CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta presenza dell'arma e la violazione di legge in relazione alla sussistenza delle circostanze aggravanti, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sono privi di specificità poiché fondati su generiche questioni di merito già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4) e, comunque, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente