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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 43635/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 99, comma 2, e 495, commi 1 e 2, cod. pen..

2. Tramite il difensore ricorre l'imputato con due motivi e denuncia: - la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale gli aveva negato le circostanze attenuanti generiche dando esclusivo rilievo alla sua significativa capacità a delinquere, senza considerare le sue disagiate condizioni di vita; - la violazione dell'art. 163 cod. pen. e il vizio di motivazione, dolendosi della decisione della stessa Corte che, negandogli la riduzione della pena conseguente all'applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche, gli aveva impedito di beneficiare della sospensione condizionale della pena, altrimenti impedita dalla precedente condanna definitiva ad un anno di reclusione.

3. Con requisitoria in data 4 luglio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Con memoria trasmessa in Cancelleria in data 21 luglio 2022 il difensore dell'imputato ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento dei motivi.

4. Il ricorso è inammissibile.

I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché il nucleo dell'impugnazione consiste nella doglianza secondo la quale, se all'imputato fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, illegittimamente negategli, egli avrebbe ottenuto quella riduzione sulla pena inflittagli, che, pur cumulata con la pena di anni uno di reclusione applicatagli con sentenza divenuta definitiva, gli avrebbe consentito di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena.

La doglianza non è, però, consentita nel giudizio di legittimità.

Rileva il Collegio che nella sentenza impugnata si è dato atto di come l'imputato non fosse meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo già stato condannato per reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, avendo commesso, dopo l'esecuzione della pena per questi titoli inflittagli, un ulteriore reato di furto in abitazione e non essendo il fatto di cui alla regiudicanda di limitato disvalore, avendo egli continuato a rendere false dichiarazioni circa la propria identità personale fino all'interrogatorio di garanzia reso al GIP dopo l'udienza di convalida dell'arresto.

Le argomentazioni riportate sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv 242419), di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).

Ne viene che, legittimamente negatogli il beneficio delle attenuanti generiche, al ricorrente era precluso l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. S'impone, pertanto, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 99, comma 2, e 495, commi 1 e 2, cod. pen.. 2. Tramite il difensore ricorre l'imputato con due motivi e denuncia: - la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale gli aveva negato le circostanze attenuanti generiche dando esclusivo rilievo alla sua significativa capacità a delinquere, senza considerare le sue disagiate condizioni di vita; - la violazione dell'art. 163 cod. pen. e il vizio di motivazione, dolendosi della decisione della stessa Corte che, negandogli la riduzione della pena conseguente all'applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche, gli aveva impedito di beneficiare della sospensione condizionale della pena, altrimenti impedita dalla precedente condanna definitiva ad un anno di reclusione. 3. Con requisitoria in data 4 luglio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Con memoria trasmessa in Cancelleria in data 21 luglio 2022 il difensore dell'imputato ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento dei motivi. 4. Il ricorso è inammissibile. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché il nucleo dell'impugnazione consiste nella doglianza secondo la quale, se all'imputato fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, illegittimamente negategli, egli avrebbe ottenuto quella riduzione sulla pena inflittagli, che, pur cumulata con la pena di anni uno di reclusione applicatagli con sentenza divenuta definitiva, gli avrebbe consentito di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena. La doglianza non è, però, consentita nel giudizio di legittimità. Rileva il Collegio che nella sentenza impugnata si è dato atto di come l'imputato non fosse meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo già stato condannato per reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, avendo commesso, dopo l'esecuzione della pena per questi titoli inflittagli, un ulteriore reato di furto in abitazione e non essendo il fatto di cui alla regiudicanda di limitato disvalore, avendo egli continuato a rendere false dichiarazioni circa la propria identità personale fino all'interrogatorio di garanzia reso al GIP dopo l'udienza di convalida dell'arresto. Le argomentazioni riportate sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv 242419), di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). Ne viene che, legittimamente negatogli il beneficio delle attenuanti generiche, al ricorrente era precluso l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. S'impone, pertanto, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cas
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