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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 19036/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25714/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

SEZ.DIST.

SALERNO n. 2758/2017depositata il 27/03/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania con la sentenza n. 2758/09/2017, depositata in data 27/03/2017 e non notificata, in accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] “Bacini del Sarno, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’ Irno” avverso la sentenza di primo grado in forza della quale era stato accolto il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di pagamento relativi a contributi di bonifica per gli anni 2014 e 2015, rigettava il ricorso originario del contribuente, dichiarando compensate le spese processuali; 1.1 come è dato evincere dalla sentenza impugnata, i giudici di appello ritenevano che, sulla scorta della normativa di riferimento, il “piano di classifica” adottato dal suindicato Consorzio era ancora vigente ed efficace, contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, e precisavano che, rientrando il terreno del contribuente nel perimetro della contribuenza, operava una presunzione di vantaggio ex artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. n. 215 del 1933, non superata in assenza di prove di segno contrario da parte del Ventra;

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] “Bacini del Sarno, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’ Irno” è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2909 cod. civ., 112 e 324 cod. proc. civ.;

1.1. secondo parte ricorrente i giudici di appello avevano erroneamente disatteso la rituale eccezione di giudicato esterno fondata sulla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 5751/2015 che aveva accolto analogo ricorso avanzato dal Ventra con riferimento ad altra annualità in ragione della insussistenza di un valido “piano di classifica” e del conseguente ius impositionis;

2. con il secondo motivo si lamenta, exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione della l.reg.

Campania n. 4 del 2003, della l. n.4. del 1929, del d.lgs. n. 507 del 1999 nonché dell’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997;

2.1. ad avviso del ricorrente, pure valutati i principi fissati dalla Cassazione nella pronunzia n. 17066/2010 richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA], doveva escludersi che il piano di classifica oggetto di causa, ormai abrogato a seguito della l.reg. n. 4 del 2003, potesse avere un’efficacia ultrattativa;

2.2. peraltro la decisione dei giudici di appello non aveva tenuto conto del divieto di ultrattività delle leggi tributarie stante il disposto di cui all’ art. 24 d.lgs. n. 507 del 1999 e del principio di legalità di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997 che implicava che lo ius impositionis, anche con riferimento ai Consorzi di Bonifica, è soggetto a quanto previsto dalla legge più favorevole sopravvenuta;

3. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate;

4. il primo motivo, relativo all’omesso accoglimento dell’eccezione di giudicato inter partes,è privo di fondamento;

4.1. va premesso che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché, siano coinvolti tratti storici comuni ( vedi Cass. n. 5766 del 03/03/2021, Cass. n. 1837 del 29/01/2014 e Cass. n. 5478/2013);

4.2. le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapportidi durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta. (Sez.

U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 -01);

4.3. occorre, invero, rilevare come l'attività interpretativa e valutativa compiuta da un giudice, in quanto connaturata allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis;

4.4. quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

Tale efficacia trova ostacolo in relazione alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013, Rv. 628972 -01);

4.5. ne consegue che l’interpretazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso e non è, quindi, suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass., sez. 1, 29.4.1976 n. 1531; Cass. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; Cass. sez.3, 20.10.2010 n. 21561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723);

4.6. da tali premesse deriva che non può esplicare alcun effetto nel presente giudizio il giudicato formatosi in forza della sentenza invocata che non contiene né un accertamento di fatti con efficacia permanente o pluriennale né la qualificazione di un rapporto di durata, ma è piuttosto fondato sulla portata e sull’ interpretazione della l.r.

Campania n. 4 del 2003 e sulla specifica situazione di quel giudizio di merito;

4.7. l’invocato effetto preclusivo non può certo trarsi, per le ragioni anzi cennate, da una determinata interpretazione della legislazione regionale sui piani di classifica vertendosi, all'evidenza, in ipotesi di attività strumentale all’ esercizio della funzione giurisdizionale esulante dall’accertamento dei fatti di causa così come dalla loro qualificazione giuridica, con conseguente esclusione della vincolatività propria del giudicato accertativo ex art. 2909 cod. civ.;

5. anche il secondo motivo è privo di fondamento;

5.1. il contribuente non contesta che la pretesa sia dal Consorzio ricondotta ad un piano di classifica adottato, con relativo perimetro di contribuenza, ai sensi dell'art. 22 della l.reg.

Campania n. 23 del 1985 ma lamenta, piuttosto, la sopravvenuta invalidità ovvero inefficacia di questo piano di classifica perché asseritamente non conforme alla disciplina successivamente introdotta dalla citata l.reg.

Campania n. 4 del 2003;

5.2. il profilo sollevato attiene, pertanto, ad una questione di successione di leggi nel tempo (in modo tale che la legge regionale successiva avrebbe travolto tutti i piani di classifica precedenti che ad essa non si fossero adeguati) e non all'affermazione di intrinseca ed originaria difformità alla legge degli strumenti consortili posti a base dell’ingiunzione di pagamento;

5.3. la normativa di cui si assume la violazione stabilisce, per quanto di interesse, quanto segue: - art. 6: “Piano generale di Bonifica”.

1. I Consorzi di Bonifica predispongono, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, prevede: a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell’ambiente; b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle predette finalità.

2. [OSCURATO:PERSONA] generale di bonifica è inviato alle Province e alle Autorità di Bacino che possono formulare osservazioni e proposte di modifiche entro trenta giorni dal ricevimento.

Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

3. [OSCURATO:PERSONA], nei successivi trenta giorni, provvede ad adeguare il Piano sulla base delle osservazioni formulate ai sensi del comma 2 ed a trasmetterlo alla Giunta regionale ai fini dell’approvazione e della successiva pubblicazione nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i Consorzi predispongono i Piani generali di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Fino all’approvazione dei piani generali, gli interventi di cui all’articolo 2, rientranti nelle opere pubbliche di bonifica e rispondenti alle linee di indirizzo programmatiche determinate dalla Giunta regionale, sono definiti tali dalla Giunta regionale sulla base dei progetti di massima predisposti e presentati dai Consorzi di Bonifica

5. [OSCURATO:PERSONA] generale di bonifica è attuato attraverso i piani triennali predisposti e approvati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14 e successive modifiche”; -art.12: “Contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica”.

1. I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi.

2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell’apposito catasto consortile.

3. Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, nonché l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione.

4. I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti”;

5.4. in virtù delle suindicate disposizioni ed in forza del tenore complessivo della citata legge emerge, dunque, che nessuna disposizione normativa ha stabilito la automatica ed immediata perdita di efficacia del piano di classifica adottato dai vari consorzi nella vigenza della legge abrogata ovvero, comunque, individuato elementi da cui possa desumersi il travolgimento del piano di classifica già validamente adottato in conformità alla precedente disciplina;

5.5. occorre del resto considerare che l’invocato art. 6, ultimo comma, della l.reg.

Campania n. 4 del 2003 prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica, mentre non si occupa affatto del diverso strumento costituito dal piano di classifica, la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 12.

Invero, il piano (generale o attuativo) di bonifica ha ad oggetto la programmazione degli interventi di bonifica (come quelli finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate oppure volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili), mentre il piano di classifica costituisce lo strumento necessario per quantificare il contributo di bonifica gravante sui beni immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica;

5.7. a conferma della perdurante vigenza del piano di classifica adottato prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Campania n. 4 del 2003, nella vigenza di altra disciplina, occorre, pure, prendere in considerazione la successiva l.reg.

Campania n. 29 del 2012, la quale, nell'abrogare espressamente varie leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque prive di efficacia (tra le quali la citata legge n. 23 del 1985 sulla bonifica integrale), ha stabilito, all'art. 2, comma 3, che: "Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti", dato normativo questo che legittima la tesi del perdurare degli effetti dei piani precedenti;

5.8. del tutto destituita di fondamento è, quindi, la tesi di parte ricorrente secondo cui l’art. 33 della citata legge regionale n. 4 del 2003 avente ad oggetto “Riordino e ridelimitazione dei comprensori di Bonifica” avrebbe escluso il perdurare degli effetti del “vecchio” piano di classifica;

5.6. sulla base della normativa in esame si evince, dunque, come l'operato del consorzio non potesse reputarsi contra legem, dal momento che esso ha trovato fondamento in un piano generale di bonifica (strumento diverso tanto dal piano di classifica quanto dal perimetro cartografico di contribuenza) già adottato ed adeguato nel 1990 ai sensi della l.reg.

Campania n. 23 del 1985 all'epoca vigente (circostanza questa contestata nella sua oggettività) e risultato conforme a quanto, poi, stabilito dall'articolo 12 cit.;

5.9. vertendosi in ipotesi di intimazioni di pagamento relative a contributi dovuti in forza di un piano di classifica e di riparto legittimo e vigente ne discende la manifesta infondatezza delle ulteriori censure riguardanti l’ asserita violazione del principio del favor rei fissato dall'art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997-innovativo rispetto a quello della c.d.ultrattività delle norme sanzionatorie di illeciti tributari, previsto dallal. n. 4 del 1929 ed espressamente abrogato dall'art. 29 d.lgs. n. 472 del 1997 - disposizione che, peraltro, attiene essenzialmente al sistema delle sanzioni;

5.10. la Commissione tributaria regionale ha, pertanto, correttamente rilevato la infondatezza delle tesi difensiva, fatta propria dai giudici di primo grado, circa la sopravvenuta invalidità ovvero inefficacia del piano di classifica, adottato in base alla disciplina pregressa in quanto asseritamente non conforme alla disciplina successivamente introdotta dalla citata l.r.

Campania n. 4 del 2003, legge che avrebbe travolto tutti i piani di classifica precedenti, laddove non adeguati alla stessa;

6. conseguentemente il ricorso proposto deve essere rigettato;

6.1. nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancata costituzione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] “Bacini del Sarno, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irno”;

6.2. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25714/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ.DIST. SALERNO n. 2758/2017depositata il 27/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania con la sentenza n. 2758/09/2017, depositata in data 27/03/2017 e non notificata, in accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] “Bacini del Sarno, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’ Irno” avverso la sentenza di primo grado in forza della quale era stato accolto il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di pagamento relativi a contributi di bonifica per gli anni 2014 e 2015, rigettava il ricorso originario del contribuente, dichiarando compensate le spese processuali; 1.1 come è dato evincere dalla sentenza impugnata, i giudici di appello ritenevano che, sulla scorta della normativa di riferimento, il “piano di classifica” adottato dal suindicato Consorzio era ancora vigente ed efficace, contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, e precisavano che, rientrando il terreno del contribuente nel perimetro della contribuenza, operava una presunzione di vantaggio ex artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. n. 215 del 1933, non superata in assenza di prove di segno contrario da parte del Ventra; 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; 3. il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] “Bacini del Sarno, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’ Irno” è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2909 cod. civ., 112 e 324 cod. proc. civ.; 1.1. secondo parte ricorrente i giudici di appello avevano erroneamente disatteso la rituale eccezione di giudicato esterno fondata sulla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 5751/2015 che aveva accolto analogo ricorso avanzato dal Ventra con riferimento ad altra annualità in ragione della insussistenza di un valido “piano di classifica” e del conseguente ius impositionis; 2. con il secondo motivo si lamenta, exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione della l.reg. Campania n. 4 del 2003, della l. n.4. del 1929, del d.lgs. n. 507 del 1999 nonché dell’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997; 2.1. ad avviso del ricorrente, pure valutati i principi fissati dalla Cassazione nella pronunzia n. 17066/2010 richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA], doveva escludersi che il piano di classifica oggetto di causa, ormai abrogato a seguito della l.reg. n. 4 del 2003, potesse avere un’efficacia ultrattativa; 2.2. peraltro la decisione dei giudici di appello non aveva tenuto conto del divieto di ultrattività delle leggi tributarie stante il disposto di cui all’ art. 24 d.lgs. n. 507 del 1999 e del principio di legalità di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997 che implicava che lo ius impositionis, anche con riferimento ai Consorzi di Bonifica, è soggetto a quanto previsto dalla legge più favorevole sopravvenuta; 3. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate; 4. il primo motivo, relativo all’omesso accoglimento dell’eccezione di giudicato inter partes,è privo di fondamento; 4.1. va premesso che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché, siano coinvolti tratti storici comuni ( vedi Cass. n. 5766 del 03/03/2021, Cass. n. 1837 del 29/01/2014 e Cass. n. 5478/2013); 4.2. le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapportidi durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta. (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 -01); 4.3. occorre, invero, rilevare come l'attività interpretativa e valutativa compiuta da un giudice, in quanto connaturata allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis; 4.4. quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia trova ostacolo in relazione alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013, Rv. 628972 -01); 4.5. ne consegue che l’interpretazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso e non è, quindi, suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass., sez. 1, 29.4.1976 n. 1531; Cass. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; Cass. sez.3, 20.10.2010 n. 21561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723); 4.6. da tali premesse deriva che non può esplicare alcun effetto nel presente giudizio il giudicato formatosi in forza della sentenza invocata che non contiene né un accertamento di fatti con efficacia permanente o pluriennale né la qualificazione di un rapporto di durata, ma è piuttosto fondato sulla portata e sull’ interpretazione della l.r. Campania n. 4 del 2003 e sulla specifica situazione di quel giudizio di merito; 4.7. l’invocato effetto preclusivo non può certo trarsi, per le ragioni anzi cennate, da una determinata interpretazione della legislazione regionale sui piani di classifica vertendosi, all'evidenza, in ipotesi di attività strumentale all’ esercizio della funzione giurisdizionale esulante dall’accertamento dei fatti di causa così come dalla loro qualificazione giuridica, con conseguente esclusione della vincolatività propria del giudicato accertativo ex art. 2909 cod. civ.; 5. anche il secondo motivo è privo di fondamento; 5.1. il contribuente non contesta che la pretesa sia dal Consorzio ricondotta ad un piano di classifica adottato, con relativo perimetro di contribuenza, ai sensi dell'art. 22 della l.reg. Campania n. 23 del 1985 ma lamenta, piuttosto, la sopravvenuta invalidità ovvero inefficacia di questo piano di classifica perché asseritamente non conforme alla disciplina successivamente introdotta dalla citata l.reg. Campania n. 4 del 2003; 5.2. il profilo sollevato attiene, pertanto, ad una questione di successione di leggi nel tempo (in modo tale che la legge regionale successiva avrebbe travolto tutti i piani di classifica precedenti che ad essa non si fossero adeguati) e non all'affermazione di intrinseca ed originaria difformità alla legge degli strumenti consortili posti a base dell’ingiunzione di pagamento; 5.3. la normativa di cui si assume la violazione stabilisce, per quanto di interesse, quanto segue: - art. 6: “Piano generale di Bonifica”. 1. I Consorzi di Bonifica predispongono, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, prevede: a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell’ambiente; b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle predette finalità. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale di bonifica è inviato alle Province e alle Autorità di Bacino che possono formulare osservazioni e proposte di modifiche entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 3. [OSCURATO:PERSONA], nei successivi trenta giorni, provvede ad adeguare il Piano sulla base delle osservazioni formulate ai sensi del comma 2 ed a trasmetterlo alla Giunta regionale ai fini dell’approvazione e della successiva pubblicazione nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, i Consorzi predispongono i Piani generali di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fino all’approvazione dei piani generali, gli interventi di cui all’articolo 2, rientranti nelle opere pubbliche di bonifica e rispondenti alle linee di indirizzo programmatiche determinate dalla Giunta regionale, sono definiti tali dalla Giunta regionale sulla base dei progetti di massima predisposti e presentati dai Consorzi di Bonifica 5. [OSCURATO:PERSONA] generale di bonifica è attuato attraverso i piani triennali predisposti e approvati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14 e successive modifiche”; -art.12: “Contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica”. 1. I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi. 2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell’apposito catasto consortile. 3. Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, nonché l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione. 4. I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti”; 5.4. in virtù delle suindicate disposizioni ed in forza del tenore complessivo della citata legge emerge, dunque, che nessuna disposizione normativa ha stabilito la automatica ed immediata perdita di efficacia del piano di classifica adottato dai vari consorzi nella vigenza della legge abrogata ovvero, comunque, individuato elementi da cui possa desumersi il travolgimento del piano di classifica già validamente adottato in conformità alla precedente disciplina; 5.5. occorre del resto considerare che l’invocato art. 6, ultimo comma, della l.reg. Campania n. 4 del 2003 prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica, mentre non si occupa affatto del diverso strumento costituito dal piano di classifica, la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 12. Invero, il piano (generale o attuativo) di bonifica ha ad oggetto la programmazione degli interventi di bonifica (come quelli finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate oppure volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili), mentre il piano di classifica costituisce lo strumento necessario per quantificare il contributo di bonifica gravante sui beni immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica; 5.7. a conferma della perdurante vigenza del piano di classifica adottato prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Campania n. 4 del 2003, nella vigenza di altra disciplina, occorre, pure, prendere in considerazione la successiva l.reg. Campania n. 29 del 2012, la quale, nell'abrogare espressamente varie leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque prive di efficacia (tra le quali la citata legge n. 23 del 1985 sulla bonifica integrale), ha stabilito, all'art. 2, comma 3, che: "Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti", dato normativo questo che legittima la tesi del perdurare degli effetti dei piani precedenti; 5.8. del tutto destituita di fondamento è, quindi, la tesi di parte ricorrente secondo cui l’art. 33 della citata legge regionale n. 4 del 2003 avente ad oggetto “Riordino e ridelimitazione dei comprensori di Bonifica” avrebbe escluso il perdurare degli effetti del “vecchio” piano di classifica; 5.6. sulla base della normativa in esame si evince, dunque, come l'operato del consorzio non potesse reputarsi contra legem, dal momento che esso ha trovato fondamento in un piano generale di bonifica (strumento diverso tanto dal piano di classifica quanto dal perimetro cartografico di contribuenza) già adottato ed adeguato nel 1990 ai sensi della l.reg. Campania n. 23 del 1985 all'epoca vigente (circostanza questa contestata nella sua oggettività) e risultato conforme a quanto, poi, stabilito dall'articolo 12 cit.; 5.9. vertendosi in ipotesi di intimazioni di pagamento relative a contributi dovuti in forza di un piano di classifica e di riparto legittimo e vigente ne discende la manifesta infondatezza delle ulteriori censure riguardanti l’ asserita violazione del principio del favor rei fissato dall'art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997-innovativo rispetto a quello della c.d.ultrattività delle norme sanzionatorie di illeciti tributari, previsto dallal. n. 4 del 1929 ed espressamente abrogato dall'art. 29 d.lgs. n. 472 del 1997 - disposizione che, peraltro, attiene essenzialmente al sistema delle sanzioni; 5.10. la Commissione tributaria regionale ha, pertanto, correttamente rilevato la infondatezza delle tesi difensiva, fatta propria dai giudici di primo grado, circa la sopravvenuta invalidità ovvero inefficacia del piano di classifica, adottato in base alla disciplina pregressa in quanto asseritamente non conforme alla disciplina successivamente introdotta dalla citata l.r. Campania n. 4 del 2003, legge che avrebbe travolto tutti i piani di classifica precedenti, laddove non adeguati alla stessa; 6. conseguentemente il ricorso proposto deve essere rigettato; 6.1. nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancata costituzione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] “Bacini del Sarno, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irno”; 6.2. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell
Sentenza Cassazione n. 19036/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris