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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 20838/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624-bis, comma 3, in relazione all'art. 625, n. 2), 1° e 2° ipotesi, e n. 5), 99, comma 3, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625- bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep.2021, Dondolini, Rv. 280850 - 01); nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte non risulta illogica ovvero contraddittoria, avendo correttamente applicato i principi di diritto di questa Corte al caso di specie ove l'imputato non aveva riferito circostanze aventi utilità o concretezza nell'individuazione dei complici del reato di furto (cfr. pag. 4 sent. impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624-bis, comma 3, in relazione all'art. 625, n. 2), 1° e 2° ipotesi, e n. 5), 99, comma 3, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625- bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep.2021, Dondolini, Rv. 280850 - 01); nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte non risulta illogica ovvero contraddittoria, avendo correttamente applicato i principi di diritto di questa Corte al caso di specie ove l'imputato non aveva riferito circostanze aventi utilità o concretezza nell'individuazione dei complici del reato di furto (cfr. pag. 4 sent. impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20838/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris