CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 aprile 1969
Cassazione n. 26936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1969 avverso la sentenza del 25/01/2016 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 gennaio 2016 la Corte di appello di Brescia ha rigettato il gravame avverso la decisione del 19 maggio 2015 con cui il Giudice dell'udienza preliminare di Brescia aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 1.600 di multa in ordine a plurime cessioni ed acquisti al fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina ex art. 73, comma 5, d.P.R. n 309 del 1990 di cui ai capi E), F) e H), commessi sino a maggio 2010 in luoghi imprecisati. La Corte di appello, in risposta all'unico motivo di gravame con cui si richiedeva il riconoscimento della continuazione dei fatti di cui al presente procedimento con quelli oggetto di sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del 17 febbraio 2009, irrevocabile il 14 aprile 2009, sul presupposto che gli stessi attenessero a reati della stessa natura, presentassero modalità di commissione analoghe e fossero stati realizzati in periodo coevo a quello in cui erano stati commessi i fatti di cui alla sentenza di condanna appellata, ha rigettato il gravame rilevando la mancata al!egazione di elementi che deponessero per la preliminare programmazione dei reati ed escludendo che gli stessi fossero cronologicamente prossimi a quelli oggetto di contestazione. Il Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di appello di Brescia, con provvedimento del 17 aprile 2023, rilevando il mancato rinvenimento del fascicolo della Corte di appello e la circostanza che la sentenza in questione, depositata il 23 febbraio 2016, non era stata notificata alle parti, disponeva la ricostruzione del verbale di udienza del 25 gennaio 2016 e della sentenza della Corte di appello del 25 gennaio 2016, atti reperiti in copia di cui veniva dichiarata la conformità agli originali ex art. 113 cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori, impugna la citata sentenza deducendo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. Poiché non sussiste prova della notifica della citazione in appello ex art. 601 cod. proc. pen. all'imputato, la sentenza - si rileva - è stata emessa senza che il ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento; costui risultava "libero non comparso" e, pertanto, né "presente" o "assente", secondo quanto previsto dall'art. 420-bis cod. proc. pen. introdotto dalla I. 28 aprile 2014, n. 67. Detta norma, che ha modificato la disciplina del processo "in assenza", tipizza alcune situazioni da cui desumere che l'imputato sia a conoscenza del processo, quali, per esempio, la dichiarazione o elezione di domicilio presso il difensore, la sottoposizione a fermo, arresto o a misura cautelare, nonché la personale ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. La violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. che ha determinato la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, non presente in udienza ed indicato come "libero non comparso", determina una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Che il ricorrente non fosse a conoscenza dello svolgimento del giudizio di appello e confidasse, pertanto, sull'intervenuta prescrizione è reso palese dalla conoscenza della sentenza solo in occasione della notifica avvenuta a distanza di otto anni.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto intempestivo. 2. La decisione impugnata risulta emessa il 25 gennaio 2016 e depositata il 23 febbraio 2016, entro i trenta giorni fissati in sentenza ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.. Secondo la normativa in vigore al momento della decisione di primo e secondo grado, nessuna comunicazione era dovuta nei confronti dell'imputato o del difensore: l'imputato non era stato dichiarato contumace o irreperibile, evenienza che, secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 1, I. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla I. 11 agosto 2014, n. 118 (con decorrenza dal 22 agosto 2014), avrebbe consentito, a condizione che la sentenza di primo grado fosse stata comunque emessa dopo l'entrata in vigore della citata legge, l'operatività della precedente disciplina in materia di contumacia. Ed infatti, a prescindere dalla dizione contenuta in sentenza ("libero non comparso"), dagli atti del procedimento comunque consultabili (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA]. 220092) emerge che il ricorrente aveva presenziato personalmente all'udienza preliminare, aveva eletto e dichiarato il domicilio nel corso delle indagini e nel corso dell'udienza preliminare, era stato rappresentato nei giudizi di primo e secondo grado dal difensore di fiducia che aveva provveduto, altresì, a nominare un sostituto; l'avvocato di fiducia era presente in rappresentanza del suo assistito all'udienza svoltasi in appello con le forme del rito camerale, in ragione del rito abbreviato. Tali circostanze portano ad escludere che l'imputato fosse contumace o irreperibile, condizione processuale che avrebbe costituito eccezione all'applicazione della disciplina prevista dall'art. 15-bis, comma 1, I. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla I. 11 agosto 2014, n. 118, imponendo la notifica della decisione ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; né il ricorrente - che si limita a formulare critiche di natura meramente lessicale afferenti al termine riportato in sentenza - deduce nulla sul punto. 3. L'evenienza che la sentenza sia stata depositata nei termini fissati in sentenza ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. (trenta giorni), fa venir meno la necessità di effettuare la notifica in favore del difensore di fiducia, presente all'udienza svoltasi in assenza dell'imputato, né la circostanza che il Presidente della Corte di appello abbia ritenuto di effettuare la notifica della decisione, per come ricostruita ex art. 113 cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto della sua non irrevocabilità (in tal senso la parte del provvedimento che testualmente recita "che la sentenza non risulta essere stata notificata agli imputati e, quindi, non risulta essere passata in giudicato") può assumere rilevanza in ordine alla definitività della decisione ed al corretto computo della decorrenza dei termini che opera ope legís, a prescindere dalla eventuale attestazione in tal senso. Deve al riguardo rinviarsi a giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di contumacia, secondo cui, il termine per impugnare, nel caso di erronea dichiarazione di contumacia, decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza ex art. 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'estratto della sentenza effettuato per errore, considerato che nessun imputato è privo di difesa tecnica e che al suo difensore compete anche il compito di individuare l'error iudícis, assumendo le opportune iniziative (Sez. 5, n. 19279 del 27/03/2015, S., Rv. 264849). A sostegno dell'affermazione secondo cui l'erroneo convincimento da parte della cancelleria o della corte di appello circa la necessità di portare a conoscenza la decisione o un suo estratto sia ininfluente rispetto alla disciplina della irrevocabilità della sentenza e dei termini ad impugnare, milita, altresì, quella giurisprudenza che, proprio in materia di assenza dell'imputato, ha statuito che il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza e non dalla notifica dell'estratto che sia stata effettuata per errore (Sez. 5, n. 8942 del 19/06/1995, Dimichino, Rv. 202631). 4. In conclusione, benché la sentenza fosse stata depositata nei termini indicati in sentenza e non fosse necessario notificare la stessa ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., tenuto, altresì, conto della mera assenza dell'imputato, certamente non contumace o irreperibile nel corso del giudizio, irrilevante risulta quanto affermato dal Presidente della Corte di appello che, nel provvedimento in data 17 aprile 2023, con il quale ha ricostruito il fascicolo ex art. 113 cod. proc. pen., ha rilevato che la sentenza non fosse passata in giudicato. A fronte dell'inutile decorso dei termini di impugnazione, la difesa assume di non aver ricevuto l'avviso della fissazione dell'udienza in appello, senza però peritarsi di allegare eventuale documentazione che deponga per la tempestività di un ricorso i cui termini risultano perenti allo scadere dei quarantacinque giorni, successivi ai trenta giorni individuati ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione. Né il contenuto del provvedimento, che dà atto dello smarrimento della sentenza e degli atti di appello in originale con la sola eccezione della copia del verbale d'udienza celebratasi il 25 gennaio 2016, autorizza a ritenere che la ricerca del fascicolo fosse iniziata prima della notifica dell'avviso di deposito della sentenza in ragione di eventuale istanza di copia della stessa da parte della difesa (di cui non vi è traccia) in data prossima o immediatamente successiva a quella del deposito della sentenza. Ed infatti, il provvedimento del Presidente della Corte di appello prende spunto dalla nota della Cancelleria in data 7 settembre 2022 con cui si rende noto del solo casuale rinvenimento del fascicolo in occasione del riordino dell'archivio e non certo per incombenti di Cancelleria funzionali alla evasione di istanze di parte finalizzate ad acquisire atti del fascicolo. 5. All'inammissibilità per intempestività del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che pare equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr