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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 39720/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

Ritenuto in fatto

1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del 18 marzo 2025, resa ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catanzaro, con cui si è rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto l'istanza di retrodatazione, ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., della misura cautelare inframuraria applicata dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro con ordinanza del 9 dicembre 2022, nel contesto del proc. n. 4191-20, cd. operazione [OSCURATO:PERSONA] 3 "Assocompari", o, in subordine, di gradazione della stessa con modalità meno afflittive.

Secondo l'allora appellante, sussisteva una connessione qualificata tra i fatti posti a sostegno della citata ordinanza del 2022 e quelli posti a base della precedente ordinanza del 19 dicembre 2019, resa nel procedimento n. 2239-14, cd. operazione [OSCURATO:PERSONA].

Con la gravata ordinanza, il Tribunale ha ritenuto generiche le allegazioni difensive, rimarcando che, mentre nella prima ordinanza genetica (proc. n. 2239- 14, cd. operazione [OSCURATO:PERSONA]), eseguita nei confronti dell'odierno ricorrente in data 19 dicembre 2019, era emersa la presenza del [OSCURATO:PERSONA] al fianco di sodali dell'articolazione 'ndranghetistica di Sant'Onofrio nel corso di viaggi d'affari in Italia settentrionale e all'estero, nella seconda ordinanza (proc. n. 4191-20, cd. operazione [OSCURATO:PERSONA] 3 Assocompari), erano state provvisoriamente contestate specifiche condotte di trasferimento fraudolento di valori, truffa, e autoriciclaggio.

Tali condotte erano emerse a seguito di una complessa indagine, conclusasi con le informative finali del 26 ottobre 2020 e del 15 giugno 2021.

In particolare, l'informativa del 15 giugno 2021 - di cui l'allora appellante non riusciva a dimostrare in alcun modo la natura asseritamente riepilogativa- era di gran lunga successiva all'emissione del decreto di rinvio a giudizio (3 dicembre 2020) nel primo procedimento (n. 2239-14).

Più in particolare, il Tribunale ha censurato 1) la mancata allegazione di "specifico materiale investigativo (in termini di intercettazioni, o.c.p., documenti etc.) già a disposizione dell'ufficio di Procura sin dal procedimento 2239/14, idoneo a sorreggere la misura cautelare anche con riferimento ai reati fine contestati nel secondo procedimento" (p. 4 dell'impugnata ordinanza); 2) l'aspecificità del riferimento al mero dato delle modalità di contestazione della condotta partecipativa all'articolazione 'ndranghetistica di Sant'Onofrio (capo A, proc. n. 2239-14, cd. [OSCURATO:PERSONA]), che, in tesi difensiva, già "annunciavano" i reati-fine.

Infine, non ravvisando, il Tribunale, la sussistenza di nuovi elementi idonei a rimeditare il quadro cautelare, è stata altresì disattesa la richiesta di gradazione della misura cautelare in atto.2.

Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 297 comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto generiche le allegazioni difensive volte a dimostrare la connessione qualificata tra i fatti oggetto dell'ordinanza di misura cautelare emessa nell'ambito del procedimento n. 2239/14, cd. [OSCURATO:PERSONA], e quelli posti alla base dell'ordinanza relativa al procedimento 4191/20, cd. [OSCURATO:PERSONA] 3 "Assocompari".

La documentazione allegata dalla difesa (da ultimo, con la produzione del 12 marzo 2025) dimostrava, invece, come le condotte ritenute, nel secondo procedimento, espressive della partecipazione del ricorrente all'articolazione territoriale della ‘ndrangheta di Sant'Onofrio fossero nient'altro che specificazioni dei reati fine già noti all'ufficio di Procura all'epoca della richiesta di rinvio a giudizio formulata per il procedimento n. 2239/14, cd. [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la difesa contesta la censura di mancata allegazione di "specifico materiale investigativo (in termini di intercettazioni, o.c.p., documenti etc.) già a disposizione dell'ufficio di Procura sin dal procedimento 2239/14, idoneo a sorreggere la misura cautelare anche con riferimento ai reati fine contestati nel secondo procedimento" (p. 4 dell'impugnata ordinanza).

Secondo il ricorrente, il materiale di cui il Tribunale lamentava la mancata allegazione era stato, invece, efficacemente sostituito dalla produzione difensiva avente a oggetto l'allegazione delle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria.

Da tali dichiarazioni poteva agevolmente arguirsi che le intercettazioni e l'ulteriore materiale investigativo utilizzati per il secondo procedimento coincidevano con quelli posti alla base della prima ordinanza genetica; inoltre, i testi di p.g. precipuamente indicavano, di volta in volta, i dati identificativi dei materiali investigativi (numeri di Rit, date, etc.) Oltre all'omessa valutazione del materiale allegato, la difesa censura altresì la mancata considerazione di quanto espresso nella prima ordinanza genetica, relativa al proc. 2239/14, da cui emergeva che le condotte oggetto dei reati fine (riciclaggio, reimpiego di denaro, acquisizione e infiltrazioni in attività commerciali), poi oggetto di specifica contestazione nel secondo procedimento, erano già note all'ufficio di Procura e al (primo) giudice per le indagini preliminari; sebbene quest'ultimo non applicasse la misura cautelare per quei delitti fine, posto che ciò non gli era stato richiesto, egli condivideva, in ogni caso, i contenuti della richiesta di misura cautelare avanzata dal p.m. ai fini del giudizio di gravità indiziaria.

Che sussistessero i presupposti della retrodatazione è confermato, inoltre, dalla seconda ordinanza genetica, dove si evidenziava che il procedimento [OSCURATO:PERSONA] 3 "Assocompari" traeva origine dalla complessa attività investigativa culminata in data 19 dicembre 2019 con l'ordinanza di custodia cautelare n. 1359/14 nei confronti di 334 indagati, a vario titolo coinvolti in condotte di estorsione, usura, fittizia intestazione di beni etc.

Emergevano a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] profili caratterizzati da una palese sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita effettivamente sostenuto.

Peraltro, quelle condotte erano note alla Procura sin dalla data di richiesta della prima misura cautelare, ben anteriore alla data del rinvio a giudizio (3 dicembre 2020) disposta per il primo procedimento.

Come risulta dal narrato dei tesi di p.g., i risultati delle investigazioni del primo procedimento erano tenute, in parte, nascoste, per una scelta di cautela della Procura.

A supporto della doglianza, la difesa riporta brani dell'esame di alcuni testi di p.g., da cui risulta che 1) l'informativa del 15 ottobre 2017 -relativa ad o.p.c. e intercettazioni, su cui riferiva il teste di p.g.

Palmieri- certificava un'attività investigativa sin dal 2016, nota all'ufficio di Procura già nel proc. 2239/14; 2) il teste di p.g.

Maida del nucleo investigativo di [OSCURATO:PERSONA], uno dei principali investigatori del proc. del proc. 2139-14 [OSCURATO:PERSONA], riferiva che, nelle indagini, egli si occupava di redigere le richieste di intercettazioni relative, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; da tale attività emergevano le frequenti trasferte dei due, anche all'estero, per costituire società nelle quali l'odierno ricorrente risultava, tra l'altro, amministratore delegato.

Maida riferiva che gli esiti captativi di tali indagini venivano successivamente riascoltati dai colleghi del nucleo investigativo di Roma; 3) il teste Lardo riferiva, a sua volta, che le captazioni utilizzate per il riascolto provenivano tutte dal proc. 2239-14; 4) medesimi riferimenti alle indagini precedenti si ricavano dalle deposizioni dei testi di p.g.

Basile, Licata, Valeri, Mucci; in particolare, il teste Mucci riferiva di una scheda patrimoniale, che certificava la palese sproporzione tra redditi dichiarati dal [OSCURATO:PERSONA] e tenore di vita dello stesso, consegnata nel settembre 2018 e ripresa nel secondo procedimento (4191-20).

Anche per quel che concerne l'esame del teste Licata, le circostanze dallo stesso riferite erano le medesime oggetto di esame nel primo procedimento; l'informativa cui il teste si è riferito era già nota fin dall'avviso all'indagato di conclusioni delle indagini preliminari.

Da tali deposizioni risulta, in definitiva, come l'indagine da cui è scaturita la seconda misura cautelare fosse precedente al 2019.

Si osserva, infine, che il capo U9) e U9 bis), citati nella gravata ordinanza a proposito dell'intestazione fittizia di una tabaccheria, non riguardano il ricorrente, come emerso dalle deposizioni del teste di p.g.

Lardo.2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 299 cod. proc. pen., per mancata valutazione dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo, nonché per omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, anche in sede d'udienza, tesa a prospettare la sussistenza di fatti sopravvenuti.

A tal riguardo, la difesa contesta le notazioni del Tribunale circa l'irrilevanza del mero decorso del tempo quale elemento sufficiente a connotare un fatto "nuovo".

Al di là dell'oggettiva distanza temporale tra l'ultimo fatto contestato (del 2018) e la misura cautelare, la difesa, in sede d'appello, rimarcava come il fatto "nuovo" fosse costituito dalla sentenza del 20 novembre 2023, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto il ricorrente non già partecipe al sodalizio, ma mero concorrente, atteso il breve intervallo temporale della condotta contestata.

Sebbene il giudice non potesse ritenersi vincolato a tale decisione, un dato significativo, del tutto omesso nella valutazione del Tribunale, è la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso l'appartenenza del ricorrente al sodalizio di Sant'Onofrio.

Su tali profili, la motivazione è del tutto silente.

Anche il dedotto profilo dell'allontanamento del ricorrente dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto illogicamente "forzato" per effetto della misura cautelare, laddove esso è avvenuto volontariamente a far data dal giugno 2018, come dimostrato dalle dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] dalla a.d.

Veritas.

2. Con requisitoria scritta, in atti, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è infondato.

Come ricordato già da Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911 - 01, le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 21957 del 22/03/2005, P.m. in proc.

Rahulia ed altri, Rv. 231059 - 01, individuavano tre diverse ipotesi di retrodatazione: 1) quella delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera automaticamente, vale a dire senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (art. 297, comma 3, cod. proc. pen., prima parte; 2) quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, in cui la rd retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (art. 297, comma 3, cod. proc. pen., seconda parte); 3) quella, non espressamente prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza.

Con il successivo intervento delle Sezioni Unite Librato, si è rilevato che, per i procedimenti che appartengono, come nella specie, alla competenza del medesimo giudice, qualora per i fatti oggetto del secondo provvedimento cautelare il procedimento aveva già avuto inizio, o avrebbe dovuto averlo (con la relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato), ben può ritenersi che l'adozione della misura cautelare dopo l'emissione del primo provvedimento sia il frutto di una scelta dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti.

Peraltro, mentre in presenza di una connessione qualificata il meccanismo della retrodatazione opera automaticamente, e dunque è sufficiente che le condizioni richieste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. risultino dagli atti, nell'ipotesi in cui la connessione qualificata manchi, la retrodatazione costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire, per esempio, non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero.

Sez.

U Librato, a questo riguardo, hanno chiarito che non giustifica di per sé la retrodatazione, perché non è di per sé indicativo di una scelta indebita, il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato: essi spesso devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico.

Pertanto, il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente.

A volte, infatti, la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori da parte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che danno ragione dell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio del procedimento penale (si pensi ai casi in cui ci si trova in presenza di una grande quantità di documenti sequestrati o di complessi documenti contabili, da sottoporre all'esame di un consulente tecnico, o di numerose intercettazioni, protrattesi per lungo tempo).

In conclusione, quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda siano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.

Ciò posto, va osservato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale, senza incorrere in vizi, ha rilevato come non ricorresse alcuna ipotesi di connessione qualificata.

E tale profilo, peraltro non oggetto di contestazione alcuna, è coerente con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, la connessione tra delitto associativo e reati-fine, è configurabile solo nell'ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, i singoli partecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi (Sez. 2, n. 45337 del 04/11/2015, Rv. 265031), laddove, nella fattispecie in esame, tale vincolo è stato ritenuto logicamente non sussistente, non emergendo in concreto che i reati contestati nella seconda ordinanza fossero stati già delineati, al momento generativo del reato associativo, nei tratti essenziali.

Tanto puntualizzato, dovendosi verificare, alla stregua dei principi sopra ricordati, se l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo e desumibili al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare, balza evidente come il ricorso, a dispetto della sua ampiezza, insista sostanzialmente su percorsi argomentativi privi di fondamento, osservando che la seconda indagine è una costola della prima e che il requisito della anteriore desumibilità dagli atti delle ipotesi attribuire con il secondo titolo sarebbe dimostrato dalle deposizioni dei testi di p.g.

E, tuttavia, deve osservarsi, in radice, che il coinvolgimento del ricorrente nell'attività del sodalizio - oggetto del procedimento più risalente - se pure articolato genericamente nella commissione di reati tipologicamente affini a quelli che hanno rappresentato l'oggetto della provvisoria contestazione del secondo procedimento - non implica affatto, da un punto di vista logico e dimostrativo - che la provvista indiziaria degli specifici delitti del secondo procedimento - provvista enucleabile con precisione tale da consentire, appunto, di giustificare l'emissione di una misura cautelare per tali puntuali ipotesi delittuose - esistesse già al momento dell'emissione del primo titolo genetico.

Invero, come specificato dal Tribunale, con la seconda ordinanza genetica, concernente l'operazione dc.

"rinascita [OSCURATO:PERSONA] 3- Assocompari", del 9 dicembre 2022, venivano specificamente contestate fattispecie di reato, quali 1) il trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis, capi b, d, d-bis), sub specie di fittizia intestazione di società, 2) truffa (artt. 110 - 640 - 61 n. 7 - 416 bis.1 c.p.: truffa internazionale in danno ad investitori dell'Oman: capo r), 3) autoriciclaggio (artt. 110 e 648 ter-i - 416 bis.1 c.p: autoriciclaggio in favore della società F&[OSCURATO:SOCIETA],: capo s) e artt. 110 e 648 ter-i - 416bis.1 c.p., autoriciclaggio in favore della società S&[OSCURATO:SOCIETA], capo t).

Nella provvisoria imputazione, di cui alla prima ordinanza genetica del 19 dicembre 2019, afferente al proc. n. 2239-14, cd. [OSCURATO:PERSONA], veniva provvisoriamente contestato al ricorrente il reato (di cui al capo a), previsto e punito «dall'art. 416 bis C.P., commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 c.p., per aver preso parte - con altre persone non ancora individuate - all'associazione di stampo mafioso denominata...» In altri termini, l'individuazione, nel più vecchio procedimento, dell'area di operatività del ricorrente rispetto alle finalità del sodalizio non implica una puntuale individuazione di condotte sussumibili nelle corrispondenti fattispecie incriminatrici.

E tanto, indiscutibile sul piano generale, trova, a un livello particolare, specificazione nei rilievi del Tribunale ai quali il ricorrente oppone frammenti di dichiarazioni che continuano a rimanere prive di puntuale relazione con le ipotesi delittuose oggetto del secondo procedimento, sia sotto il profilo contenutistico sia sotto quello - soprattutto rilevante ai fini della delibazione del presente ricorso - cronologico. 3.

Infondato è anche il secondo motivo, dal momento che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd.

"tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01).Dovendo concretezza e attualità del pericolo essere correlati alle vicende del secondo procedimento, le generiche considerazioni relative agli esiti di altro procedimento non incidono sulla pregnanza dei pericula individuati a carico del ricorrente nel titolo genetico del quale si discute, che non sono incrinati dalle assertive considerazioni sulle modalità dell'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] da altri coimputati.

4. Per le ragioni illustrate, ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato; alla pronuncia di rigetto, consegue, ex art. 616 cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del 18 marzo 2025, resa ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catanzaro, con cui si è rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto l'istanza di retrodatazione, ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., della misura cautelare inframuraria applicata dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro con ordinanza del 9 dicembre 2022, nel contesto del proc. n. 4191-20, cd. operazione [OSCURATO:PERSONA] 3 "Assocompari", o, in subordine, di gradazione della stessa con modalità meno afflittive. Secondo l'allora appellante, sussisteva una connessione qualificata tra i fatti posti a sostegno della citata ordinanza del 2022 e quelli posti a base della precedente ordinanza del 19 dicembre 2019, resa nel procedimento n. 2239-14, cd. operazione [OSCURATO:PERSONA]. Con la gravata ordinanza, il Tribunale ha ritenuto generiche le allegazioni difensive, rimarcando che, mentre nella prima ordinanza genetica (proc. n. 2239- 14, cd. operazione [OSCURATO:PERSONA]), eseguita nei confronti dell'odierno ricorrente in data 19 dicembre 2019, era emersa la presenza del [OSCURATO:PERSONA] al fianco di sodali dell'articolazione 'ndranghetistica di Sant'Onofrio nel corso di viaggi d'affari in Italia settentrionale e all'estero, nella seconda ordinanza (proc. n. 4191-20, cd. operazione [OSCURATO:PERSONA] 3 Assocompari), erano state provvisoriamente contestate specifiche condotte di trasferimento fraudolento di valori, truffa, e autoriciclaggio. Tali condotte erano emerse a seguito di una complessa indagine, conclusasi con le informative finali del 26 ottobre 2020 e del 15 giugno 2021. In particolare, l'informativa del 15 giugno 2021 - di cui l'allora appellante non riusciva a dimostrare in alcun modo la natura asseritamente riepilogativa- era di gran lunga successiva all'emissione del decreto di rinvio a giudizio (3 dicembre 2020) nel primo procedimento (n. 2239-14). Più in particolare, il Tribunale ha censurato 1) la mancata allegazione di "specifico materiale investigativo (in termini di intercettazioni, o.c.p., documenti etc.) già a disposizione dell'ufficio di Procura sin dal procedimento 2239/14, idoneo a sorreggere la misura cautelare anche con riferimento ai reati fine contestati nel secondo procedimento" (p. 4 dell'impugnata ordinanza); 2) l'aspecificità del riferimento al mero dato delle modalità di contestazione della condotta partecipativa all'articolazione 'ndranghetistica di Sant'Onofrio (capo A, proc. n. 2239-14, cd. [OSCURATO:PERSONA]), che, in tesi difensiva, già "annunciavano" i reati-fine. Infine, non ravvisando, il Tribunale, la sussistenza di nuovi elementi idonei a rimeditare il quadro cautelare, è stata altresì disattesa la richiesta di gradazione della misura cautelare in atto.2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 297 comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto generiche le allegazioni difensive volte a dimostrare la connessione qualificata tra i fatti oggetto dell'ordinanza di misura cautelare emessa nell'ambito del procedimento n. 2239/14, cd. [OSCURATO:PERSONA], e quelli posti alla base dell'ordinanza relativa al procedimento 4191/20, cd. [OSCURATO:PERSONA] 3 "Assocompari". La documentazione allegata dalla difesa (da ultimo, con la produzione del 12 marzo 2025) dimostrava, invece, come le condotte ritenute, nel secondo procedimento, espressive della partecipazione del ricorrente all'articolazione territoriale della ‘ndrangheta di Sant'Onofrio fossero nient'altro che specificazioni dei reati fine già noti all'ufficio di Procura all'epoca della richiesta di rinvio a giudizio formulata per il procedimento n. 2239/14, cd. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la difesa contesta la censura di mancata allegazione di "specifico materiale investigativo (in termini di intercettazioni, o.c.p., documenti etc.) già a disposizione dell'ufficio di Procura sin dal procedimento 2239/14, idoneo a sorreggere la misura cautelare anche con riferimento ai reati fine contestati nel secondo procedimento" (p. 4 dell'impugnata ordinanza). Secondo il ricorrente, il materiale di cui il Tribunale lamentava la mancata allegazione era stato, invece, efficacemente sostituito dalla produzione difensiva avente a oggetto l'allegazione delle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria. Da tali dichiarazioni poteva agevolmente arguirsi che le intercettazioni e l'ulteriore materiale investigativo utilizzati per il secondo procedimento coincidevano con quelli posti alla base della prima ordinanza genetica; inoltre, i testi di p.g. precipuamente indicavano, di volta in volta, i dati identificativi dei materiali investigativi (numeri di Rit, date, etc.) Oltre all'omessa valutazione del materiale allegato, la difesa censura altresì la mancata considerazione di quanto espresso nella prima ordinanza genetica, relativa al proc. 2239/14, da cui emergeva che le condotte oggetto dei reati fine (riciclaggio, reimpiego di denaro, acquisizione e infiltrazioni in attività commerciali), poi oggetto di specifica contestazione nel secondo procedimento, erano già note all'ufficio di Procura e al (primo) giudice per le indagini preliminari; sebbene quest'ultimo non applicasse la misura cautelare per quei delitti fine, posto che ciò non gli era stato richiesto, egli condivideva, in ogni caso, i contenuti della richiesta di misura cautelare avanzata dal p.m. ai fini del giudizio di gravità indiziaria. Che sussistessero i presupposti della retrodatazione è confermato, inoltre, dalla seconda ordinanza genetica, dove si evidenziava che il procedimento [OSCURATO:PERSONA] 3 "Assocompari" traeva origine dalla complessa attività investigativa culminata in data 19 dicembre 2019 con l'ordinanza di custodia cautelare n. 1359/14 nei confronti di 334 indagati, a vario titolo coinvolti in condotte di estorsione, usura, fittizia intestazione di beni etc. Emergevano a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] profili caratterizzati da una palese sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita effettivamente sostenuto. Peraltro, quelle condotte erano note alla Procura sin dalla data di richiesta della prima misura cautelare, ben anteriore alla data del rinvio a giudizio (3 dicembre 2020) disposta per il primo procedimento. Come risulta dal narrato dei tesi di p.g., i risultati delle investigazioni del primo procedimento erano tenute, in parte, nascoste, per una scelta di cautela della Procura. A supporto della doglianza, la difesa riporta brani dell'esame di alcuni testi di p.g., da cui risulta che 1) l'informativa del 15 ottobre 2017 -relativa ad o.p.c. e intercettazioni, su cui riferiva il teste di p.g. Palmieri- certificava un'attività investigativa sin dal 2016, nota all'ufficio di Procura già nel proc. 2239/14; 2) il teste di p.g. Maida del nucleo investigativo di [OSCURATO:PERSONA], uno dei principali investigatori del proc. del proc. 2139-14 [OSCURATO:PERSONA], riferiva che, nelle indagini, egli si occupava di redigere le richieste di intercettazioni relative, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; da tale attività emergevano le frequenti trasferte dei due, anche all'estero, per costituire società nelle quali l'odierno ricorrente risultava, tra l'altro, amministratore delegato. Maida riferiva che gli esiti captativi di tali indagini venivano successivamente riascoltati dai colleghi del nucleo investigativo di Roma; 3) il teste Lardo riferiva, a sua volta, che le captazioni utilizzate per il riascolto provenivano tutte dal proc. 2239-14; 4) medesimi riferimenti alle indagini precedenti si ricavano dalle deposizioni dei testi di p.g. Basile, Licata, Valeri, Mucci; in particolare, il teste Mucci riferiva di una scheda patrimoniale, che certificava la palese sproporzione tra redditi dichiarati dal [OSCURATO:PERSONA] e tenore di vita dello stesso, consegnata nel settembre 2018 e ripresa nel secondo procedimento (4191-20). Anche per quel che concerne l'esame del teste Licata, le circostanze dallo stesso riferite erano le medesime oggetto di esame nel primo procedimento; l'informativa cui il teste si è riferito era già nota fin dall'avviso all'indagato di conclusioni delle indagini preliminari. Da tali deposizioni risulta, in definitiva, come l'indagine da cui è scaturita la seconda misura cautelare fosse precedente al 2019. Si osserva, infine, che il capo U9) e U9 bis), citati nella gravata ordinanza a proposito dell'intestazione fittizia di una tabaccheria, non riguardano il ricorrente, come emerso dalle deposizioni del teste di p.g. Lardo.2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 299 cod. proc. pen., per mancata valutazione dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo, nonché per omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, anche in sede d'udienza, tesa a prospettare la sussistenza di fatti sopravvenuti. A tal riguardo, la difesa contesta le notazioni del Tribunale circa l'irrilevanza del mero decorso del tempo quale elemento sufficiente a connotare un fatto "nuovo". Al di là dell'oggettiva distanza temporale tra l'ultimo fatto contestato (del 2018) e la misura cautelare, la difesa, in sede d'appello, rimarcava come il fatto "nuovo" fosse costituito dalla sentenza del 20 novembre 2023, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto il ricorrente non già partecipe al sodalizio, ma mero concorrente, atteso il breve intervallo temporale della condotta contestata. Sebbene il giudice non potesse ritenersi vincolato a tale decisione, un dato significativo, del tutto omesso nella valutazione del Tribunale, è la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso l'appartenenza del ricorrente al sodalizio di Sant'Onofrio. Su tali profili, la motivazione è del tutto silente. Anche il dedotto profilo dell'allontanamento del ricorrente dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto illogicamente "forzato" per effetto della misura cautelare, laddove esso è avvenuto volontariamente a far data dal giugno 2018, come dimostrato dalle dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] dalla a.d. Veritas. 2. Con requisitoria scritta, in atti, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è infondato. Come ricordato già da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911 - 01, le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 21957 del 22/03/2005, P.m. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231059 - 01, individuavano tre diverse ipotesi di retrodatazione: 1) quella delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera automaticamente, vale a dire senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (art. 297, comma 3, cod. proc. pen., prima parte; 2) quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, in cui la rd retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (art. 297, comma 3, cod. proc. pen., seconda parte); 3) quella, non espressamente prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza. Con il successivo intervento delle Sezioni Unite Librato, si è rilevato che, per i procedimenti che appartengono, come nella specie, alla competenza del medesimo giudice, qualora per i fatti oggetto del secondo provvedimento cautelare il procedimento aveva già avuto inizio, o avrebbe dovuto averlo (con la relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato), ben può ritenersi che l'adozione della misura cautelare dopo l'emissione del primo provvedimento sia il frutto di una scelta dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti. Peraltro, mentre in presenza di una connessione qualificata il meccanismo della retrodatazione opera automaticamente, e dunque è sufficiente che le condizioni richieste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. risultino dagli atti, nell'ipotesi in cui la connessione qualificata manchi, la retrodatazione costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire, per esempio, non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero. Sez. U Librato, a questo riguardo, hanno chiarito che non giustifica di per sé la retrodatazione, perché non è di per sé indicativo di una scelta indebita, il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato: essi spesso devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico. Pertanto, il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente. A volte, infatti, la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori da parte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che danno ragione dell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio del procedimento penale (si pensi ai casi in cui ci si trova in presenza di una grande quantità di documenti sequestrati o di complessi documenti contabili, da sottoporre all'esame di un consulente tecnico, o di numerose intercettazioni, protrattesi per lungo tempo). In conclusione, quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda siano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero. Ciò posto, va osservato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale, senza incorrere in vizi, ha rilevato come non ricorresse alcuna ipotesi di connessione qualificata. E tale profilo, peraltro non oggetto di contestazione alcuna, è coerente con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, la connessione tra delitto associativo e reati-fine, è configurabile solo nell'ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, i singoli partecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi (Sez. 2, n. 45337 del 04/11/2015, Rv. 265031), laddove, nella fattispecie in esame, tale vincolo è stato ritenuto logicamente non sussistente, non emergendo in concreto che i reati contestati nella seconda ordinanza fossero stati già delineati, al momento generativo del reato associativo, nei tratti essenziali. Tanto puntualizzato, dovendosi verificare, alla stregua dei principi sopra ricordati, se l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo e desumibili al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare, balza evidente come il ricorso, a dispetto della sua ampiezza, insista sostanzialmente su percorsi argomentativi privi di fondamento, osservando che la seconda indagine è una costola della prima e che il requisito della anteriore desumibilità dagli atti delle ipotesi attribuire con il secondo titolo sarebbe dimostrato dalle deposizioni dei testi di p.g. E, tuttavia, deve osservarsi, in radice, che il coinvolgimento del ricorrente nell'attività del sodalizio - oggetto del procedimento più risalente - se pure articolato genericamente nella commissione di reati tipologicamente affini a quelli che hanno rappresentato l'oggetto della provvisoria contestazione del secondo procedimento - non implica affatto, da un punto di vista logico e dimostrativo - che la provvista indiziaria degli specifici delitti del secondo procedimento - provvista enucleabile con precisione tale da consentire, appunto, di giustificare l'emissione di una misura cautelare per tali puntuali ipotesi delittuose - esistesse già al momento dell'emissione del primo titolo genetico. Invero, come specificato dal Tribunale, con la seconda ordinanza genetica, concernente l'operazione dc. "rinascita [OSCURATO:PERSONA] 3- Assocompari", del 9 dicembre 2022, venivano specificamente contestate fattispecie di reato, quali 1) il trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis, capi b, d, d-bis), sub specie di fittizia intestazione di società, 2) truffa (artt. 110 - 640 - 61 n. 7 - 416 bis.1 c.p.: truffa internazionale in danno ad investitori dell'Oman: capo r), 3) autoriciclaggio (artt. 110 e 648 ter-i - 416 bis.1 c.p: autoriciclaggio in favore della società F&[OSCURATO:SOCIETA],: capo s) e artt. 110 e 648 ter-i - 416bis.1 c.p., autoriciclaggio in favore della società S&[OSCURATO:SOCIETA], capo t). Nella provvisoria imputazione, di cui alla prima ordinanza genetica del 19 dicembre 2019, afferente al proc. n. 2239-14, cd. [OSCURATO:PERSONA], veniva provvisoriamente contestato al ricorrente il reato (di cui al capo a), previsto e punito «dall'art. 416 bis C.P., commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 c.p., per aver preso parte - con altre persone non ancora individuate - all'associazione di stampo mafioso denominata...» In altri termini, l'individuazione, nel più vecchio procedimento, dell'area di operatività del ricorrente rispetto alle finalità del sodalizio non implica una puntuale individuazione di condotte sussumibili nelle corrispondenti fattispecie incriminatrici. E tanto, indiscutibile sul piano generale, trova, a un livello particolare, specificazione nei rilievi del Tribunale ai quali il ricorrente oppone frammenti di dichiarazioni che continuano a rimanere prive di puntuale relazione con le ipotesi delittuose oggetto del secondo procedimento, sia sotto il profilo contenutistico sia sotto quello - soprattutto rilevante ai fini della delibazione del presente ricorso - cronologico. 3. Infondato è anche il secondo motivo, dal momento che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01).Dovendo concretezza e attualità del pericolo essere correlati alle vicende del secondo procedimento, le generiche considerazioni relative agli esiti di altro procedimento non incidono sulla pregnanza dei pericula individuati a carico del ricorrente nel titolo genetico del quale si discute, che non sono incrinati dalle assertive considerazioni sulle modalità dell'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] da altri coimputati. 4. Per le ragioni illustrate, ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato; alla pronuncia di rigetto, consegue, ex art. 616 cod. proc
Sentenza Cassazione n. 39720/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris