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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27217/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di POLIZZI GENEROSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo CP.M.51'...tAkKo Ritenuto in fatto 1.11 Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa il 22 ottobre 2020 condannava alla pena di giustizia l'imputato [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 14, comma 5 -ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, contestatogli perchè, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio nazionale in violazione dell'ordine di espulsione, impartito dal Questore di Caltanissetta e dell'ordine di allontanarsi dal territorio emesso dal Questore di Palermo, fatto accertato il 4 gennaio 2018.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale con unico motivo ha lamentato la violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 5, d.lvo n. 286 del 1998, con riferimento alla data di contestazione del reato.

Secondo la difesa, poiché il provvedimento del Questore di Palermo aveva intimato al dest:inatario di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla compiuta notificazione, avvenuta il 4 gennaio 2018, il controllo compiuto quello stesso giorno, non consente di ravvisare la responsabilità del ricorrente che aveva disposto ancora di più giorni per allontanarsi dal territorio nazionale.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento ed il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], con propria requisitoria ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sulla premessa della fondatezza del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1.Dalla consultazione degli atti processuali, allegati al ricorso, che è perfettamente autosufficiente sul punto, emerge la circostanza che l'imputato, soggetto straniero e privo di titolo di soggiorno, era stato destinatario di decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Caltanissetta, cui era seguito l'ordine del Questore di Palermo di allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine di sette giorni dalla compiuta notifica del provvedimento stesso, avvenuta il 4 gennaio 2018.

2. Pertanto, trova fondamento negli atti processuali la doglianza difensiva, secondo la quale la data di notifica del provvedimento di allontanamento, che si assume violato, e quella di accertamento del reato, indicata nell'imputazione, vengono a coincidere, ragione per la quale in quel momento non si era ancora perfezionata la fattispecie penale contestata, potendo il destinatario dei provvedimenti espulsivi beneficiare di ancora sette giorni per abbandonare di sua iniziativa il Paese.

4. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di POLIZZI GENEROSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo CP.M.51'...tAkKo Ritenuto in fatto 1.11 Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa il 22 ottobre 2020 condannava alla pena di giustizia l'imputato [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 14, comma 5 -ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, contestatogli perchè, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio nazionale in violazione dell'ordine di espulsione, impartito dal Questore di Caltanissetta e dell'ordine di allontanarsi dal territorio emesso dal Questore di Palermo, fatto accertato il 4 gennaio 2018. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale con unico motivo ha lamentato la violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 5, d.lvo n. 286 del 1998, con riferimento alla data di contestazione del reato. Secondo la difesa, poiché il provvedimento del Questore di Palermo aveva intimato al dest:inatario di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla compiuta notificazione, avvenuta il 4 gennaio 2018, il controllo compiuto quello stesso giorno, non consente di ravvisare la responsabilità del ricorrente che aveva disposto ancora di più giorni per allontanarsi dal territorio nazionale. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento ed il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], con propria requisitoria ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sulla premessa della fondatezza del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1.Dalla consultazione degli atti processuali, allegati al ricorso, che è perfettamente autosufficiente sul punto, emerge la circostanza che l'imputato, soggetto straniero e privo di titolo di soggiorno, era stato destinatario di decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Caltanissetta, cui era seguito l'ordine del Questore di Palermo di allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine di sette giorni dalla compiuta notifica del provvedimento stesso, avvenuta il 4 gennaio 2018. 2. Pertanto, trova fondamento negli atti processuali la doglianza difensiva, secondo la quale la data di notifica del provvedimento di allontanamento, che si assume violato, e quella di accertamento del reato, indicata nell'imputazione, vengono a coincidere, ragione per la quale in quel momento non si era ancora perfezionata la fattispecie penale contestata, potendo il destinatario dei provvedimenti espulsivi beneficiare di ancora sette giorni per abbandonare di sua iniziativa il Paese. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, i
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