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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 33354/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21446/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma via dei Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 60 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rapp.tae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 246/2016 depositata il 16/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato l’atto di recupero n.

T65CRDN0011/2013 per indebiti rimborsi o compensazioni di crediti IVA.

La CTP di Vicenza ha accolto il ricorso e l’appello erariale è stato respinto dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

Ha resistito con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la società ha depositato memoria , affermando che le parti avevano «raggiunto un accordo in ordine alla controversia in corso» pendente innanzi a questa Corte e che aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del D. L. n. 119/2018, provvedendo anche all’esecuzione dei versamenti sottesi la presentazione di tale domanda, e ha chiesto quindi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Deve rinviarsi a nuovo ruolo per deduzioni della ricorrente in merito. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo termine di giorni novanta dalla comunicazione per deduzionidella ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21446/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma via dei Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 60 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rapp.tae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 246/2016 depositata il 16/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato l’atto di recupero n. T65CRDN0011/2013 per indebiti rimborsi o compensazioni di crediti IVA. La CTP di Vicenza ha accolto il ricorso e l’appello erariale è stato respinto dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Ha resistito con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la società ha depositato memoria , affermando che le parti avevano «raggiunto un accordo in ordine alla controversia in corso» pendente innanzi a questa Corte e che aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del D. L. n. 119/2018, provvedendo anche all’esecuzione dei versamenti sottesi la presentazione di tale domanda, e ha chiesto quindi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Deve rinviarsi a nuovo ruolo per deduzioni della ricorrente in merito. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo termine di giorni novanta dalla comunicazione per deduzionidella ri
Sentenza Cassazione n. 33354/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris