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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44663/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 26/05/2022 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la réquisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria congiunta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i Cavaglià e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Babos, con la quale hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 26 Maggio 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 4 ottobre 2018 del GUP del Tribunale di Asti, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato del capo_ C), limitatamente alle fatture fino al 30 aprile 2012, per essere il reato estinto per prescrizione, ha ridotto la pena ai due (A& imputati, ha revocato le statuizioni civili e ha confermato il resto, cioè la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per í reati dell'art. 10-:ter, dell'art. 2 e dell'art. 8 ci.lgs. n. 74 del 2000, di Fabrizio per i reati dell'art. 2 e dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è di Babos per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Gli imputati presentano un ricorso congiunto affidato a tre motivi.

Con il primo deducono la violazione dell'art. 220 disp. att e l'inutilizzabilità del pvc.

Espongono nel merito che i rapporti con le società di trasporto rumene erano documentati da contratti, fatture, pagamenti con bonifici, lettere di vettura internazionale, report riepilogativi a mezzo mail.

Lamentano che le operazioni effettuate, così come la locazione degli automezzi, erano state ritenute inesistenti solo dall'autorità italiana e non da quella rumena.

Contestano l'affermazione della sentenza di secondo grado, secondo cui alle fatture emesse dalle società rumene alla [OSCURATO:PERSONA] corrispondevano altrettante fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] alle società rumene con un azzeramento delle imposizioni fiscali, perché incoerente con l'accertamento del primo grado isecondo cui gli importi delle fatture emesse dalle società rumene erano di gran lúnga superiori rispetto a quanto fatturato dalla società italiana per la locazione dei mezzi.

Sostengono il travisamento del fatto perché il risparmio di spesa era relativo ai contributi previdenziali non agli obblighi tributari.

Con il secondo lamentano l'omessa assunzione di una prova decisiva relativa all'esistenza, regolarità e attività delle contraenti rumene.

Con il terzo eccepiscono l'eccesso della pena principale e di quelle accessorie.

Con il quarto, relativo alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta la violazione di legge per il divieto del bis in idem, non essendo convincente l'affermazione secondo cui tale censura avrebbe dovuto essere formulata nel secondo giudizio.

Con il motivo nuovo illustrano la sentenza del Giudice del lavoro di Torino che aveva escluso fenomeni di intermediazione di manodopera.

Nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, i ricorrenti hanno rilevato l'omessa conclusione del Requirente sul terzo motivo e sul quarto motivo. [OSCURATO:PERSONA] 3.1 ricorsi sono fondati nei limiti delle precisezioni che seguono.

4. Il GUP del Tribunale di Asti ha accertato, sulla base del verbale di contestazione della Guardia di finanza relativo ai periodi d'imposta dal 2011 al 2014, che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. prendeva a nolo i mezzi di trasporto di proprietà di due società rumene, la Babosii e la Babcava, o di sua proprietà, ma precedentemente locati alle due società rumene, con i relativi conducenti.

In particolare, ha affermato che la gestione operativa del parco veicoli era opaca per la difficoltà di individuare la società a cui faceva capo il mezzo utilizzato; che i contratti di trasporto erano simulati; che la Babcava non aveva indicato nelle fatture i viaggi effettuati con i mezzi della società italiana, così celando l'impiego della manodopera -rumena; che [OSCURATO:PERSONA] era socio della Babosii, socio e amministratore della Babcava, nonché dipendente della [OSCURATO:PERSONA]; che con la mail del 7 ottobre 2010 [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato a [OSCURATO:PERSONA] l'assunzione solo formale di due dipendenti; che con la mail del 20 febbraio 2014 [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano 17 autisti rumeni; che la [OSCURATO:PERSONA] aveva a disposizione i dati gestionali della Babcava e della Babosii; che il profitto della [OSCURATO:PERSONA], derivante dai canoni di locazione, era neutralizzato dai ccisti per i servizi eseguiti dalla Babosii; che la sede della Babcava coincideva con quella della [OSCURATO:PERSONA] e che in Romania c'era solo una sede fittizia.

Ha quindi concluso che sia le fatture emesse dalle società rumene in favore della società italiana che le fatture emesse da questa in favore delle società rumene erano relative a operazioni inesistenti.

5. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, senza alcun vaglio critico del materiale probatorio, limitandosi a parafrasare e talora a copiare la motivazione del GUP, lasciando senza risposte le censure dei ricorrenti.

Ha reso una motivazione apodittica sull'eccezione di inutilizzabilità del pvc della Guardia di finanza - "osserva il collegio in primis come il pvc redatto dalla Guardia di finanza sia atto pienamente utilizzabile ai fini di prova quindi questo motivo di appello ,non ha ragion di essere" -, nonostante la specifica doglianza in merito all'esistenza di indizi di reato al momento della sua redazione, come riconosciuto anche dal GUP che aveva sottolineato i rapporti sospetti tra le due società rumene e la società italiana, in esito alle perquisizioni e ai sequestri.

E' pacifico in giurisprudenza che l'esame di tale ec:cezione richiede la verifica puntuale del se l'attività di ispezione amministrativa sia stata o meno compiuta in violazione delle garanzie del codice di rito, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le più recenti, Sez.. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679-01 e Sez. 2, n. 8604 del 05/11/2020, dep. 2021, Celeste, Ry. 280905- 01).

Ha reso altresì una motivazione apodittica sull'intermediazione illecita di manodopera, senza approfondire la ricorrenza degli indici sintomatici di tale illecito, a dispetto di regolari contratti di sub-trasporto.

La giurisprudenza civile ha 3 9D-7 sempre affermato che, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.

Igs. n. 2.76 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di' somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. 6-L, n. 12551 del 25/06/2020, Rv. 658115 - 01).

Alla stregua dei criteri di giudizio delineati dalla giurisprudenza civile, la giurisprudenza penale ha affermato, in più occasioni, che la distinzione tra il contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata, non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa (Sez. 3, n. 27866 del 05/06/2015, Rovere, Rv. 264200-01) che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, nell'ipotesi di sfruttamento di minori, essendo stata depenalizzata la fattispecie base, in seguito al d.lgs. n. 8 del 2016 (Sez. 3, n. 10484 del 10/02/2016, Piticco, Rv. 266292-01 e Sez. 3, n. 48015 del 31/05/2019, Bizzi, Rv. 277992-01).

Come spiegato recentemente nelle sentenze di questa Sezione n. 20901 del 26/06/2020, Montevecchi, Rv. 279509; n. 11633 del 02/02/2022, Casanova, Rv. 11633; n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771, l'intermediazione fittizia di manodopera può integrare il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'inesistenza soggettiva delle fatture, dal momento che í lavoratori sono in realtà alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello che ha fatturato.

Per questa ragione, ai ricorrenti sonò state contestate le violazioni dell'art. 2, nonché quelle correlative dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Nelle sentenze di merito manca qualsivoglia analisi in merito alla liceità o meno dell'intermediazione di manodopera, ciò che oggi stride particolarmente con le conclusioni del Giudice del lavoro di Torino che, nel decidere l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'INPS che pretendeva l'adempimento del debito previdenziale in seguito all'accertamento fiscale della Guardia di finanza, ha revocato il decreto ingiuntivo, perché ha accertato, alla stregua del cospicuo compendio testimoniale, che le società rumene operavano come "trazionisti", utilizzando le proprie motrici per il trasporto dei rimorchi della [OSCURATO:PERSONA], impiegando i propri autisti e con proprio rischio d'impresa; che non avevano rapporti commerciali tra di loro; che avevano anche altri clienti; che effettuavano trasporti internazionali; che l'esecuzione dei trasporti era , conforme alla documentazione prodotta; che gli autisti obbedivano alle direttive dei rispettivi datori di lavoro rumeni, senza ingerenze della società italiana.

Tale sentenza, pronunciata il 13 gennaio 2023,- in data successiva alla sentenza di appello, è stata allegata alla memoria, tempestivamente depositata in questo giudizio di legittimità, con la quale i difensori hanno ribadito il secondo motivo in merito alla richiesta di assunzione di una prova deciiva relativa all'effettiva operatività delle società rumene in patria e hanno formulato il motivo aggiunto avente a oggetto le considerazioni del Giudice del lavoro.

La sentenza impugnata non ha risposto neanche alla richiesta d'integrazione probatoria, nonostante lo specifico motivo di appello.

La questione è strettamente correlata all'accertamento di responsabilità degli imputati.

6. Alla luce delle considerazioni svolte, s'impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio riesamini il compendio _probatorio a disposizione, tenuto conto che il primo grado è stato definito con il rito abbreviato, ciò che impone una valutazione più rigorosa in merito a eventuali integrazioni probatorie, e che la sentenza del Giudice del lavoro offre solo degli elementi di giudizio autonomamente valutabili dal giudice penale che ha deciso allo stato degli atti, quindi senza disporre delle numerose testimonianze assunte in sede civile.

L'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla responsabilità, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, consente di ritenere assorbito il terzo motivo sulla pena.

7. Manifestamente infondato è il quarto motivo • di ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato del capo-A) consistente nella violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 sul presupposto che vi sarebbe un bis in idem con analogo reato contestato in altro successivo procedimento.

Nell'atto di appello, i difensori avevano chiesto l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 perché la ricorrente aveva avuto accesso alla definizione agevolata del debito ‘tributario.

Il Tribunale aveva respinto l'istanza di riconoscimento della causa di non punibilità perché tardiva.

La ricorrente non ha coltivato tale eccezione in appello, e quindi, in definitiva, ha prestato acquiescenza all'acc:ertamento di responsabilità che è divenuto irrevocabile, ma ha invocato l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., siccome, nelle more, era stato aperto a suo carico altro procedimento.

La Corte di appello ha risposto che tale tipo di eccezione avrebbe dovuto essere formulata nel secondo giudizio.

Nel ricorso per cassazione la Cavaglià ha censurato tale risposta in modo generico, perché non ha offerto alcun elemento di giudizio concreto per valutare i termini della questione.

A parte il numero di ruolo generale del secondo procedimento, nulla è noto, neanche il reato conteStat6, per cui non è possibile alcuna valutazione sul punto.

In ogni caso, l'art. 649 cod. proc:. pen. è chiaro nel ritenere improcedibile il secondo giudizio rispetto alla sentenza o al decreto penale di condanna irrevocabile, non il primo, per cui l'eccezione, sotto questo profilo, non pare fondata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 26/05/2022 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la réquisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria congiunta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i Cavaglià e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Babos, con la quale hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 26 Maggio 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 4 ottobre 2018 del GUP del Tribunale di Asti, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato del capo_ C), limitatamente alle fatture fino al 30 aprile 2012, per essere il reato estinto per prescrizione, ha ridotto la pena ai due (A& imputati, ha revocato le statuizioni civili e ha confermato il resto, cioè la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per í reati dell'art. 10-:ter, dell'art. 2 e dell'art. 8 ci.lgs. n. 74 del 2000, di Fabrizio per i reati dell'art. 2 e dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è di Babos per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Gli imputati presentano un ricorso congiunto affidato a tre motivi. Con il primo deducono la violazione dell'art. 220 disp. att e l'inutilizzabilità del pvc. Espongono nel merito che i rapporti con le società di trasporto rumene erano documentati da contratti, fatture, pagamenti con bonifici, lettere di vettura internazionale, report riepilogativi a mezzo mail. Lamentano che le operazioni effettuate, così come la locazione degli automezzi, erano state ritenute inesistenti solo dall'autorità italiana e non da quella rumena. Contestano l'affermazione della sentenza di secondo grado, secondo cui alle fatture emesse dalle società rumene alla [OSCURATO:PERSONA] corrispondevano altrettante fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] alle società rumene con un azzeramento delle imposizioni fiscali, perché incoerente con l'accertamento del primo grado isecondo cui gli importi delle fatture emesse dalle società rumene erano di gran lúnga superiori rispetto a quanto fatturato dalla società italiana per la locazione dei mezzi. Sostengono il travisamento del fatto perché il risparmio di spesa era relativo ai contributi previdenziali non agli obblighi tributari. Con il secondo lamentano l'omessa assunzione di una prova decisiva relativa all'esistenza, regolarità e attività delle contraenti rumene. Con il terzo eccepiscono l'eccesso della pena principale e di quelle accessorie. Con il quarto, relativo alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta la violazione di legge per il divieto del bis in idem, non essendo convincente l'affermazione secondo cui tale censura avrebbe dovuto essere formulata nel secondo giudizio. Con il motivo nuovo illustrano la sentenza del Giudice del lavoro di Torino che aveva escluso fenomeni di intermediazione di manodopera. Nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, i ricorrenti hanno rilevato l'omessa conclusione del Requirente sul terzo motivo e sul quarto motivo. [OSCURATO:PERSONA] 3.1 ricorsi sono fondati nei limiti delle precisezioni che seguono. 4. Il GUP del Tribunale di Asti ha accertato, sulla base del verbale di contestazione della Guardia di finanza relativo ai periodi d'imposta dal 2011 al 2014, che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. prendeva a nolo i mezzi di trasporto di proprietà di due società rumene, la Babosii e la Babcava, o di sua proprietà, ma precedentemente locati alle due società rumene, con i relativi conducenti. In particolare, ha affermato che la gestione operativa del parco veicoli era opaca per la difficoltà di individuare la società a cui faceva capo il mezzo utilizzato; che i contratti di trasporto erano simulati; che la Babcava non aveva indicato nelle fatture i viaggi effettuati con i mezzi della società italiana, così celando l'impiego della manodopera -rumena; che [OSCURATO:PERSONA] era socio della Babosii, socio e amministratore della Babcava, nonché dipendente della [OSCURATO:PERSONA]; che con la mail del 7 ottobre 2010 [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato a [OSCURATO:PERSONA] l'assunzione solo formale di due dipendenti; che con la mail del 20 febbraio 2014 [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano 17 autisti rumeni; che la [OSCURATO:PERSONA] aveva a disposizione i dati gestionali della Babcava e della Babosii; che il profitto della [OSCURATO:PERSONA], derivante dai canoni di locazione, era neutralizzato dai ccisti per i servizi eseguiti dalla Babosii; che la sede della Babcava coincideva con quella della [OSCURATO:PERSONA] e che in Romania c'era solo una sede fittizia. Ha quindi concluso che sia le fatture emesse dalle società rumene in favore della società italiana che le fatture emesse da questa in favore delle società rumene erano relative a operazioni inesistenti. 5. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, senza alcun vaglio critico del materiale probatorio, limitandosi a parafrasare e talora a copiare la motivazione del GUP, lasciando senza risposte le censure dei ricorrenti. Ha reso una motivazione apodittica sull'eccezione di inutilizzabilità del pvc della Guardia di finanza - "osserva il collegio in primis come il pvc redatto dalla Guardia di finanza sia atto pienamente utilizzabile ai fini di prova quindi questo motivo di appello ,non ha ragion di essere" -, nonostante la specifica doglianza in merito all'esistenza di indizi di reato al momento della sua redazione, come riconosciuto anche dal GUP che aveva sottolineato i rapporti sospetti tra le due società rumene e la società italiana, in esito alle perquisizioni e ai sequestri. E' pacifico in giurisprudenza che l'esame di tale ec:cezione richiede la verifica puntuale del se l'attività di ispezione amministrativa sia stata o meno compiuta in violazione delle garanzie del codice di rito, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le più recenti, Sez.. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679-01 e Sez. 2, n. 8604 del 05/11/2020, dep. 2021, Celeste, Ry. 280905- 01). Ha reso altresì una motivazione apodittica sull'intermediazione illecita di manodopera, senza approfondire la ricorrenza degli indici sintomatici di tale illecito, a dispetto di regolari contratti di sub-trasporto. La giurisprudenza civile ha 3 9D-7 sempre affermato che, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. Igs. n. 2.76 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di' somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. 6-L, n. 12551 del 25/06/2020, Rv. 658115 - 01). Alla stregua dei criteri di giudizio delineati dalla giurisprudenza civile, la giurisprudenza penale ha affermato, in più occasioni, che la distinzione tra il contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata, non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa (Sez. 3, n. 27866 del 05/06/2015, Rovere, Rv. 264200-01) che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, nell'ipotesi di sfruttamento di minori, essendo stata depenalizzata la fattispecie base, in seguito al d.lgs. n. 8 del 2016 (Sez. 3, n. 10484 del 10/02/2016, Piticco, Rv. 266292-01 e Sez. 3, n. 48015 del 31/05/2019, Bizzi, Rv. 277992-01). Come spiegato recentemente nelle sentenze di questa Sezione n. 20901 del 26/06/2020, Montevecchi, Rv. 279509; n. 11633 del 02/02/2022, Casanova, Rv. 11633; n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771, l'intermediazione fittizia di manodopera può integrare il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'inesistenza soggettiva delle fatture, dal momento che í lavoratori sono in realtà alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello che ha fatturato. Per questa ragione, ai ricorrenti sonò state contestate le violazioni dell'art. 2, nonché quelle correlative dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Nelle sentenze di merito manca qualsivoglia analisi in merito alla liceità o meno dell'intermediazione di manodopera, ciò che oggi stride particolarmente con le conclusioni del Giudice del lavoro di Torino che, nel decidere l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'INPS che pretendeva l'adempimento del debito previdenziale in seguito all'accertamento fiscale della Guardia di finanza, ha revocato il decreto ingiuntivo, perché ha accertato, alla stregua del cospicuo compendio testimoniale, che le società rumene operavano come "trazionisti", utilizzando le proprie motrici per il trasporto dei rimorchi della [OSCURATO:PERSONA], impiegando i propri autisti e con proprio rischio d'impresa; che non avevano rapporti commerciali tra di loro; che avevano anche altri clienti; che effettuavano trasporti internazionali; che l'esecuzione dei trasporti era , conforme alla documentazione prodotta; che gli autisti obbedivano alle direttive dei rispettivi datori di lavoro rumeni, senza ingerenze della società italiana. Tale sentenza, pronunciata il 13 gennaio 2023,- in data successiva alla sentenza di appello, è stata allegata alla memoria, tempestivamente depositata in questo giudizio di legittimità, con la quale i difensori hanno ribadito il secondo motivo in merito alla richiesta di assunzione di una prova deciiva relativa all'effettiva operatività delle società rumene in patria e hanno formulato il motivo aggiunto avente a oggetto le considerazioni del Giudice del lavoro. La sentenza impugnata non ha risposto neanche alla richiesta d'integrazione probatoria, nonostante lo specifico motivo di appello. La questione è strettamente correlata all'accertamento di responsabilità degli imputati. 6. Alla luce delle considerazioni svolte, s'impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio riesamini il compendio _probatorio a disposizione, tenuto conto che il primo grado è stato definito con il rito abbreviato, ciò che impone una valutazione più rigorosa in merito a eventuali integrazioni probatorie, e che la sentenza del Giudice del lavoro offre solo degli elementi di giudizio autonomamente valutabili dal giudice penale che ha deciso allo stato degli atti, quindi senza disporre delle numerose testimonianze assunte in sede civile. L'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla responsabilità, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, consente di ritenere assorbito il terzo motivo sulla pena. 7. Manifestamente infondato è il quarto motivo • di ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato del capo-A) consistente nella violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 sul presupposto che vi sarebbe un bis in idem con analogo reato contestato in altro successivo procedimento. Nell'atto di appello, i difensori avevano chiesto l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 perché la ricorrente aveva avuto accesso alla definizione agevolata del debito ‘tributario. Il Tribunale aveva respinto l'istanza di riconoscimento della causa di non punibilità perché tardiva. La ricorrente non ha coltivato tale eccezione in appello, e quindi, in definitiva, ha prestato acquiescenza all'acc:ertamento di responsabilità che è divenuto irrevocabile, ma ha invocato l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., siccome, nelle more, era stato aperto a suo carico altro procedimento. La Corte di appello ha risposto che tale tipo di eccezione avrebbe dovuto essere formulata nel secondo giudizio. Nel ricorso per cassazione la Cavaglià ha censurato tale risposta in modo generico, perché non ha offerto alcun elemento di giudizio concreto per valutare i termini della questione. A parte il numero di ruolo generale del secondo procedimento, nulla è noto, neanche il reato conteStat6, per cui non è possibile alcuna valutazione sul punto. In ogni caso, l'art. 649 cod. proc:. pen. è chiaro nel ritenere improcedibile il secondo giudizio rispetto alla sentenza o al decreto penale di condanna irrevocabile, non il primo, per cui l'eccezione, sotto questo profilo, non pare fondata. P.Q.M. Annulla la sentenza impug
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