CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 36837/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva l'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 4 cod.pen. e rinnodulava il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato giacché il reato presupposto del delitto di ricettazione contestato è stato correttamente individuato già dal primo giudice nel furto del titolo speso dal prevenuto e non nel delitto di falso e in tal senso si è espressa anche la Corte territoriale a pag. 1; Il Tribunale (pag. 3) ha evidenziato che l'assegno era stato spedito a mezzo posta (unitamente ad altri due) alla società Adidas a saldo di una fornitura di calzature e mai pervenuto al destinatario, risultando invece incassato, previa alterazione dell'importo e del beneficiario, corrispondente alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva presentato presso l'istituto bancario di cui era correntista; che è destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione asseritannente maturata prima della pronuncia d'appello; invero la Corte territoriale ha definito l'appello con la lettura del dispositivo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allorché non era decorso il termine massimo decennale, computato a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen., stante la consumazione del reato in epoca prossima alla data di incasso del titolo (27/3/2015); l'assunto difensivo che pretende di ricomprendere nel termine massimo di prescrizione il tempo riservato per la stesura della motivazione è privo di pregio, rilevando ai fini dell'interruzione ex art. 160 cod.pen. la pronuncia della sentenza di condanna mediante lettura del dispositivo; che il terzo motivo, che deduce la violazione dell'art. 195 cod.proc.pen. e il conseguente difetto di prova circa la responsabilità del ricorrente, è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con il dato dirimente dell'intestazione del titolo alla ditta del prevenuto e dell'incasso presso un istituto bancario di cui era correntista, elementi risultanti dalle acquisizioni documentali in atti, disposte con il consenso delle parti, oltre che dalle dichiarazioni del teste di P.g. Trippodo; peraltro, è del tutto attendibile la circostanza che le informazioni in ordine alle modalità di negoziazione del titolo fossero in possesso anche della banca Fineco, su cui il titolo era stato tratto, sebbene la difesa sembri dubitarne; ritenuto che il conclusivo motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, non potendo trarsi alcun argomento a sostegno della richiesta dal riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen., ed avendo la Corte di merito chiarito, in conformità a quanto già argomentato dal primo giudice, l'assenza di profili di meritevolezza atti a fondare l'invocata, ulteriore, mitigazione sanzionatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estens