Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 04497/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24189/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Campania n. 5855/2022 depositata i l 29/08/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società BLIS - [OSCURATO:PERSONA] - impugnava gli avvisi di accertamento Imu e Tasi relativi all'annualità 2014 aventi ad oggetto i fabbricati di via Tirone e di via Gorga, eccependo che i primi non erano di sua proprietà e che i fabbricati di via Gorga risultavano ultimati soltanto in data 6 agosto 2014, come attestato dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli con sentenza n.6588 del 2020 accoglieva il ricorso, affermando l'inadeguatezza motivazionale degli avvisi impugnati ai quali non erano stati allegati la delibera comunale n.25 del 30 maggio 2014 ed il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale n. 24 del 30 maggio 2014.

2. All'esito dell'appello proposto dalla società concessionaria Sogert, la Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza 5855 del 2022 accoglieva l'impugnazione affermando l'adeguatezza motivazionale degli avvisi opposti in quanto la delibera è assoggettata all'onere di pubblicazione… in tema di Imu l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili ma non hanno le delibere del consiglio comunale che essendo soggetti a pubblicità legale si presumono comunque conoscibili . 2.1.La commissione affermava poi che l'impugnazione era avvenuta tramite messo notificatore e non attraverso il servizio di posta privata aggiungendo che l’appello è fondato e meritevole di accoglimento atteso che nella sentenza impugnata gli argomenti utilizzati non appaiono adeguati, né la ricostruzione fattuale appare coerente con le risultanze documentali e con i principi che regolano la materia . 2.2.Per la cassazione della decisione summenzionata propone ricorso per cassazione la società contribuente svolgendo tre motivi.

La concessionaria è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nonché dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ovvero la nullità della sentenza per avere la Corte regionale erroneamente affermato la regolarità della notifica dell'atto di appello avvenuta ai sensi dell'art. 3- bis della legge 21 gennaio 1994, n. 54 e non ai sensi dell'art. 16 bis del d.lgs. creato.

Si assume, infatti, che a decorrere dal 1 luglio 2019 la notifica dell'atto di appello doveva avvenire in via telematica, cosicché devi ritenersi priva di effetti giuridici la notifica dell'atto di appello della società concessionaria.

1.2. La censura, che risulta scarsamente intelleggibile, è priva di pregio. 1.3.Risulta dalla medesima trascrizione della relata di notifica dell’atto di appello (pagina 5 del ricorso), che essa è pervenuta all’indirizzo p.e.c. dell’avvocato tratto dal registro INI-pec.

L’intestazione della relata reca il riferimento errato all’art. 3 bis della legge n. 53/1994, il quale dispone la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi . 1.4.Analogamente, nell’ art 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (intitolato “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici”), nella versione vigente dal 24/10/2018 al 15/09/2022 e, dunque, applicabile alla presente fattispecie, in cui si legge che: «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione» (Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lett. a, n. 4), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).

Il citato d.m. dispone che: «1.

Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo

7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto (rubricato “Indirizzo di posta elettronica certificata”), «Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA”. 1.5.In aggiunta, nella Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 - Processo tributario telematico – linee guida, in relazione al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, è previsto che:«Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo

5. In ordine all’individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it)».( v.

Cass. 23/10/2024, n. 27484; n. 31722/2024).

1.6. Pertanto, la notificazione dell’atto di appello è avvenuta correttamente in via telematica, giungendo nella sfera di conoscenza del destinatario, a nulla rilevando l’errato riferimento ad una norma divergente da quella che regola il processo tributario.

2. Il secondo motivo di ricorso reca la denuncia di violazione degli artt. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c. ovvero la nullità della sentenza per avere la Corte regionale erroneamente affermato la legittimità della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati.

A tal fine si sostiene che le delibere comunali dovevano essere pubblicate sul sito web dell'ente locale e che invece sul portale del Comune alla voce pubblicità legale ovvero albo pretorio , la delibera di giunta n. 25 del 2014 ed il regolamento comunale n. 24 del 30 maggio 2014 citati per relationem negli avvisi opposti non erano reperibili sul sito web del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto gli avvisi di accertamento erano carenti della motivazione in quanto la delibera ed il regolamento non allegati ad essi e neppure accessibili.

2.1. La censura è inammissibile in quanto è del tutto evidente che la ricorrente, enunciando i principi regolanti la materia mira a un improprio riesame di merito, nella specie a una revisione del giudizio positivo sull’avvenuta pubblicazione della delibera comunale, di talché la censura investe inammissibilmente l'apprezzamento fattuale effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile.

Inoltre, la censura non attinge la seconda ratio decidendiche sorregge la motivazione, laddove si afferma l’irrilevanza della pubblicazione sul sito web del Comune. 2.2.In particolare, si osserva che l’art. 124 TUEL d.lgs. n. 267/2000 dispone che tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge .

2.3. Lapubblicazione all'[OSCURATO:PERSONA] è finalizzata a rendere la delibera efficace legalmente, mentre la pubblicazione nella sezione "[OSCURATO:PERSONA]" (consultabile sul sito web) ha lo scopo di informare i cittadini e favorire il controllo.

2.4. In ogni caso, l’allegazione difensiva della società non risulta al riguardo corroborata da alcun elemento probatorio della mancata postazione sul portale del Comune.

Peraltro, detta circostanza non risulta nemmeno accertata dal decidente, il quale fa riferimento – nello svolgimento del processo - ad una eventuale mancata pubblicazione sul sito del Mef ai sensi dell’art. 13 comma 15, d.l. n. 201/2011, il che avrebbe reso necessaria la trascrizione della censura proposta in primo grado nonché l’allegazione dell’atto nel quale l’eccezione è stata formulata.

3. Il terzo strumento di ricorso deduce violazione falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, la lettera a) e 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dell'art. 7 legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si deduce che i giudici regionali abbiano omesso di esaminare il certificato di agibilità emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 ottobre 2014 da cui risulta che l’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori era stata depositata in data 4 agosto 2014 e che pertanto il fabbricato di nuova costruzione risultava ultimato soltanto in quella data con dichiarazione in catasto in data 6 agosto 2014.

Da tanto discende che per l'anno 2014, trattandosi di fabbricato in corso di costruzione, l’Imu doveva essere calcolata sul periodo residuo.

Soggiunge la ricorrente che essa aveva diritto all'esenzione quale abitazione principale in quanto la normativa che regola la materia non distingue tra la persona fisica e persona giuridica per cui è sufficiente il possesso e la dimora abituale del proprietario della sua famiglia; in questo caso l'unità immobiliare risultava abitata dalla signora Ferrara e dalla sua famiglia. 3.1.L’ultima doglianza è inammissibile. 3.2.Le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado( S.U. n. 7940/2019). 3.3.Il principio per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, enunciato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di processo civile (da ultimo, Sez.

U, n. 7940/2019), si estende anche al processo tributario, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione(Cass. n. 30444/2017; Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12191/2018; Cass. n. 17939/2021), anche nell’ipotesi in cui l’appellato sia rimasto contumace (Cass. n. 20062/2014). 3.4.La contumacia della parte nella fase d’appello non impedisce alla stessa il ricorso per cassazione, inteso a far valere gli eventuali errori del giudice a quo, peraltro quali deducibili con esclusivo riferimento allo stato degli atti come cristallizzato a conclusione della fase di merito, mentre è questione d'inammissibilità non del ricorso ma, se mai, dei singoli motivi e, quindi, di consequenziale rigetto del ricorso e non di declaratoria d'inammissibilità dello stesso, la novità delle questioni con i detti motivi sollevate (Cass. n. 1063 del 2005; n. 4461/2019, in motiv.). 3.5.Questa Corte (Cass. civ., 19 ottobre 2012, n. 17950; Cass. civ., 18 dicembre 2014, n. 26830; Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12937;Cass. sentenza n. 26008/2022) ha costantemente puntualizzato che“… nel processo tributario la volontà dell’appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, non solo in modo “specifico” comerichiede l’art. 56, d.lgs. n. 546/1992, ma anche tempestivamente, ossia, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzionida depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicchè tale volontà di riproposizione non può essere manifestata in un atto successivo. 4.Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere respinto.

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimato poiché il medesimo non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24189/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Campania n. 5855/2022 depositata i l 29/08/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società BLIS - [OSCURATO:PERSONA] - impugnava gli avvisi di accertamento Imu e Tasi relativi all'annualità 2014 aventi ad oggetto i fabbricati di via Tirone e di via Gorga, eccependo che i primi non erano di sua proprietà e che i fabbricati di via Gorga risultavano ultimati soltanto in data 6 agosto 2014, come attestato dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli con sentenza n.6588 del 2020 accoglieva il ricorso, affermando l'inadeguatezza motivazionale degli avvisi impugnati ai quali non erano stati allegati la delibera comunale n.25 del 30 maggio 2014 ed il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale n. 24 del 30 maggio 2014. 2. All'esito dell'appello proposto dalla società concessionaria Sogert, la Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza 5855 del 2022 accoglieva l'impugnazione affermando l'adeguatezza motivazionale degli avvisi opposti in quanto la delibera è assoggettata all'onere di pubblicazione… in tema di Imu l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili ma non hanno le delibere del consiglio comunale che essendo soggetti a pubblicità legale si presumono comunque conoscibili . 2.1.La commissione affermava poi che l'impugnazione era avvenuta tramite messo notificatore e non attraverso il servizio di posta privata aggiungendo che l’appello è fondato e meritevole di accoglimento atteso che nella sentenza impugnata gli argomenti utilizzati non appaiono adeguati, né la ricostruzione fattuale appare coerente con le risultanze documentali e con i principi che regolano la materia . 2.2.Per la cassazione della decisione summenzionata propone ricorso per cassazione la società contribuente svolgendo tre motivi. La concessionaria è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nonché dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ovvero la nullità della sentenza per avere la Corte regionale erroneamente affermato la regolarità della notifica dell'atto di appello avvenuta ai sensi dell'art. 3- bis della legge 21 gennaio 1994, n. 54 e non ai sensi dell'art. 16 bis del d.lgs. creato. Si assume, infatti, che a decorrere dal 1 luglio 2019 la notifica dell'atto di appello doveva avvenire in via telematica, cosicché devi ritenersi priva di effetti giuridici la notifica dell'atto di appello della società concessionaria. 1.2. La censura, che risulta scarsamente intelleggibile, è priva di pregio. 1.3.Risulta dalla medesima trascrizione della relata di notifica dell’atto di appello (pagina 5 del ricorso), che essa è pervenuta all’indirizzo p.e.c. dell’avvocato tratto dal registro INI-pec. L’intestazione della relata reca il riferimento errato all’art. 3 bis della legge n. 53/1994, il quale dispone la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi . 1.4.Analogamente, nell’ art 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (intitolato “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici”), nella versione vigente dal 24/10/2018 al 15/09/2022 e, dunque, applicabile alla presente fattispecie, in cui si legge che: «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione» (Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lett. a, n. 4), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136). Il citato d.m. dispone che: «1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto (rubricato “Indirizzo di posta elettronica certificata”), «Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA”. 1.5.In aggiunta, nella Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 - Processo tributario telematico – linee guida, in relazione al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, è previsto che:«Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5. In ordine all’individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it)».( v. Cass. 23/10/2024, n. 27484; n. 31722/2024). 1.6. Pertanto, la notificazione dell’atto di appello è avvenuta correttamente in via telematica, giungendo nella sfera di conoscenza del destinatario, a nulla rilevando l’errato riferimento ad una norma divergente da quella che regola il processo tributario. 2. Il secondo motivo di ricorso reca la denuncia di violazione degli artt. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c. ovvero la nullità della sentenza per avere la Corte regionale erroneamente affermato la legittimità della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati. A tal fine si sostiene che le delibere comunali dovevano essere pubblicate sul sito web dell'ente locale e che invece sul portale del Comune alla voce pubblicità legale ovvero albo pretorio , la delibera di giunta n. 25 del 2014 ed il regolamento comunale n. 24 del 30 maggio 2014 citati per relationem negli avvisi opposti non erano reperibili sul sito web del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto gli avvisi di accertamento erano carenti della motivazione in quanto la delibera ed il regolamento non allegati ad essi e neppure accessibili. 2.1. La censura è inammissibile in quanto è del tutto evidente che la ricorrente, enunciando i principi regolanti la materia mira a un improprio riesame di merito, nella specie a una revisione del giudizio positivo sull’avvenuta pubblicazione della delibera comunale, di talché la censura investe inammissibilmente l'apprezzamento fattuale effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile. Inoltre, la censura non attinge la seconda ratio decidendiche sorregge la motivazione, laddove si afferma l’irrilevanza della pubblicazione sul sito web del Comune. 2.2.In particolare, si osserva che l’art. 124 TUEL d.lgs. n. 267/2000 dispone che tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge . 2.3. Lapubblicazione all'[OSCURATO:PERSONA] è finalizzata a rendere la delibera efficace legalmente, mentre la pubblicazione nella sezione "[OSCURATO:PERSONA]" (consultabile sul sito web) ha lo scopo di informare i cittadini e favorire il controllo. 2.4. In ogni caso, l’allegazione difensiva della società non risulta al riguardo corroborata da alcun elemento probatorio della mancata postazione sul portale del Comune. Peraltro, detta circostanza non risulta nemmeno accertata dal decidente, il quale fa riferimento – nello svolgimento del processo - ad una eventuale mancata pubblicazione sul sito del Mef ai sensi dell’art. 13 comma 15, d.l. n. 201/2011, il che avrebbe reso necessaria la trascrizione della censura proposta in primo grado nonché l’allegazione dell’atto nel quale l’eccezione è stata formulata. 3. Il terzo strumento di ricorso deduce violazione falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, la lettera a) e 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dell'art. 7 legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si deduce che i giudici regionali abbiano omesso di esaminare il certificato di agibilità emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 ottobre 2014 da cui risulta che l’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori era stata depositata in data 4 agosto 2014 e che pertanto il fabbricato di nuova costruzione risultava ultimato soltanto in quella data con dichiarazione in catasto in data 6 agosto 2014. Da tanto discende che per l'anno 2014, trattandosi di fabbricato in corso di costruzione, l’Imu doveva essere calcolata sul periodo residuo. Soggiunge la ricorrente che essa aveva diritto all'esenzione quale abitazione principale in quanto la normativa che regola la materia non distingue tra la persona fisica e persona giuridica per cui è sufficiente il possesso e la dimora abituale del proprietario della sua famiglia; in questo caso l'unità immobiliare risultava abitata dalla signora Ferrara e dalla sua famiglia. 3.1.L’ultima doglianza è inammissibile. 3.2.Le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado( S.U. n. 7940/2019). 3.3.Il principio per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, enunciato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di processo civile (da ultimo, Sez. U, n. 7940/2019), si estende anche al processo tributario, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione(Cass. n. 30444/2017; Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12191/2018; Cass. n. 17939/2021), anche nell’ipotesi in cui l’appellato sia rimasto contumace (Cass. n. 20062/2014). 3.4.La contumacia della parte nella fase d’appello non impedisce alla stessa il ricorso per cassazione, inteso a far valere gli eventuali errori del giudice a quo, peraltro quali deducibili con esclusivo riferimento allo stato degli atti come cristallizzato a conclusione della fase di merito, mentre è questione d'inammissibilità non del ricorso ma, se mai, dei singoli motivi e, quindi, di consequenziale rigetto del ricorso e non di declaratoria d'inammissibilità dello stesso, la novità delle questioni con i detti motivi sollevate (Cass. n. 1063 del 2005; n. 4461/2019, in motiv.). 3.5.Questa Corte (Cass. civ., 19 ottobre 2012, n. 17950; Cass. civ., 18 dicembre 2014, n. 26830; Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12937;Cass. sentenza n. 26008/2022) ha costantemente puntualizzato che“… nel processo tributario la volontà dell’appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, non solo in modo “specifico” comerichiede l’art. 56, d.lgs. n. 546/1992, ma anche tempestivamente, ossia, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzionida depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicchè tale volontà di riproposizione non può essere manifestata in un atto successivo. 4.Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimato poiché il medesimo non ha svolto attività difensiva. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contribu
Sentenza Cassazione n. 04497/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris