CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 1.10.2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di circa duemila carciofi, del valore di circa 400,00 euro. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso vengono prospettate censure, peraltro meramente reiterative di quelle già disattese dalla corte territoriale, attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità. La corte territoriale, del resto, ha escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., evidenziando, sulla base di una valutazione né irrazionale, né arbitraria, che non può ritenersi trascurabile il danno arrecato, ammontante a circa 400,00 euro, non potendosi certo considerare danno patrimoniale di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528) quello individuato dallo stesso ricorrente in 300,00 euro, corrispondente, secondo la sua valutazione, al valore dei carciofi sottratti alla persona offesa. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA]• Este ore [OSCURATO:PERSONA] . / [OSCURATO:PERSONA]