censure rigettate dalla Corte d'Appello di Milano senza confrontarsi con la motivazione e, sostanzialmente , richiedendo una nuova valutazione in fatto degli elementi istruttori al fine di dimostrare l’assunzione da parte di NEM dell’obbligo di procurare a Myenergy moduli fotovoltaici idonei ad ottenere l’incentivo previsto dal d.m. 5 maggio 2011.

Il giudizio di fatto circa la mancata prova da parte di Myenergy della sussistenza di un preciso obbligo di Nem di procurare moduli fotovoltaici idonei alla concessione degli incentivi di cui al d.m. del 5 maggio 2011non è sindacabile nel giudizio di legittimità se non per omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione e decisivo che nel caso di specie, oltre ad essere precluso per quanto si è detto, non è neanche indicato.

La società Myenergy oltre alla violazione del d. m. del 5 maggio 2011 appunta le altrecensure su diversi e non rilevanti aspetti della controversia, quali: l’omessa valutazione del documento 4 quater prodotto in giudizio; l’omessa valutazione degli atti inerential rinvio a giudizio del rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]; l’erronea valutazione circa l’efficacia probatoria della relazione svolta Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 dall’ente demandato alla concessione degli incentivi (G.S.E.) in violazione dell’art. 42, comma 1, d. lgs. n. 28 del 2011.

In proposito deve rilevarsi che la Corte d'Appello ha fatto riferimento all’intero carteggio intercorso tra le parti, mentr e il documento 4 quater,indicato dal ricorrente, proviene dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e non rappresenta alcun elemento decisivo per provare la pattuizione tra NEM e Myenergy di uno specifico tipo di pannello aventi le caratteristiche che successivamente l’ente preposto alla verifica delle condizioni per ottenere l’incentivo (G.S.E.) ha ritenuto mancanti.

Quanto alla responsabilità di NEM in ordine alla truffa perpetrata in suo danno dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e dovuta alle alterazioni dell’etichettatura dei pannellila ricorrente richiama nel ricorso il capo d’i mputazione del rinvio a giudizio dell’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] e, tuttavia, dalla lettura del medesimo capo emerge che la società NEM e i suoi amministratori sono risultati estranei alla ipotizzata truffa posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] almeno per quanto contestato nel provvedimento di rinvio a giudizio.

D’altra parte, la stessa ricorrente non replica alle deduzioni difensive svolte con il controricorso dalla NEM.Quest'ultima, infatti, riferisce che gli accordi tra le parti prevedevano la fornitura di moduli fotovoltaici non europei e che la stessa agiva come mandataria di M yenergy .

Resta in c erta, pertanto, perfino la qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti.

Anche l’ultimo profilo relativo alla efficacia probatoria del verbale di accertamento di G.S.E. non si confronta con la motivazione della sentenza della Corte d'Appello che ha ritenuto Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 che Myenergy non poteva imputare alla controparte l’inottemperanza nella fornitura di un prodotto non specificamente dettagliato per il solo fatto che G .

S .

E . non lo aveva promosso a prescindere dalla natura giuridica dell’ente.

I l suddetto verbale di accertamento se pure idon eo a provare la non regolarità dei pannelli della [OSCURATO:SOCIETA] non fornisce alcun elemento circa il fatto che NEM fosse al corrente di tutti i risvolti dell’operazione intercorsa fra la società Attis e la società Myenergy, accollandosi il rischio dell’operazione commerciale.

Infatti, la produttrice e fornitrice dei beni era stata la società [OSCURATO:SOCIETA], unica ad affiancare la società Attis nel procedimento di verifica condotto da GSE e non era emerso neanche che NEM fosse consapevole della necessità che i suddetti pannelli superassero l’esame dell’ente preposto al controllo.

L’efficacia probatoria dell’attestazione rilasciata da G.S.E. di non conformità dei moduli “[OSCURATO:SOCIETA]” alla certificazione europea, dunque, non assume rilevanza, in quanto elemento non idoneo a provare il preesistente obbligo contrattuale in capo a NEM.

3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare del D.M. 10 marzo 2014 numero 55 La censura riguarda la liquidazione delle spese dei primi due gradi di giudizio in quanto non parametrata all’effettivo valore della causa sia in primo grado che in appello dove la domanda della ricorrente si era fortemente ridimensionata. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato quanto all’erronea liquidazione delle spese legali del giudizio di appello.

L’attrice aveva appellato la sentenza di rigetto delle sue domande limitando la sua pretesa, risultata poi infondata, a soli Ric. 2018n. 12964sez.

S2 - ud. 23 / 11 /2022 380.000 euro, dunque,lo scaglione applicabile in base alle tabelle allegate al d.m.10 marzo 2014 n. 55 era quello da € 260.000 a 520.000 che prevede un massimo di 19.160 euro.

Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente,ex art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, dal la somma da quest’ultim a domandata.

4. In definitiva, la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazionedelle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12964/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Treviglio (Bergamo) via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4457/2017 depositata il 24/10/2017. Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Myenergyagiva in giudizio dinanzi il Tribunale di Pavia chiedendo l’annullamento per dolo del contratto di fornitura del 29 agosto 2012 stipulato con la società Attis o, in via subordinata, la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento della controparte e la condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro al pagamento della maggiore o minor somma di euro 3.675.270 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento e dell’ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno dell’immagine oltre accessori, nonché alla restituzione della somma di euro 462.295, 68 versata dall’attrice a titolo di corrispettivo inadempimento del contratto di fornitura. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attrice. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata e in corso di causa falliva con conseguente riassunzione del giudizio nei confronti del fallimento. 3. Il T ribunale di Pavia rigettava la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. Per quel che ancora rileva, il T ribunale evidenziava che Myenergy aveva dedotto di aver stipulato con Attis un contratto relativo alla fornitura, la consegna, installazione e alla manutenzione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 999 KWP. Il corrispettivo per la realizzazione dell’impianto avrebbe Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 dovuto essere versato da Attis a Myenergy attraverso la cessione, per tutta la durata della convenzione, del credito vantato nei confronti del gestore dei servizi energetici (GSE). Tale credito era costituito dall’erogazione degli incentivi di cui al d.m. 11 maggio 2011, secondo le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili ivi definite. Al fine di adempiere al suddetto contratto Myenergy acquistava da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito NEM ) al prez zo complessivo di euro 462.295,68 i moduli cosiddetti [OSCURATO:SOCIETA] descritti come moduli europei certificati, e cioè conformialle norme tecniche europee, condizione necessaria per l’erogazione degli incentivi economici da parte di GSE. Successivamente all’istallazione dei moduli la società GSE aveva provveduto a effettuare verifiche dirette ad accertare la conformità dei predetti moduli alle prescrizioni del d.m. del 5 maggio 2011. All’esito di tale verifica la suddetta società emanava un provvedimento di rigetto della richiesta di incentivazione presentata dalla società Attisper i motivi riferibili alla non idoneità dei moduli Z uccott i alle prescrizioni previste dalla normativa ministeriale. Secondo il Tribunale la domanda era infondata perché per ritenere sussistenti vizi degli impianti denunciati il giudiceavrebbe dovuto basarsi solo sull’istruttoria compiuta da GSE. Infatti, i pannelli erano stati rimossi e la perizia asseverata di parte attrice non aveva valore probatorio. Peraltro, la pratica diretta all’ottenimento degli incentivi era stata inoltrata e gestita dalla società Attis, soggetto estraneo al giudizio. Le intese e gli accordi contrattuali intercorsi tra Attis e Myenergy non rilevavano nei Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 confronti di NEM. Inoltre, la produttrice e fornitrice dei beni era stata la società [OSCURATO:SOCIETA], unica ad affiancare la società Attis nel procedimento di verifica condotto da GSE. In conclusione, la domanda spiegata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era sfornita di prova. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la società Myenergy. 5. La società [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in appello chiedendoneil rigetto. 6. La C orte d’ A ppello di Milano rigettava l’appello e condannava l’appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite liquidate per il primo grado in Euro 40.000 e per l’appello in altrettanti Euro 40.000, oltre accessori come per legge. 6.1 La Corte d’Appello evidenziava che, in caso di inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione, per il risarcimento o per l’adempimento deve provare la fonte del suo diritto e, nel caso di specie, Myenergy non aveva fornito tale prova. In particolare, Myenergy doveva allegare la fonte del suo diritto e cioè il vincolo giuridico che la legava a NEM e il contenuto specifico del regolamento negoziale. Tra le parti non era stato stipulato un contratto in forma scritta nel quale fossero indicate le caratteristiche specifiche del prodotto oggetto della compravendita e la sua compatibilità con le richieste della società acquirente. Vi era un riferimento alla normativa europea nel documento n. 4 di Myenergy contenut o nel fascicolo di primo grado dove la controparte NEM , nella fattura del 4 dicembre 2012 , nella Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 descrizione dell’articolo indicava “[OSCURATO:SOCIETA] 240WP policristallino EU certificato”. Tale descrizione,a parere della Corte, del tutto insoddisfacente e generica , era indice di inconsapevolezza fra le parti di quali fossero le caratteristiche tecniche necessarie del prodotto oggetto di compravendita. Di talché, la normativa comunitaria alla quale le parti probabilmente facevano riferimento doveva ritenersi caratterizzata dal fatto che il prodotto, a partire da una determinata data, venisse immesso sul mercato o messo in servizio con la cosiddetta marcatura CE. Tale certificazione, però, non costituiva omologazione e neanche un marchio di qualità ma semplicemente una dichiarazione,fatta dal costruttore, di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza indicati nell’allegato tecnico alle singole direttive di prodotto costituenti il parametro tecnologico voluto dal legislatore comunitario. La dichiarazione di conformità a tali requisiti essenziali di sicurezza avveniva direttamente dal costruttore del prodotto o da parte di un cosiddetto organismo notificato,nel caso di specie non GSE. I requisiti suddetti erano obbligatorie venivano dichiarati dal costruttore direttamente per via di un organismo notificato. In caso di non corrispondenza della marcatura CE ai RES, il rimedio era l’attivazione della cosiddetta clausola di riserva e il ritiro della merce dal mercato. Altra cosa dovevano considerarsi le cosiddette norme tecniche di volontaria applicazione come emanat e dai centri di normazione tecnica. In Italia tali enti erano il CEI e l’UNI. Si trattavadi norme nazionali il cui carattere di volontarietà stava nel fatto che nel la Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 libera circolazione dei prodotti non si potevano imporre norme tecniche nazionali ad altri paesi membri. Ciò che era obbligatorio era no i requisiti di sicurezza europei che potevano essere integrati semmai dalle norme tecniche a discrezione delproduttore. Il meccanismo descritto consenti va di garantire la libera circolazione del prodotto nel mercato e, allo stesso tempo, le scelte tecnologiche in relazione alle norme tecniche più affini. In questo contesto normativo, senza una specifica tecnicaben definita per iscritto, non era possibile l’interpretazione della dizione “normativa europea” in relazione a l prodotto “[OSCURATO:SOCIETA] 240PW policristallino EU certificato”. 6.2 Il contenzioso nasceva dalla mancata specificazione di cosa l’acquirente intendesseper prodotto conforme alla normativa europea, i requisiti di sicurezza auto - dichiarati o certificati da un organismo notificato oppure le norme tecniche e, in quest’ultimo caso,senza una specificazione di quali tra le varie possibili. In tale situazione doveva ritenersi infondata la pretesa di Myenergyavente ad oggetto l’inottemperanza di NEM in relazione alla fornitura del prodotto non conforme alla normativa europea. Tutto il carteggio intercorso tra le parti era indice di tale indeterminatezza dei requisiti tecnici relativi al prodotto in causa. A conferma di ciò era anche il fatto che secondo la stessa appellante era la GSE che contestava i moduli cosiddetti [OSCURATO:SOCIETA] che presentavano delle anomalie rilevanti tra le quali la più evidente risultava l’apposizione di due differenti matricole, l’una al di sopra del vetro e l’altra al di sotto, la prima con numero di matricola apparentemente conforme alla normativa europea e la seconda Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 totalmente differente e non conforme. La stessa GSE non esplicitava nella sua determinazione di rigetto in cosa consiste sse la conformità o la non conformità alla normativa europea. Le parti avrebbero dovuto specificare dettagliatamente il parametro richiesto cosa che sin dall’origine dell’operazione commerciale non risultavaessere avvenuta. Pertanto, l’appellante non poteva imputare alla controparte l’inottemperanza nella fornitura di un prodotto non specificamente dettagliato per il solo fatto cheGSE non lo aveva promosso ciò a prescindere dalla natura giuridica dell’ente. Ciò anche nella logica di un’operazione complessa sulla base di una presupposizione, peraltro non dimostrat a, che NEM fosse al corrente di tutti i risvolti dell’operazione intercorsa fra la società Attis e la società Myenergy, accollando così alla NEM il rischio dell’operazione commerciale, sottoponendola al gradimento di GSE, senza neppure la certezza dei parametri necessari per la riuscita dell’operazione. In definitiva, proprio accedendo alla giuri sprudenza della cassazione che impone al creditore di provare la fonte del suo diritto si doveva ritenere che My en ergy non aveva soddisfatto l’onere probatorio su di essa gravanteovvero non aveva fornito la prova di avere diritto ad un prodotto avente le qualità invocate. 6.3 La Corte, inoltre, accoglieva l’appello incidentale della società NEM in relazione alla liquidazione delle spese di primo grado, effettuata senza tener conto dei minimi tariffari. 7. Myenergy ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso. Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2011. La censura attiene alla decisione della Corte secondo cui l’attrice non aveva provato lafonte del proprio diritto, non avendo chiarito quali fossero le caratteristiche tecniche dei pannellioggetto della compravendita pattuite tra le parti e non potendo a tal fine supplire l’indicazione “[OSCURATO:SOCIETA] 240PW policristallino EU certificato”. Secondo la ricorrente non vi sarebbe alcun a genericità nell’espressione certificazione europea , essendo chiaro il riferimento alle norme fondamentali che stabilisconocon precisione il significato di pannello fotovoltaico prodotto in Europa, vale a dire ilcombinato disposto dell’articolo 3, comma 1, lett. B,e dell’articolo 14, lettera D, del d.m. 5 maggio 2011. La C orte di secondo grado avrebbe perso di vista la circostanzadella truffa posta in essere dal produttore Zuccottidella quale la società NEM dovrebbe rispondere civilmente. La ricorrente ribadisce l’importanza del documento 6 quater del fascicolo di primo grado , ove il produtt ore [OSCURATO:SOCIETA] scriveva allaricorrente medesima e a NEM tranquillizzando le parti sulla circostanza che i moduli fossero prodotti nel rispetto della normativa europea come da certificazione ottenuta dal produttore medesimo. In altri termini,la Corte d’Appello avrebbe trascurato la contraffazione dei pannelli da parte del produttore [OSCURATO:SOCIETA], il cui amministratore e legale rappresentante è stato rinviat o a giudizio per truffa. Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 I pannelli erano stati forniti con documentazione certificativ a falsa in relazione alla possibilità di accedere al sistema di incentivazione di cui al d.m. 5 maggio 2011 e al d . lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Non si p otrebbe, dunque , non tenere conto della responsabilità dell’intermediario dell’operazione fraudolenta. La vendita di prodotti aventi etichette e certificazioni falsificate configurerebbeun reato di frode nell’esercizio del commercio e in conseguenza di ciò la configurabilità nella fattispecie di una causa di invalidità del contratto perché in frode a norme imperative. Le ulteriori doglianze dell’appellante non potevano dunque considerarsi assorbite ma avrebbero dovuto essere affrontate analiticamente. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, nonché violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 42, comma 1, decreto legislativo n.28 del 2011, e 2700 c.c. La censura attiene al valore probatorio dell’accertamento della società GSE a vente efficacia di atto pubblico con valore di piena prova fino a querela di falso. In tale documento si evidenziava la contraffazione dei pannelli forniti con una certa applicazione denominata “[OSCURATO:PERSONA]” che avrebbe dovuto garantire la provenienza italiane e quindi europea dei pannelli. Detta certificazione richiesta della GSE per consentire al titolare di fruire della maggiorazione del 10% sulla componente incentivante della tariffa dei pannelli per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 dell'unione europeaai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. d) del d.m. 5 maggio 2011. Alla luce di tali elementi la Corte d’Appello avrebbe dovuto affermare l’inadempimento contrattuale ascrivibile a NEM non essendo possibile sostenere che le parti non avessero stabilito con precisione le caratteristiche dei pannelli. Sarebbe stato sufficiente prendere buona nota del contenuto del documento proveniente dalla GSEe della sua forza probatoria. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del motivo relativo alle censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazionesu punti decisivi della controversia non rientrando più tra i motivi di ricorso per cassazione previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Peraltro, nella specie, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia e, dunque, anche volendo riqualificare il motivo come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sarebbe ugualmente inammissibile, essendo preclusa ai sensi dell’art. 348 terc.p.c.. Infatti, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dalcitato art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, adempimento che il ricorrente non ha svolto ( ex Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 plurimis Sez. 6 - 2 , Ord. n. 8320 del 2022; Sez. L., Sent. n.20994 del 2019; Sez. 1 , Sent. n. 26774 del 2016 ). 2.2 La restante censura sollevata con il primo motivo di violazione del d. m. del 5 maggio 2011non coglie la ratio decidendi della sentenza, che non si è fondata sull’interpretazione del suddetto decreto ministeriale quanto piuttosto sull’interpretazione del rapporto contrattuale intercorso tra la ricorrente e la NEM. Secondo la Corte d’Appello il suddetto rapporto non era regolato da un preciso contratto con forma scritta nel quale fossero indicate le caratteristiche specifiche del prodotto oggetto della compravendita e la sua compatibilità con le richieste della società acquirente. Vi era un riferimento alla normativa europea nel documento quattro di Myenergy contenuto nel fascicolo di primo grado dove la controparte NEM nella fattura del 4 dicembre 2012 nella descrizione dell’articolo indicava “[OSCURATO:SOCIETA] 240WP policristallino EU certificato”. Tale descrizione, a parere della Corte, era del tutto insoddisfacente e generica ed indice di inconsapevolezza fra le parti di quali fossero le caratteristiche tecniche necessarie del prodotto oggetto di compravendita. In altri termini la ricorrente non aveva provato che NEM si era obbligata a fornire dei pannelli fotovoltaici idonei ad ottenere gli ulteriori incentivi previsti dal suddetto decreto.La Corte d’Appello, infatti, ha ritenutoche ilcarteggio intercorso tra le parti fosse indice dell’indeterminatezza dei requisiti tecnici relativi al prodotto in causa. Le parti avrebbero dovuto specificare dettagliatamente il parametro richiesto, cosa che sin dall’origine dell’operazione commerciale nonera avvenuta. Pertanto, l’appellante non poteva Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 imputare alla controparte l’inottemperanza nella fornitura di un prodotto non specificamente dettagliato per il solo fatto che GSE non lo aveva promosso ciò a prescindere dalla natura giuridica dell’ente. Inoltre, mancava anche la prova che NEM fosse al corrente di tutti i risvolti dell’operazione intercorsa fra la società Attis e la società Myenergy, accollandosi il rischio dell’operazione commerciale, e del mancatogradimento di GSE. 2.3 La ricorrente ripropone le medesime censure rigettate dalla Corte d'Appello di Milano senza confrontarsi con la motivazione e, sostanzialmente , richiedendo una nuova valutazione in fatto degli elementi istruttori al fine di dimostrare l’assunzione da parte di NEM dell’obbligo di procurare a Myenergy moduli fotovoltaici idonei ad ottenere l’incentivo previsto dal d.m. 5 maggio 2011. Il giudizio di fatto circa la mancata prova da parte di Myenergy della sussistenza di un preciso obbligo di Nem di procurare moduli fotovoltaici idonei alla concessione degli incentivi di cui al d.m. del 5 maggio 2011non è sindacabile nel giudizio di legittimità se non per omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione e decisivo che nel caso di specie, oltre ad essere precluso per quanto si è detto, non è neanche indicato. La società Myenergy oltre alla violazione del d. m. del 5 maggio 2011 appunta le altrecensure su diversi e non rilevanti aspetti della controversia, quali: l’omessa valutazione del documento 4 quater prodotto in giudizio; l’omessa valutazione degli atti inerential rinvio a giudizio del rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]; l’erronea valutazione circa l’efficacia probatoria della relazione svolta Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 dall’ente demandato alla concessione degli incentivi (G.S.E.) in violazione dell’art. 42, comma 1, d. lgs. n. 28 del 2011. In proposito deve rilevarsi che la Corte d'Appello ha fatto riferimento all’intero carteggio intercorso tra le parti, mentr e il documento 4 quater,indicato dal ricorrente, proviene dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e non rappresenta alcun elemento decisivo per provare la pattuizione tra NEM e Myenergy di uno specifico tipo di pannello aventi le caratteristiche che successivamente l’ente preposto alla verifica delle condizioni per ottenere l’incentivo (G.S.E.) ha ritenuto mancanti. Quanto alla responsabilità di NEM in ordine alla truffa perpetrata in suo danno dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e dovuta alle alterazioni dell’etichettatura dei pannellila ricorrente richiama nel ricorso il capo d’i mputazione del rinvio a giudizio dell’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] e, tuttavia, dalla lettura del medesimo capo emerge che la società NEM e i suoi amministratori sono risultati estranei alla ipotizzata truffa posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] almeno per quanto contestato nel provvedimento di rinvio a giudizio. D’altra parte, la stessa ricorrente non replica alle deduzioni difensive svolte con il controricorso dalla NEM.Quest'ultima, infatti, riferisce che gli accordi tra le parti prevedevano la fornitura di moduli fotovoltaici non europei e che la stessa agiva come mandataria di M yenergy . Resta in c erta, pertanto, perfino la qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti. Anche l’ultimo profilo relativo alla efficacia probatoria del verbale di accertamento di G.S.E. non si confronta con la motivazione della sentenza della Corte d'Appello che ha ritenuto Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 che Myenergy non poteva imputare alla controparte l’inottemperanza nella fornitura di un prodotto non specificamente dettagliato per il solo fatto che G . S . E . non lo aveva promosso a prescindere dalla natura giuridica dell’ente. I l suddetto verbale di accertamento se pure idon eo a provare la non regolarità dei pannelli della [OSCURATO:SOCIETA] non fornisce alcun elemento circa il fatto che NEM fosse al corrente di tutti i risvolti dell’operazione intercorsa fra la società Attis e la società Myenergy, accollandosi il rischio dell’operazione commerciale. Infatti, la produttrice e fornitrice dei beni era stata la società [OSCURATO:SOCIETA], unica ad affiancare la società Attis nel procedimento di verifica condotto da GSE e non era emerso neanche che NEM fosse consapevole della necessità che i suddetti pannelli superassero l’esame dell’ente preposto al controllo. L’efficacia probatoria dell’attestazione rilasciata da G.S.E. di non conformità dei moduli “[OSCURATO:SOCIETA]” alla certificazione europea, dunque, non assume rilevanza, in quanto elemento non idoneo a provare il preesistente obbligo contrattuale in capo a NEM. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare del D.M. 10 marzo 2014 numero 55 La censura riguarda la liquidazione delle spese dei primi due gradi di giudizio in quanto non parametrata all’effettivo valore della causa sia in primo grado che in appello dove la domanda della ricorrente si era fortemente ridimensionata. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato quanto all’erronea liquidazione delle spese legali del giudizio di appello. L’attrice aveva appellato la sentenza di rigetto delle sue domande limitando la sua pretesa, risultata poi infondata, a soli Ric. 2018n. 12964sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 380.000 euro, dunque,lo scaglione applicabile in base alle tabelle allegate al d.m.10 marzo 2014 n. 55 era quello da € 260.000 a 520.000 che prevede un massimo di 19.160 euro. Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente,ex art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, dal la somma da quest’ultim a domandata. 4. In definitiva, la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazionedelle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ter
Sentenza Cassazione n. 09159/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris