CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 16250/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23686-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 1781/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositata il 21 /2/ 202 0 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/5/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Banca)propone ricorso, affidato acinque motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appelloavverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Napoli , in rigetto de l ricors o proposto a vverso avviso di variazione di classamento ai sensi del D.M. n. 701/1994 di immobile di proprietà della Banca, a seguito di dichiarazione DOCFA,in conseguenza della fusione di particelle catastali preesistenti e di modifica della destinazione d’uso; Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la Banca ha da ultimo depositato memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo la Banca denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 34 e 48—biscod. proc. civ. e dell’art. 49, comma 1, lett. b, d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia deciso la causa sebbene la ricorrente avesse presentato istanza di conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48—bisd.lgs. n. 546/1992 cit. ed entrambe le parti avessero conseguentemente formulato richiesta congiunta di rinvio della trattazione della causa; 1.2. con il secondo motivo la Bancadenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulla rimessione della causa al primo grado di giudizio ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b) n. 546/1992; 1.3.con il terzo motivo la Banca denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul motivo di gravame relativo alla carenza di motivazione della pretesa impositiva avanzata dall’Ufficio; 1.4. con il quartomotivo la Banca denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul motivo di gravame relativo all’avere la sentenza di primo grado escluso che l’onere della prova della rendita accertata ricadesse sull’Ufficio; 1.5. con il quintomotivo la Banca denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 10 del d.l. 13aprile 1939 n. 652, conv. in l. 11agosto 1939, n. 1249 , dell’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 21dicembre 2015 e dell’art. 1, comma 3, del d.m . Finanze n. 701 del 19.4.1994 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che la rendita catastale in oggetto potesse essere determinata basandosi su una DOCFA presentata dalla Banca prima delle modifiche apportate dalla legge n. 208/2015, anziché mediante stima diretta da effettuarsi ad opera dell’Ufficio, determinando inoltre la rendita sulla scorta di criteri previgenti alla citata legge n. 208/2015; 2.1.i primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati; 2.2. l’art. 48—bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente ratione temporis, disciplinava la conciliazione della controversia in udienza, prevedendo che entrambe le parti in causa potessero formulare un’apposita istanza al fine di conciliare in tutto o in parte la controversia, da presentare fino a 10 giorni liberi prima della data della trattazione(comma 1); 2.3. era altresì previsto che all’udienza, se la Commissione rilevava la sussistenza delle condizioni necessarie per procedere, invitava le parti a conciliare e, se lo riteneva, rinviava «eventualmente» la causa ad una successiva udienza per perfezionare l’accordo conciliativo(comma 2); 2.4.il Giudice tributario aveva, dunque, la facoltà discrezionale, e non l’obbligo, di rinviare la trattazione del ricorso, proprio per consentire alle parti di raggiungere l’accordo conciliativoin relazione a quelle ipotesi in cui fosse fortemente presumibile che le parti potessero conciliarsi anche se ciò non era avvenuto in udienza, circostanza che la Commissione tributaria regionale risulta aver implicitamente escluso negando il richiesto rinvio; 2.5. la censura della Banca relativamente alla nullità della sentenza impugnata in conseguenza del mancato rinvio dell’udienza di trattazione risulta di conseguenza priva di fondamento; 3.1.è infondato anche il terzo motivo;3.2. costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr. Cass. n. 31809 del 07/12/2018; Cass. n. 30166 del 20/11/2019; Cass. n. 3104 del 09/02/2021); 3.3. nel caso di specie, la ricorrente non ha in alcun modo dedotto che gli elementi di fatto indicati dalla medesima fossero stati disattesi dall'Ufficio, e cioè che l’atto impugnato avesse posto a base della rideterminazione catastale diversi elementi di fatto rispetto a quelli prospettati dalla contribuente, il che quindi priva di fondamento le doglianze relative alla mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, circa i « criteri concretamente adottat i dall’Ufficio per pervenire all’attribuzione dell a maggiore rendita catastale in contestazione»ed i «termini di paragone di cui si sarebbe servito» o degli immobili ai quali «si sia riferito nella determinazione della “comparazione”»; 4.1. è parimenti infondato il quarto motivo; 4.2. la Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue: «... dalla disamina della documentazione versata in atti dall’Agenzia appellante emerge che la dichiarazione DOC.FA presentata dall’istituto di credito nell’anno 2009 con la quale per tali unitàchiedeva assegnars i la categoria D5 e la rendita in €.35.934,00, il valore proposto era dato in riferimento alla stima delle sole unit à immobiliari, escludendosi ogni valutazione degli impianti e dei macchinari ivi esistenti. Orbene, se l ’Istituto propo nente, nell’anno 2009, per leuniche unità immobiliari, oggetto di intervento, aveva proposto unilateralmente la rendita indicata, non sicomprende come possa proporre, a distanza così rilevante, altra valutazione, sempre riferita alle struttureimmobiliari, così diversa ed in rilevante ribasso. Invero, l'appellata Agenzia con il successivo accertamentosi è limitata a riproporre valore che sostanzialmente, purcon il decorso del tempo, conferma quello che già la parte, sempre per l ’immobile, aveva a suo tempo proposto, ritenendolo congruo»; 4.3.ne consegue che la doglianza della Banca risulta essere stata presa in esame ed implicitamente respinta nella sentenza impugnata, laddove le conclusioni probatoriedei Giudici d’appello conseguono (proprio) dall’esame delle prove offerte al giudizio dall’Amministrazionecirca l’incongruenza dei valori indicati dalla contribuente nella proposta DOCFA, avendo , dunque, l’Ufficio cosìassolto all’onere probatorio su di esso gravante e non avendo il giudice del merito affatto attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; 5.1. da ultimo, è infondato anche il quinto motivo; 5.2.la Società deduce che a partire dal 1° gennaio 2016, per gli immobili –quali quelli di cui si discute –appartenenti a categoria speciale deve ritenersi sempre consentita la rideterminazione della rendita in base ai parametri fissatidall’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, quantunque già iscritti agli atti catastalicon attribuzione di rendita definitiva, e lamenta quindi che la Commissione tributaria regionale abbia ritenuto corretta la stima dell’Ufficio, limitatosi a ripristinare la rendita precedentemente proposta dalla stessa contribuente nel 2009con una precedente DOC.FA., senza procedere a stima diretta degli immobilie sulla scorta di criteri normativi previgenti alla citata legge n. 208/2015; 5.3. in diritto, va evidenziato che per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. «imbullonati») - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, siaesso o meno infisso al suolo; 5.4.il comma 22 dell’art. 1 cit. precisa, inoltre, che «a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»; 5.5. ne consegue che dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli immobili già censiti con i criteri precedenti, possono presentare atti di aggiornamento, tramite procedura Docfa, per modificare in riduzione l’importo della rendita catastale di quegli immobili, nel rispetto delle novità introdotte, ovvero attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale; 5.6. la normativa ha quindi la finalità di uniformare i criteri di stima e quindi di determinazione della rendita degli immobili già iscritti in catasto con quelli di nuova costituzione che saranno iscritti a far luogo dal 1° gennaio 2016, essendo stata introdotta una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, rivolta, come si è detto, a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta; 5.7. ciò posto, la Bancanon ha in alcun modo dedotto, né dimostrato che nella precedente dichiarazione DOC.FA, presentata prima dell’entrata in vigore della normativa dianzi indicata, erano stati indicati, ai fini della quantificazione della rendita catastale dell’immobile, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo relativo all’immobile in oggetto, essendosi limitata ad allegare che nella denuncia DOCFA non erano stati «puntualmente indicati gli imbullonati solo in quanto i valori catastali individuati erano già comprensivi delle attrezzature per l’attività esercitata»(cfr. pag. 26 ricorso);5.8. trattasi di deduzione del tutto generica ed inoltre relativa ad accertamento in fatto da parte dei Giudici di merito, sindacabile, in sede di legittimità, solo entro i ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,censura non formulata dalla Banca e peraltro inammissibile nella presente sede poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.; 5.9. ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha legittimamente valorizzato, ai fini della stima del valore catastale, il precedente classamento adimpulso di parte, ritenendo che non fosse invece congruala valutazione formulata dalla Banca con la seconda DOCFA, «così diversa ed in rilevante ribasso»; 5.10. non poteva essere infatti presentata richiesta di modifica della rendita catastale, a seguito dei lavori e dellemodifiche apportate dalla Società al suddetto immobile,mediante la procedura prevista dalla legge n. 208 del 2015; 6. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso; 7. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del c