CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 40870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; (... letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la contestazione inerente la recidiva non risultava devoluta con l'appello, con conseguente definitività del relativo giudizio e non proponibilità della questione per la prima volta in questa sede, mentre il giudizio di rivendicata prevalenza delle generiche sulla la recidiva stessa (contestata e ritenuta ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cp ), come già messo in evidenza dalla sentenza gravata, risultava precluso dal disposto di cui all'ad 69 comma 4 cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.