CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 09660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27578-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) in liquidazione, in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - 2022 contro 666 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FABRIZIO Numero sezionale 666/2022 Numero di raccolta generale 9660/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 66/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 33/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 2 settembre 2020, la Corte d’appello di Cagliari sez. dist. Sassari, in parziale accoglimento del reclamo di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a., nel resto rigettato, avverso la sentenza di primo grado (che, in accoglimento dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], con mansioni di assistente di volo alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale che ne aveva respinto le domande, aveva dichiarato il licenziamento intimatole il 28 giugno 2016, in esito alla procedura di licenziamento collettivo aperta con comunicazione dell’8 aprile 2016, condannato la società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 in suo favore, di un’indennità risarcitoria in Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 misura delle retribuzioni maturate dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, commisurata sull’ultima retribuzione globale di fatto, detratti l’aliunde perceptum e percipiendum e comunque non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati nello stesso periodo), ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria, in favore della lavoratrice, in misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, detratto il complessivo importo di € 5.692,00 a titolo di aliunde perceptum; 2. con atto notificato il 26 ottobre 2020 la società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo; 6. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; 7. con atto notificato il 21 febbraio 2022 la ricorrente principale ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso ed ha chiesto l’estinzione del giudizio; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 8. nel dare atto dell’avvenuta notificazione della Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 rinuncia, la lavoratrice ha insistito per la condanna della ricorrente alle spese e la decisione del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. la società ricorrente ha dedotto: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 1bis l. 291/2004, come mod. dall’art. 2 d.l. 134/2008 conv. da l. 166/2008, per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la limitazione della messa in mobilità dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], già concordata in applicazione della detta norma con gli accordi del 2011, ai suoi dipendenti, nell’irrilevanza dei successivi sviluppi all’interno del gruppo (primo motivo); b) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l. 223/1991, 2359, 2497, 2094 c.c., 115 c.p.c., per avere la Corte sarda, senza indagare sull’effettiva utilizzazione comune e promiscua delle prestazioni dei lavoratori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], apoditticamente ritenuto l’esistenza di una codatorialità per la sola esistenza di strutture di gruppo sovraordinate ad [OSCURATO:PERSONA] e di rapporti di service tra le due società; senza inoltre tenere F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 conto, anche ad una considerazione unitaria delle Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 due imprese, della necessaria individuazione dei lavoratori in esubero in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di [OSCURATO:PERSONA], per l’esistenza di due distinti complessi produttivi (secondo motivo); c) violazione e falsa applicazione degli artt. 776, 779 c.n., del capo C), OPS 1.185, Appendice 2 dell’OPS 1.175 p.ti a), b) Reg. europeo 859/2008, degli artt. 2 (nn. 1, 8, 25), 3 (n. 2), 4 p.to c) Reg. europeo 1008/2008, dell’allegato 3, capo CC, sez. 1 ORO.CC.125 Reg. europeo 965/2012, per non avere la Corte d’appello considerato l’impossibilità nel settore aeronautico, per le pregnanti e minuziose disposizioni normative che anche nei suddetti regolamenti lo disciplinano, dello svolgimento del servizio di trasporto aereo da due società attraverso una struttura aziendale unitaria con utilizzazione promiscua di lavoratori naviganti e responsabili delle varie attività: essendo necessario, per ottenere e mantenere le certificazioni obbligatorie indispensabili all’esercizio del servizio (possedute, infatti, sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA]), dimostrare di avere distinte ed autonome strutture aziendali e F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 propri esclusivi responsabili, che devono restare Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 tali anche nel corso del tempo per poter superare i continuativi controlli dell’ENAC (terzo motivo); 2. la controricorrente a propria volta ha dedotto, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970 in relazione all’art. 5 l. 223/1991, per l’erronea detrazione dell’aliunde perceptum relativo all’intero periodo di estromissione, anziché dei soli dodici mesi successivi al licenziamento, con preavviso tramite lettera del 28 giugno 2016 ed efficacia dal 1° ottobre 2016 (unico motivo); 3. risulta dagli atti che in data 21 febbraio 2022 la ricorrente ha notificato la rinuncia alla controricorrente, che ne ha dato atto con la memoria depositata in vista dall’odierna adunanza camerale, con la quale peraltro ha insistito per la condanna della rinunciante alle spese del giudizio e per la decisione del ricorso incidentale; 4. la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere “accettizio” e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell’art. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall’art.391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che “può condannare la parte che vi ha dato causa” (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140); 5. come anticipato sub p.to 8. della parte espositiva e ribadito sub p.to 3. della presente parte motiva, nel dare semplicemente atto dell’avvenuta notificazione della rinuncia, la lavoratrice ha insistito per la condanna della ricorrente alle spese e la decisione del ricorso incidentale; 6. in proposito, è noto l’insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini stabiliti dagli artt. 325, secondo comma ovvero 327, primo comma c.p.c., è F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 inefficace qualora il ricorso principale per Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 371, secondo comma c.p.c. (Cass. 6 aprile 2006, n. 8105; Cass. 26 marzo 2015, n. 6077; Cass. 22 giugno 2021, n. 17707). 6.1. tuttavia, questa Corte ha altresì puntualizzato, in riferimento alla specialità del rito (cd. “Fornero”, applicato nella presente controversia), “che l'art. 1 l. 92/2012 stabilisce, al comma 62 - con norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di impugnazione dettata dagli artt. 325 e 326 c.p.c. - che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo "deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore". Tale previsione non autorizza a ritenere, tuttavia, che anche il ricorrente incidentale debba rispettare tale termine di decadenza. Al riguardo può, invero, richiamarsi quanto affermato, sebbene con riguardo al reclamo incidentale, da Cass. 29.11.2016 n. 28425, secondo F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 cui "Le esigenze acceleratorie previste dal rito Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 di cui all'art. 1, commi 48 e segg. della l. 92/2012 riguardano l'impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicché, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'art. 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all'art. 436 c.p.c". In simmetria con la previsione di tale possibilità deve, pertanto, ritenersi che valgano ugualmente, per il ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., le modalità e le previsioni degli artt. 333 e 334 c.p.c., ai fini della proposizione di impugnazione incidentale tardiva avverso la sentenza emessa in sede di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 60, I. 92/2012.” (Cass. 18 luglio 2018, n. 19089, p.to 2. in motivazione; Cass. 24 giugno 2020, n. 12440); 6.2. nel caso di specie, il ricorso incidentale della lavoratrice è stato notificato con il controricorso a mezzo PEC il 4 dicembre 2020, nel rispetto del termine di quaranta giorni prescritto F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 dall’art. 370, primo comma c.p.c. dalla Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 notificazione del ricorso della società, avvenuta a mezzo PEC il 26 ottobre 2020 e pure del termine semestrale stabilito dall’art. 327, primo comma c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 23 settembre 2020: non risultandone, infatti, la notificazione dalla parte, a norma del combinato disposto degli artt. 325, secondo comma, 326, primo comma e 285 c.p.c., ma la comunicazione di cancelleria in data 3 settembre 2020 alla società ricorrente principale, a norma dell’art. 1, comma 62 l. 92/2012 (inapplicabile al ricorrente incidentale, per le ragioni dette, a fini di decorrenza di un termine breve in funzione acceleratoria); 6.3. il ricorso incidentale della lavoratrice è pertanto tempestivo, sicché non soggetto all’inefficacia conseguente all’inammissibilità del principale a norma dell’art. 334, secondo comma c.p.c. e deve pertanto essere esaminato; 7. esso è fondato, con le precisazioni in appresso indicate, a correzione dell’assunto della lavoratrice di una corretta detrazione dell’aliunde perceptum soltanto nei soli dodici mesi successivi al licenziamento anziché nell’intero periodo di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 estromissione (al punto b) di pg. 19 del Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 controricorso), che peraltro non inficia l’accoglimento del motivo, che censura nel suo esito argomentativo l’errore di diritto compiuto dalla Corte territoriale sul punto; 8. questa Corte ha con recentissimi arresti affermato: “l’art. 18, comma 4, prevede che il giudice “annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto … deve precisarsi che nessuna rilevanza può attribuirsi alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel periodo di estromissione, trattandosi di elemento in nessun F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 modo desumibile dalla disposizione in esame e non Numero sezionale 666/2022 Numero di raccolta generale 9660/2022 coerente con il principio della compensatio lucri Data pubblicazione 24/03/2022 cum damno, di cui l’aliunde perceptum e percipiendi costituiscono applicazione, che presuppone una valutazione complessiva sia del danno e sia dell’incremento patrimoniale, causalmente ricollegabili al medesimo fatto illecito (v. Cass.n. 16702 del 2020; Cass., S.U., ud. 22.5.2018 nn. 12564, 12565, 12566, 12567; con specifico riferimento all’aliunde perceptum, v. Cass. n. 7453 del 2005; n. 2529 del 2003) … l’aliunde perceptum e percipiendum comportano la riduzione corrispondente (nell’art. 18, comma 4 cit., senza il limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto) del risarcimento del danno, subito dal lavoratore per il licenziamento, che va commisurata alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra il licenziamento e l’effettiva reintegra … nel sistema delineato dall’art. 18, comma 4 cit., il computo dell’indennità risarcitoria deve essere eseguito in relazione all’importo delle retribuzioni perse e di quelle aliunde percepite o percepibili, e non in base al dato temporale riferito ai periodi di inoccupazione oppure di occupazione lavorativa; le F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 somme aliunde percepite o percepibili dal Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 lavoratore nel periodo di estromissione vanno quindi sottratte, con un semplice calcolo aritmetico, dall’ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso e pari, secondo il disposto normativo, alle retribuzioni spettanti per l’intero periodo dal licenziamento alla reintegra; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo … in altri termini, la previsione normativa del tetto massimo delle dodici mensilità non incide sul sistema di calcolo del danno effettivamente subito dal lavoratore per effetto del licenziamento (pari alle retribuzioni perse nel periodo di estromissione, depurate di quanto aliunde percepito o percepibile), e rileva solo all’esito del conteggio eseguito, in termini di limite massimo entro cui l’indennità risarcitoria può essere riconosciuta” (Cass. 7 febbraio 2022, n. 3824 e n. 3825, entrambe in motivazione sub p.ti 7.5., 7.7., 7.8. e da 7.11. a 7.13); 8.1. nel caso di specie, la Corte sarda, disattendendo gli enunciati principi di diritto, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 ha erroneamente ritenuto detraibili dal tetto Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 massimo di dodici mensilità dell’indennità risarcitoria le somme percepite o percipiende dalla lavoratrice relative all’intero periodo di sua estromissione dall’impresa (quarto e quinto capoverso di pg. 21 della sentenza) e così sottratto dalle dodici mensilità quanto percepito dalla lavoratrice (al netto delle indennità di mobilità estranee alla prestazione di attività lavorativa) a titolo di compenso, pari al complessivo importo di € 5.692,00, senza previamente calcolare il danno subito dalla lavoratrice per la perdita delle retribuzioni nell’intero periodo di estromissione e in particolare negli anni 2017, 2018 e 2019 (terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 21 della sentenza), e solo all’esito di questo calcolo operare la detrazione; 9. in conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto in riferimento al ricorso principale, mentre il ricorso incidentale deve invece essere accolto, con la cassazione della sentenza e a) con decisione nel merito, in assenza di ulteriori accertamenti in fatto (non risultando F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 altri importi da detrarre e la sicura eccedenza, Numero sezionale 666/2022 Numero di raccolta generale 9660/2022 rispetto a quelli acquisiti, dell’importo delle Data pubblicazione 24/03/2022 retribuzioni maturate per l’ampio periodo di estromissione della lavoratrice), nel senso della condanna della società datrice al pagamento, in favore della lavoratrice, di un’indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, senza alcuna detrazione e alla rifusione delle spese processuali per i due gradi di merito e il giudizio di legittimità, liquidate coma in dispositivo; 9. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo in relazione al ricorso principale; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27578/2020 Numero sezionale 666/2022 accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza Numero di raccolta generale 9660/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 impugnata, in relazione al ricorso accolto, e, decidendo nel merito, condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della lavoratrice, di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, senza alcuna detrazione. Condanna la società alla rifusione delle spese dei due gradi di merito, liquidate per ciascun grado in € 3000,00 per compensi professionali e € 100,00 per esborsi; per il giudizio di legittimità in € 5.000 per compensi professionali e € 200 per esborsi: tutto oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Così deciso nelle Adunanze camerali del 23 febbraio e d