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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00272/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza l'esistenza dei precedenti anche recenti e la loro specificità rispetto a quelli per cui è processo, elementi ritenuti espressione di una aumentata e spiccata pericolosità sociale, essendosi il ricorrente dimostrato insensibile agii ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne ed agli effetti rieducativi delle pene espiate; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni dei Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza l'esistenza dei precedenti anche recenti e la loro specificità rispetto a quelli per cui è processo, elementi ritenuti espressione di una aumentata e spiccata pericolosità sociale, essendosi il ricorrente dimostrato insensibile agii ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne ed agli effetti rieducativi delle pene espiate; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni dei Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 00272/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris