CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2021
Cassazione n. 38984/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seCttlre le conclusioni del PG itsLe4A- pb£5~Amo.,k,u_Lu3-0.it 6/10 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 22 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena inflitta con le sentenze della Corte di appello di Roma del 25 novembre 2004, irrevocabile il 5 marzo 2005 e del 25 gennaio 2005, irrevocabile il 27 aprile 2005. 1.1A fondamento della decisione rilevava che l'esecuzione della pena inflitta con le sentenze indicate nell'istanza era stata sottoposta a condizione, perchè la prima estinta per condono, la seconda condizionalmente sospesa, benefici entrambi revocabili per effetto della commissione di successivo reato, giudicato con sentenza della Corte di appello di Roma del 21 aprile 2017, irrevocabile il 4 ottobre 2019, sicchè soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato la causa di revoca die predetti benefici era iniziato a decorrere il termine di prescrizione delle pene, che non era ancora maturato al momento della decisione. 1.2Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne deduce l'erroneità per violazione in legge in relazione al disposto dell'art. 172 cod. Pen.. Secondo la difesa, la data di decorrenza della prescrizione delle pene sottoposte a condizione si ha col momento di commissione del reato, nel caso verificatosi il 24 dicembre 2008, che è causa di revoca della sospensione condizionale e dell'indulto, non con l'irrevocabilità della sentenza che lo accerta. Tale interpretazione, pacifica in giurisprudenza, è coerente con la logica sostanziale, col dato testuale dell'art. 172 cod. pen. e con la funzione rieducativa della pena. 1.3Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.11 provvedimento impugnato, nel respingere l'opposizione, ha ribadito la decisione già assunta di rigetto della richiesta, proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione, a ragione del fatto che l'esecuzione delle pene inflitte a Giugliàno con le due sentenze della Corte di appello di Roma del 25 novembre 2004, irrevocabile il 5 marzo 2005 e del 25 gennaio 2005, irrevocabile il 27 aprile 2005, era stata sottoposta a due diverse condizioni sospensive, operanti in momenti distinti e successivi, perché, la prima estinta in applicazione dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, la seconda sottoposta a sospensione condizionale. Ha osservato poi che entrambi i benefici dovevano essere revocati per la commissione in data 24 dicembre 2008 di altro reato, punito con pena detentiva, entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge introduttiva del condono n. 241 del 2006 e dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva inflitto la pena condizionalmente sospesa. Ha, dunque, concluso che il termine decennale di prescrizione delle pene detentive indicate nell'istanza è iniziato a decorrere soltanto a far data dal 4 ottobre 2019, momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di appello di Roma del 21 aprile 2017, che aveva giudicato il successivo reato, causa di revoca di indulto e sospensione condizionale. 2. Per contrastare la decisione sfavorevole il ricorso prospetta enunciati non meritevoli di accoglimento. L'ordinanza in verifica ha effettivamente tenuto conto di tutte le circostanze documentate agli atti e ha dato corretta applicazione al disposto dell'art. 172, comma 5, cod. pen. 2.1 Da tali premesse fattuali, basate sulla documentazione allegata al ricorso, discende che l'effetto estintivo dell'applicazione del provvedimento indulgenziale sulla pena, stabilita dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 25 novembre 2004 ha operato solo in via provvisoria, così come solo in via provvisoria è stata sospesa l'esecuzione dell'altra pena inflitta con la sentenza del 25 gennaio 2005. Pertanto, non potrebbe pronunciarsene l'estinzione per prescrizione, perché il relativo termine decénnale ha potuto iniziare a decorrere dal verificarsi della condizione, cui era subordinata la esecuzione, ossia dalla revoca di entrambi i benefici, secondo quanto prescritto dall'art. 172, comma 5, cod. pen.. Nel caso di specie il verificarsi della predetta condizione si ha col passaggio in giudicato della terza sentenza di condanna, ossia il 4 ottobre 2019, senza che il termine di prescrizione fosse scaduto al momento della proposizione dell'istanza e della decisione impugnata. 2.2 La correttezza della soluzione proposta riceve conferma dalla pronuncia delle Sezioni Unite sul tema specifico posto dalla presente vicenda, secondo cui "nel caso in cui la esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio" e non dalla data del provvedimento di revoca del condono (Sez. Un., n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, rv. 261399). Conformi risultano tutte le pronunce più recenti della giurisprudenza di legittimità (sez. 1, n. 24145 del 10/07/2020, Cicchelli, n.m.; sez. 1, n. 587 del 2/10/2019, dep. 2020, Giorgevic, n.m.; sez. 1, n. 43840 del 10/09/2019, Veneruso, n.m.; sez. 1, n. 43075 del 12/06/2019, Aloisi, n.m.); anche con riferimento alla prescrizione della pena condizionalmente sospesa si è affermato che il relativo termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343; Sez. 1, n. 21008 del 24/01/2012, Mignemi, Rv. 253548). Si è affermato, infatti, che "Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca (Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759). In definitiva, per le considerazioni svolte, nella situazione esecutiva della ricorrente non si è potuto realizzare il presupposto per l'estinzione della pena, che è costituito dalla mancata esecuzione per un periodo pari al doppio della pena inflitta, appunto perché, dapprima il decorso della prescrizione è stato impedito dalla sospensione condizionale e dall'indulto, quindi dall'inserimento nei provvedimenti di cumulo, che ha segnato la messa in esecuzione contestuale di quelle pene, compresa quella di cui è stata invocata l'estinzione. Per quanto esposto in precedenza, la condizione pretesa dalla disposizione di legge, come interpretata dalla giurisprudenza, risulta integrata nel caso in esame. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favo