Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14470/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

cianna;- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino 10 marzo 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Torino1.

Nel 2024 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Torino lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna insolido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale,avvenuto nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed ascritto aresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa di [OSCURATO:PERSONA]),assicurata contro i rischi della responsabilità civile automobilistica dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 8841/2025N.R.G.: 8841/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4766/2025Numero di raccolta generale 14470/2026Data pubblicazione 15/05/20262.

Le convenute si costituirono col ministero del medesimo difensore edeccepirono l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino.

Afondamento dell’eccezione dedussero (p. 2-3 della comparsa di costituzionee risposta):- il luogo ove era sorta l’obbligazione ([OSCURATO:PERSONA]) rientravanella circoscrizione del Tribunale di Ivrea;- [OSCURATO:PERSONA] risiedeva a Piverone, comune anch’esso rientrantenella circoscrizione del Tribunale di Ivrea;- la Unipol aveva sede a Bologna, rientrante nella circoscrizione deltribunale di quella città.3.

Con ordinanza 10.3.2025 il Tribunale di Torino ha dichiarato la propriaincompetenza per territorio.4.

L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza daAdriana Ravera.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito all’impugnazione.Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del regolamento e parteresistente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente deduce a fondamento del richiesto regolamento, tra altrededuzioni, l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza.Sostiene che i convenuti, nel formulare quell’eccezione, non indicarono tuttii possibili fori alternativi (indicazione richiesta a pena di inammissibilità dallagiurisprudenza di questa Corte).2.

Il motivo è fondato.Ambedue i convenuti, infatti, nel sollevare la suddetta eccezione non hannoindicato se nel luogo del giudice adìto (Torino) la Unipol avesse o nonavesse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, circostanza in tesiidonea a radicare la competenza di quel giudice.N.R.G.: 8841/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 8841/2025Numero sezionale 4766/2025Numero di raccolta generale 14470/2026Data pubblicazione 15/05/2026Né rilevano - al contrario di quanto eccepito dai resistenti - le deduzionieventualmente svolte dall’attrice nell’atto di citazione: quali che essefossero, in nessun modo avrebbero potuto esonerare i convenuti dall’oneredi completezza nella formulazione dell’eccezione di incompetenza.E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nel caso di eccezione diincompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, lamancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza delcriterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.(cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di unostabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio conriferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezzadell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento dicompetenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, conradicamento della competenza del giudice adito (ex multis, Cass. Sez. 3,04/12/2024, n. 31121; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.5725 del 07/03/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011; Sez.3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008; Sez. 3, Sentenza n. 24903 del25/11/2005, e via risalendo sino a Sez. 2, Sentenza n. 1018 del07/02/1983).2.1.

L’incompletezza dell’eccezione di incompetenza ratione loci ha perconseguenza la sua inammissibilità, sicché resta radicata la competenza delTribunale di Torino.3.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara la competenza del Tribunale di Torino;(-) fissa per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione deldeposito della presente ordinanza;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido,alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizioNumero registro generale 8841/2025N.R.G.: 8841/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4766/2025Numero di raccolta generale 14470/2026Data pubblicazione 15/05/2026per regolamento di competenza, che si liquidano nella somma di euro2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cianna;- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino 10 marzo 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Torino1. Nel 2024 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Torino lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna insolido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale,avvenuto nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed ascritto aresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa di [OSCURATO:PERSONA]),assicurata contro i rischi della responsabilità civile automobilistica dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 8841/2025N.R.G.: 8841/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4766/2025Numero di raccolta generale 14470/2026Data pubblicazione 15/05/20262. Le convenute si costituirono col ministero del medesimo difensore edeccepirono l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino. Afondamento dell’eccezione dedussero (p. 2-3 della comparsa di costituzionee risposta):- il luogo ove era sorta l’obbligazione ([OSCURATO:PERSONA]) rientravanella circoscrizione del Tribunale di Ivrea;- [OSCURATO:PERSONA] risiedeva a Piverone, comune anch’esso rientrantenella circoscrizione del Tribunale di Ivrea;- la Unipol aveva sede a Bologna, rientrante nella circoscrizione deltribunale di quella città.3. Con ordinanza 10.3.2025 il Tribunale di Torino ha dichiarato la propriaincompetenza per territorio.4. L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza daAdriana Ravera.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito all’impugnazione.Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del regolamento e parteresistente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente deduce a fondamento del richiesto regolamento, tra altrededuzioni, l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza.Sostiene che i convenuti, nel formulare quell’eccezione, non indicarono tuttii possibili fori alternativi (indicazione richiesta a pena di inammissibilità dallagiurisprudenza di questa Corte).2. Il motivo è fondato.Ambedue i convenuti, infatti, nel sollevare la suddetta eccezione non hannoindicato se nel luogo del giudice adìto (Torino) la Unipol avesse o nonavesse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, circostanza in tesiidonea a radicare la competenza di quel giudice.N.R.G.: 8841/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 8841/2025Numero sezionale 4766/2025Numero di raccolta generale 14470/2026Data pubblicazione 15/05/2026Né rilevano - al contrario di quanto eccepito dai resistenti - le deduzionieventualmente svolte dall’attrice nell’atto di citazione: quali che essefossero, in nessun modo avrebbero potuto esonerare i convenuti dall’oneredi completezza nella formulazione dell’eccezione di incompetenza.E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nel caso di eccezione diincompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, lamancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza delcriterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.(cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di unostabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio conriferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezzadell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento dicompetenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, conradicamento della competenza del giudice adito (ex multis, Cass. Sez. 3,04/12/2024, n. 31121; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.5725 del 07/03/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011; Sez.3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008; Sez. 3, Sentenza n. 24903 del25/11/2005, e via risalendo sino a Sez. 2, Sentenza n. 1018 del07/02/1983).2.1. L’incompletezza dell’eccezione di incompetenza ratione loci ha perconseguenza la sua inammissibilità, sicché resta radicata la competenza delTribunale di Torino.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara la competenza del Tribunale di Torino;(-) fissa per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione deldeposito della presente ordinanza;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido,alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizioNumero registro generale 8841/2025N.R.G.: 8841/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4766/2025Numero di raccolta generale 14470/2026Data pubblicazione 15/05/2026per regolamento di competenza, che si liquidano nella somma di euro2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 14470/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris