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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19123/2026

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RTE D'APPELLO DI NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorsoriportandosi alla memoria;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 26 novembre 2025,confermava quella del Tribunale di Nola, che aveva accertato la responsabilitàpenale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di diffamazione e molestie in danno diGiuseppe Montanile.2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] constadi un unico motivo, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il motivo deduce violazione di legge processuale lamentando la nullità dellenotifiche del decreto di citazione in primo grado nei confronti dell’imputato.Il ricorrente rappresenta che la Corte di appello, confermando le ordinanzedel Tribunale, ed il Tribunale avrebbero leso il diritto di difesa e sarebbero incorsiin nullità assoluta, avendo erroneamente ritenuto che la notifica effettuata ex art.161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore fosse idonea a integrare correttamenteil contraddittorio con l’imputato.In particolare, errato sarebbe aver fatto riferimento alla irreperibilitàdell’imputato presso il domicilio, fondando su accessi effettuati dall’ufficialegiudiziario il 26 febbraio 2021 e il 9 marzo 2021, con invio della raccomandatasenza prova dell’esito.Inoltre, il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui fariferimento, comunque, alla adeguatezza della notifica al difensore di fiducia senon vi è prova che l’imputato non ha avuto conoscenza dell’atto e no0n haesercitato il diritto di difesa.4.

Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Con riferimento al motivo di censura il Collegio osserva preliminarmenteche quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendoai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudiceanche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora devenecessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è,invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicitàdella motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez.

U. 31 ottobre 2001,Policastro, Rv. 220092).Tanto premesso, dagli atti emerge che l’imputato in data 19 dicembre 2019ha dichiarato domicilio nel comune di Brusciano alla via E.A.

Mario n. 24.Il decreto di citazione a giudizio reca tale indicazione per la notificaall’imputato.

A verbale il [OSCURATO:PERSONA] acquisiva il certificato medico – rilasciato nellamedesima data della prima udienza – relativo proprio alla persona dell’imputato,che risultava impedito in quanto affetto da faringite con febbre.[OSCURATO:PERSONA], quindi, disponeva il rinvio e la rinnovazione della citazione, pur nonriferendosi esplicitamente all’impedimento.Successivamente, i tentativi di notifica al domicilio dichiarato non andavano abuon fine – anche a mezzo della polizia municipale – e l’ufficiale giudiziarioeffettuava due accessi, in data 26 febbraio 2021 e il 9 marzo 2021, inviava l’avvisodi deposito a mezzo raccomandata, cosicché all’esito di tali emergenze il Tribunaledisponeva la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia.E bene, va premesso che le Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv.271772 – 01 hanno chiarito come l'impossibilità della notificazione al domiciliodichiarato o eletto — che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo laprocedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. — sia integrata anchedalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficialenotificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, nonoccorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, indagineinvece doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione neimodi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.Per altro, nel caso in esame non può trovare applicazione Sez.

U, n. 23948del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 – 01, chesi riferisce al diverso caso in cui l’imputato abbia eletto domicilio direttamentepresso il difensore di ufficio.Nel caso in esame, invece, l’elezione di domicilio avveniva presso la propriaresidenza (come emerge dal verbale di identificazione) e solo l’irreperibilitàtemporanea dell’imputato conduceva alla notifica presso il difensore di ufficio aisensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.Va evidenziato come si richieda, comunque, che sia incolpevole la mancataconoscenza del procedimento, al fine di escludere la corretta dichiarazione diassenza.

Nel caso in esame l’imputato aveva eletto domicilio senza peròcomunicare le successive modifiche dello stesso, pur avendo contezza dellapendenza del procedimento e pur essendo avvisato, come emerge dal verbale diidentificazione, della necessità di comunicare le modifiche del domicilio.Per altro, proprio l’esibizione del certificato medico - alla prima udienza -evidenzia come l’imputato avesse piena contezza della pendenza, non solo delprocedimento, ma anche del processo, nonché della udienza di trattazione.Dal che deriva che adeguata e corretta è la notifica effettuata al difensore difiducia, con il quale sussisteva comunque una relazione professionale.Il motivo è, quindi, infondato.3.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle speseprocessuali del ricorrente.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE D'APPELLO DI NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorsoriportandosi alla memoria;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 26 novembre 2025,confermava quella del Tribunale di Nola, che aveva accertato la responsabilitàpenale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di diffamazione e molestie in danno diGiuseppe Montanile.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] constadi un unico motivo, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il motivo deduce violazione di legge processuale lamentando la nullità dellenotifiche del decreto di citazione in primo grado nei confronti dell’imputato.Il ricorrente rappresenta che la Corte di appello, confermando le ordinanzedel Tribunale, ed il Tribunale avrebbero leso il diritto di difesa e sarebbero incorsiin nullità assoluta, avendo erroneamente ritenuto che la notifica effettuata ex art.161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore fosse idonea a integrare correttamenteil contraddittorio con l’imputato.In particolare, errato sarebbe aver fatto riferimento alla irreperibilitàdell’imputato presso il domicilio, fondando su accessi effettuati dall’ufficialegiudiziario il 26 febbraio 2021 e il 9 marzo 2021, con invio della raccomandatasenza prova dell’esito.Inoltre, il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui fariferimento, comunque, alla adeguatezza della notifica al difensore di fiducia senon vi è prova che l’imputato non ha avuto conoscenza dell’atto e no0n haesercitato il diritto di difesa.4. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Con riferimento al motivo di censura il Collegio osserva preliminarmenteche quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendoai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudiceanche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora devenecessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è,invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicitàdella motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31 ottobre 2001,Policastro, Rv. 220092).Tanto premesso, dagli atti emerge che l’imputato in data 19 dicembre 2019ha dichiarato domicilio nel comune di Brusciano alla via E.A. Mario n. 24.Il decreto di citazione a giudizio reca tale indicazione per la notificaall’imputato. A verbale il [OSCURATO:PERSONA] acquisiva il certificato medico – rilasciato nellamedesima data della prima udienza – relativo proprio alla persona dell’imputato,che risultava impedito in quanto affetto da faringite con febbre.[OSCURATO:PERSONA], quindi, disponeva il rinvio e la rinnovazione della citazione, pur nonriferendosi esplicitamente all’impedimento.Successivamente, i tentativi di notifica al domicilio dichiarato non andavano abuon fine – anche a mezzo della polizia municipale – e l’ufficiale giudiziarioeffettuava due accessi, in data 26 febbraio 2021 e il 9 marzo 2021, inviava l’avvisodi deposito a mezzo raccomandata, cosicché all’esito di tali emergenze il Tribunaledisponeva la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia.E bene, va premesso che le Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv.271772 – 01 hanno chiarito come l'impossibilità della notificazione al domiciliodichiarato o eletto — che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo laprocedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. — sia integrata anchedalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficialenotificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, nonoccorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, indagineinvece doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione neimodi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.Per altro, nel caso in esame non può trovare applicazione Sez. U, n. 23948del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 – 01, chesi riferisce al diverso caso in cui l’imputato abbia eletto domicilio direttamentepresso il difensore di ufficio.Nel caso in esame, invece, l’elezione di domicilio avveniva presso la propriaresidenza (come emerge dal verbale di identificazione) e solo l’irreperibilitàtemporanea dell’imputato conduceva alla notifica presso il difensore di ufficio aisensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.Va evidenziato come si richieda, comunque, che sia incolpevole la mancataconoscenza del procedimento, al fine di escludere la corretta dichiarazione diassenza. Nel caso in esame l’imputato aveva eletto domicilio senza peròcomunicare le successive modifiche dello stesso, pur avendo contezza dellapendenza del procedimento e pur essendo avvisato, come emerge dal verbale diidentificazione, della necessità di comunicare le modifiche del domicilio.Per altro, proprio l’esibizione del certificato medico - alla prima udienza -evidenzia come l’imputato avesse piena contezza della pendenza, non solo delprocedimento, ma anche del processo, nonché della udienza di trattazione.Dal che deriva che adeguata e corretta è la notifica effettuata al difensore difiducia, con il quale sussisteva comunque una relazione professionale.Il motivo è, quindi, infondato.3. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle speseprocessuali del ricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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