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CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 17262/2023

Testo disponibile della fonte

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621-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura conferita a margine del controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18/20 , presso l’[OSCURATO:PERSONA] del Patronato A.C.L.I. – controricorren te – per la cassazione della sentenza n. 78del 2018della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 6 marzo 201 8 (R.G.N. 562 /201 7 ).

R.G.N.23621/2018 Cron.

Rep.

C.C. 23/03/2023 giurisdizione Pensione di vecchiaia anticipata e differimento dell’erogazione della pensione -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 3 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Milano ha accerta to il diritto del signor [OSCURATO:PERSONA] di percepire dal 1° ottobre 2015 la pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e ha condanna to l’INPS a erogare i relativi importi, con gl’interessi di legge. 2.–Con sentenza n. 78 del 2018, depositata il 6 marzo 2018, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’INPS.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia, invocato dall’appellante (art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122), si applica soltanto a chi acquista il diritto a tale trattamento a sessantacinque anni (gli uomini) e a sessant’anni (le donne).

I beneficiari della pensione di vecchiaiadi cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, in ragione delle «proprie condizioni fisiche», sono stati «esentati dall’elevazione del limite d’età» in esame e non sono assoggettati neppure all’innalzamento del limite d’età «in dipendenza dell’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi delle speranze di vita».

L’innalzamento si correla a fattispecie tassative, diverse da quella rilevante nell’odierno giudizio. 3.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di due motivi. 4.–Il signor Invernizzi resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato da ultimo fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in applicazione dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte,in vista dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso l’applicabilità del «regime delle c.d. finestre», provvisto di «carattere generale», come conferma «la tassativa indicazione di ipotesi derogatorie», e finalizzato «a consentire un risparmio nella spesa previdenziale». 1.1.–Il motivo è fondato. 1.2.– Questa Corte è costante nell ’ affermare che il differimento dell’erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e teleologico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791). 1.3.–Dal punto di vista testuale, lo “slittamento” di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessantacinque anni (uomini) e a sessant’anni (donne), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento.

La norma, difatti, non contempla alcuna esclusione a favore dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., sez.

VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382).

Come emerge dalla formulazione onnicomprensiva , che s’accompagna alla previsione di deroghe tassative, la disposizione richiamata si estende anche a tale platea di beneficiari (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191).

Questa Corte ha rilevato, inoltre, che«A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come “una pensione diretta di invalidità”, ma rientra -4 - a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle “finestre”.

La prestazione di cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992si atteggia come “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento”(Cass., sez.

VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)»(ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). 1.4.– Dal punto di vista teleologico , si deve evidenziare che le previsioni in esame si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l’applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4), come anche la parte ricorrente non manca di rimarcare (pagina 5 del ricorso). 1.5.–Né giova richiamare, in senso contrario, la speciale disciplina di favore che il legislatore appresta per chi presenti minorazioni di particolare gravità.

Su tale argomento fa leva la sentenza impugnata (pagina 6).

Come argomenta la parte ricorrente (pagin a 9 del ricorso ), permane immutato il diritto degl’invalidi in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati.

Al regime così delineato fa riscontro la generale operatività del meccanismo di “slittamento”congegnato dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931).

Si attua così un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, che non ledené l’adeguatez za della tutela previdenziale né le esigenze di speciale protezione che la legge persegue (ordinanza n. 30791 del 2022, cit.). -5 - 1.6.–Da tale orientamento, ribadito anche di recente da questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 21 febbraio 2023, n. 5325 e n. 5324), non vi sono ragioni di discostarsi. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denunciala violazione dell’art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge3 agosto 2009, n. 102, e dell’art. 12, commi 12-bis e 12 - quater , del d.l. n. 78 del 2010, e censura la sentenza d’appello per avere reputato inapplicabile ai beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata «l’incremento del requisito dell’età per le speranze di vita», sancito da «norme di portata generale». 2.1.–Anche tale censura coglie nel segno. 2.2.– Q uesta Corte ha chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata per invaliditàsoggiace all’innalzamento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita,in ossequio all’art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 (sentenza n. 31001 del 2019, cit.).

La sussistenza dello stato d’invalidità costituisce solo la condizione che consente diacquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, ma non altera la natura della prestazione in esame , che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti d’invalidità(di recente, Cass., 14 febbraio 2023, n. 4520, punto 12).

S’impone, pertanto,anche per il profilo in esame , l’applicazione della disciplina generale sui trattamenti di vecchiaia. 3.– Il ricorso, in conclusione, dev’essere accolto e la pronuncia d’appello vadunque cassata.

La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa e svolgerà i -6 - necessari accertamenti di fatto in conformità ai principi enunciati nella presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese dell’odierno giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Mi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
621-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura conferita a margine del controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18/20 , presso l’[OSCURATO:PERSONA] del Patronato A.C.L.I. – controricorren te – per la cassazione della sentenza n. 78del 2018della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 6 marzo 201 8 (R.G.N. 562 /201 7 ). R.G.N.23621/2018 Cron. Rep. C.C. 23/03/2023 giurisdizione Pensione di vecchiaia anticipata e differimento dell’erogazione della pensione -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 3 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Milano ha accerta to il diritto del signor [OSCURATO:PERSONA] di percepire dal 1° ottobre 2015 la pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e ha condanna to l’INPS a erogare i relativi importi, con gl’interessi di legge. 2.–Con sentenza n. 78 del 2018, depositata il 6 marzo 2018, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’INPS. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia, invocato dall’appellante (art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122), si applica soltanto a chi acquista il diritto a tale trattamento a sessantacinque anni (gli uomini) e a sessant’anni (le donne). I beneficiari della pensione di vecchiaiadi cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, in ragione delle «proprie condizioni fisiche», sono stati «esentati dall’elevazione del limite d’età» in esame e non sono assoggettati neppure all’innalzamento del limite d’età «in dipendenza dell’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi delle speranze di vita». L’innalzamento si correla a fattispecie tassative, diverse da quella rilevante nell’odierno giudizio. 3.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di due motivi. 4.–Il signor Invernizzi resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato da ultimo fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in applicazione dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte,in vista dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso l’applicabilità del «regime delle c.d. finestre», provvisto di «carattere generale», come conferma «la tassativa indicazione di ipotesi derogatorie», e finalizzato «a consentire un risparmio nella spesa previdenziale». 1.1.–Il motivo è fondato. 1.2.– Questa Corte è costante nell ’ affermare che il differimento dell’erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e teleologico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791). 1.3.–Dal punto di vista testuale, lo “slittamento” di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessantacinque anni (uomini) e a sessant’anni (donne), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento. La norma, difatti, non contempla alcuna esclusione a favore dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382). Come emerge dalla formulazione onnicomprensiva , che s’accompagna alla previsione di deroghe tassative, la disposizione richiamata si estende anche a tale platea di beneficiari (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191). Questa Corte ha rilevato, inoltre, che«A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come “una pensione diretta di invalidità”, ma rientra -4 - a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle “finestre”. La prestazione di cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992si atteggia come “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento”(Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)»(ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). 1.4.– Dal punto di vista teleologico , si deve evidenziare che le previsioni in esame si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l’applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4), come anche la parte ricorrente non manca di rimarcare (pagina 5 del ricorso). 1.5.–Né giova richiamare, in senso contrario, la speciale disciplina di favore che il legislatore appresta per chi presenti minorazioni di particolare gravità. Su tale argomento fa leva la sentenza impugnata (pagina 6). Come argomenta la parte ricorrente (pagin a 9 del ricorso ), permane immutato il diritto degl’invalidi in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. Al regime così delineato fa riscontro la generale operatività del meccanismo di “slittamento”congegnato dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931). Si attua così un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, che non ledené l’adeguatez za della tutela previdenziale né le esigenze di speciale protezione che la legge persegue (ordinanza n. 30791 del 2022, cit.). -5 - 1.6.–Da tale orientamento, ribadito anche di recente da questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 21 febbraio 2023, n. 5325 e n. 5324), non vi sono ragioni di discostarsi. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denunciala violazione dell’art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge3 agosto 2009, n. 102, e dell’art. 12, commi 12-bis e 12 - quater , del d.l. n. 78 del 2010, e censura la sentenza d’appello per avere reputato inapplicabile ai beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata «l’incremento del requisito dell’età per le speranze di vita», sancito da «norme di portata generale». 2.1.–Anche tale censura coglie nel segno. 2.2.– Q uesta Corte ha chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata per invaliditàsoggiace all’innalzamento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita,in ossequio all’art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 (sentenza n. 31001 del 2019, cit.). La sussistenza dello stato d’invalidità costituisce solo la condizione che consente diacquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, ma non altera la natura della prestazione in esame , che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti d’invalidità(di recente, Cass., 14 febbraio 2023, n. 4520, punto 12). S’impone, pertanto,anche per il profilo in esame , l’applicazione della disciplina generale sui trattamenti di vecchiaia. 3.– Il ricorso, in conclusione, dev’essere accolto e la pronuncia d’appello vadunque cassata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa e svolgerà i -6 - necessari accertamenti di fatto in conformità ai principi enunciati nella presente ordinanza. Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese dell’odierno giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Mi
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