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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18924/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Atripalda il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di banc:arotta fraudolenta patrimoniale, da lei commesso in qualità di amministratrice della Tecnocostruzioni s.r.I., dichiarata fallita il 23 maggio 2006, e l'aveva condannata alla pena di giustizia nonché alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata era stata fissata in dieci anni, ed al /if risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.

In particolare, la Corte di appello ha ridotto ad anni due la durata delle pene accessorie, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole del contrasto tra motivazione e dispositivo, atteso che mentre nella motivazione si afferma che può essere applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ricorrendone i presupposti, nel dispositivo non si riforma in tal senso la sentenza di primo grado, che detto beneficio non aveva applicato.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente, ribadendo un motivo di appello, si duole della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e della contraddittorietà della motivazione sul punto.

La ricorrente segnala di essere stata condannata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sebbene al capo a) fosse stata accusata della «falsificazione dei libri contabili attraverso l'esposizione di rimanenze di prodotti finiti e merci inesistenti», ossia del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Il fatto per il quale era stata condannata, ossia la distrazione delle rimanenze risultanti dalle scritture contabili, era, quindi, del tutto diverso da quello che le era stato contestato.

Evidenzia la ricorrente che per «fatto diverso» deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822) e che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato (Sez. 2, n. 29912 del 17/05/2007, Tavassi, Rv. 237262).

La Corte di appello ha affermato che la ridefinizione del fatto era prevedibile e che l'imputata era stata posta in grado di difendersi, occorrendo per ritenere violato il principio invocato dalla ricorrente, una radicale trasformazione del fatto nei suoi elementi essenziali, tanto da determinarsi incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un reale pregiudizio del diritto di difesa.

Sostiene, invece la ricorrente che non era assolutamente prevedibile, sulla base del tenore del capo di imputazione, che la Minichiello fosse condannata per il diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale costituita dalla sottrazione delle rimanenze risultanti dalle scritture contabili e non rinvenute in occasione dell'inventario dell'attivo fallimentare ad opera del curatore.

Peraltro, l'imputata, nel corso del processo, aveva cercato di difendersi sostenendo che le scritture contabili non era state falsificate e che le rimanenze erano esistite ed erano state impiegate per la costruzione di una macchina punzonatrice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Esaminando i motivi di ricorso come sopra riassunti questa Corte rileva che appare preliminare l'esame del secondo motivo riguardante l'addebito di omessa correlazione fra accusa e condanna, che risulta fondato.

Sulla base della formulazione del capo di imputazione emerge che l'ipotesi accusatoria era quella che la imputata avesse falsificato le scritture contabili esponendo rimanenze di prodotti finiti e merci per euro 21.8.000,00 risultate inesistenti.

In sostanza, secondo l'accusa, le rimanenze non sarebbero esistite e la annotazione nelle scritture contabili della loro esistenza avrebbe reso queste ultime ideologicamente false. [OSCURATO:PERSONA] risulta, invece condannata per la distrazione dei beni risultanti quali rimanenze dalle scritture contabili.

Le scritture contabili, quindi, sarebbero veritiere, indicando rimanenze effettivamente esistenti, ma queste sarebbero state distratte dall'imputata.

Appare evidente la antinomia tra il fatto contestato nel capo di imputazione e quello ritenuto in sentenza, atteso che lai sussistenza del primo esclude il secondo.

Non è, quindi, ragionevole affermare che la Minichiello, chiamata a difendersi dal fatto come descritto nel capo di imputazione, potesse prevedere di essere condannata per il fatto ritenuto in sentenza.

Peraltro, come dalla stessa segnalato, ella ha impostato la sua difesa sostenendo che le rimanenze erano esistite ed erano state impiegate per fini legittimi, cosicché effettivamente, come lamentato dalla difesa, vi è stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e del diritto di difesa.

2. Ne consegue che la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate.

L'annullamento travolge anche le statuiziori civili e, dovendo comunque rilevarsi che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato risulta ormai estinto per prescrizione, anche considerando le interruzioni del relativo termine e le sue sospensioni intervenute nel corso del giudizio, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

P.Q.M..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado.

Così deciso il 28/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AlfreddG ardiano CORTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Atripalda il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di banc:arotta fraudolenta patrimoniale, da lei commesso in qualità di amministratrice della Tecnocostruzioni s.r.I., dichiarata fallita il 23 maggio 2006, e l'aveva condannata alla pena di giustizia nonché alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata era stata fissata in dieci anni, ed al /if risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile. In particolare, la Corte di appello ha ridotto ad anni due la durata delle pene accessorie, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole del contrasto tra motivazione e dispositivo, atteso che mentre nella motivazione si afferma che può essere applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ricorrendone i presupposti, nel dispositivo non si riforma in tal senso la sentenza di primo grado, che detto beneficio non aveva applicato. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente, ribadendo un motivo di appello, si duole della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e della contraddittorietà della motivazione sul punto. La ricorrente segnala di essere stata condannata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sebbene al capo a) fosse stata accusata della «falsificazione dei libri contabili attraverso l'esposizione di rimanenze di prodotti finiti e merci inesistenti», ossia del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Il fatto per il quale era stata condannata, ossia la distrazione delle rimanenze risultanti dalle scritture contabili, era, quindi, del tutto diverso da quello che le era stato contestato. Evidenzia la ricorrente che per «fatto diverso» deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822) e che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato (Sez. 2, n. 29912 del 17/05/2007, Tavassi, Rv. 237262). La Corte di appello ha affermato che la ridefinizione del fatto era prevedibile e che l'imputata era stata posta in grado di difendersi, occorrendo per ritenere violato il principio invocato dalla ricorrente, una radicale trasformazione del fatto nei suoi elementi essenziali, tanto da determinarsi incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un reale pregiudizio del diritto di difesa. Sostiene, invece la ricorrente che non era assolutamente prevedibile, sulla base del tenore del capo di imputazione, che la Minichiello fosse condannata per il diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale costituita dalla sottrazione delle rimanenze risultanti dalle scritture contabili e non rinvenute in occasione dell'inventario dell'attivo fallimentare ad opera del curatore. Peraltro, l'imputata, nel corso del processo, aveva cercato di difendersi sostenendo che le scritture contabili non era state falsificate e che le rimanenze erano esistite ed erano state impiegate per la costruzione di una macchina punzonatrice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Esaminando i motivi di ricorso come sopra riassunti questa Corte rileva che appare preliminare l'esame del secondo motivo riguardante l'addebito di omessa correlazione fra accusa e condanna, che risulta fondato. Sulla base della formulazione del capo di imputazione emerge che l'ipotesi accusatoria era quella che la imputata avesse falsificato le scritture contabili esponendo rimanenze di prodotti finiti e merci per euro 21.8.000,00 risultate inesistenti. In sostanza, secondo l'accusa, le rimanenze non sarebbero esistite e la annotazione nelle scritture contabili della loro esistenza avrebbe reso queste ultime ideologicamente false. [OSCURATO:PERSONA] risulta, invece condannata per la distrazione dei beni risultanti quali rimanenze dalle scritture contabili. Le scritture contabili, quindi, sarebbero veritiere, indicando rimanenze effettivamente esistenti, ma queste sarebbero state distratte dall'imputata. Appare evidente la antinomia tra il fatto contestato nel capo di imputazione e quello ritenuto in sentenza, atteso che lai sussistenza del primo esclude il secondo. Non è, quindi, ragionevole affermare che la Minichiello, chiamata a difendersi dal fatto come descritto nel capo di imputazione, potesse prevedere di essere condannata per il fatto ritenuto in sentenza. Peraltro, come dalla stessa segnalato, ella ha impostato la sua difesa sostenendo che le rimanenze erano esistite ed erano state impiegate per fini legittimi, cosicché effettivamente, come lamentato dalla difesa, vi è stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e del diritto di difesa. 2. Ne consegue che la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate. L'annullamento travolge anche le statuiziori civili e, dovendo comunque rilevarsi che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato risulta ormai estinto per prescrizione, anche considerando le interruzioni del relativo termine e le sue sospensioni intervenute nel corso del giudizio, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. P.Q.M.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado. Così deciso il 28/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AlfreddG ardiano CORTE
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